Piccolo Vademecun sulle Normative

Vai alla HomePage di Mosč Banfi

Torna alla pagina introduttiva

Torna alla pagina dei camper

"Norme per l'approvazione di autoveicoli adibiti a campeggio"
"Per ulteriori e pių precise informazioni contattatemi"


Autocaravan
Autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimi, compreso il conducente.


Carrozzeria caravan
Parte del veicolo attrezzato per l'alloggio con letti ancorati alla carrozzeria e suppellettili fisse opportunamente ancorate, quali: cucina, tavolo, servizi igienici:

  • Lunghezza max m 8,00

  • Larghezza max m 2,50

  • Altezza minima dal suolo a veicolo carico m 0,20

  • Sbalzo posteriore: si riconosce ammissibile un valore massimo pari al 65% del passo.

  • Peso a pieno carico
    È il valore del peso complessivo a pieno carico attribuibile alle autocaravan viene determinato dalla somma dei seguenti elementi:

    1. tara pari al peso del veicolo carrozzato completo di accessori fissi standard più conducente;

    2. peso dei trasportati nella misura di Kg. 70 per passeggero;

    3. peso degli accessori al seguito valutati convenzionalmente da un minimo di Kg. 20 ad un massimo di Kg. 100 per trasportato (incluso il conducente).

    Quando l'autocaravan deriva da autoveicolo già omologato si deve assumere quale peso complessivo quello attribuito in sede di omologazione al veicolo originario.
    In ogni caso la tara dell'autocaravan, escluso il conducente, non deve risultare superiore all'80% del suo peso complessivo a pieno carico.



    Posti per passeggeri
    Per ciascun trasportato dovrà essere previsto:

    1. un posto letto; il 50% dei posti letto dovrà essere stabilmente installato;

    2. un sedile stabilmente ancorato alla carrozzeria, della larghezza minima di cm. 40, munito di imbottiture fisse o adeguatamente fissabili alla struttura del sedile, di uno o due braccioli almeno per i sedili non fronte marcia e di schienale.

    La distanza tra il piano del sedile e il cielo dell'autocaravan non deve essere minore di 90 cm in analogia a quanto stabilito per gli autobus dalla tabella CUNA NC 581-20 sullo spazio disponibile per i passeggeri seduti.
    È ammessa la trasformazione dei sedili in posti letto.
    Il vano passeggeri deve essere accessibile dalla cabina di guida; tale accesso può essere realizzato mediante ribaltamento di un sedile; in tal caso, sempre che esista una porta sulla fiancata destra della cabina di guida, deve essere prevista una porta sulla stessa fiancata, in corrispondenza dell'abitacolo, ovvero sulla parte posteriore del veicolo.


    Accessi
    Le autocaravan dovranno essere munite di :

  • almeno una porta ubicata nella fiancata destra;

  • almeno una finestra nella fiancata sinistra;

  • almeno una finestra nella parte posteriore.
    Detta apertura deve avere una luce minima di 50 cm e deve potersi aprire sia dall'interno che dall'esterno.

    Le finestre dovranno essere apribili dall'interno e dovranno avere sezione minima, completamente libera, di 0,4 mq con una dimensione assiale minima di 0,45 mq.
    Le finestre possono essere sostituite con porte apribili dall'interno aventi luce almeno pari alla sezione minima della finestra.
    Tutte le superfici trasparenti delle autocaravan interessanti il campo di visibilità del conducente devono essere in vetro di sicurezza di tipo approvato.



  • Accessori

    • La autocaravan dovrà essere provvista di idonea centralina di trasformazione che permetta a tutto l'impianto elettrico di utilizzare energia a 220 Volts.
      Qualora l'utente non intenda utilizzare la rete elettrica dei campings, dovrà essere fatta menzione nella relazione tecnica.

    • Dovranno inoltre essere previsti serbatoi idonei sia per l'approvvigionamento di acqua bianca sia per contenere lo scarico di acqua lurida che dovrà poter essere scaricata solamente a comando dell'utilizzatore.