Sento la necessità di
occuparmi sulla diatriba: compete, oppure non compete, al geologo,
oltre che all'ingegnere progettista, di redigere, e quindi firmare,
la relazione geologica.
Personalmente sono rimasto per lo meno sorpreso nel tornare
professionalmente in Italia ed apprendere che il lavoro che ho sempre
praticato all'estero, senza che alcuno avesse mai dubbi, non lo avrei
potuto praticare nel mio Paese: il geotecnico.
E allora voglio andare alle origini del "misfatto".
Tutto nasce con una interpretazione del decreto ministeriale 11.3.1988 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto espresso dalla quinta sezione in data 13. 04.1989 (prot. 183), in merito alla determinazione delle competenze; e cioè che la redazione della relazione geotecnica ricade necessariamente nell'esclusivo ambito di competenza degli ingegneri".
Il decreto del 21 gennaio 1981, prevede infatti che nelle costruzioni le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche siano basati (salvo modeste costruzioni ove sia facilmente reperibile la caratterizzazione geotecnica della zona) sulla caratterizzazione geologica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, di indagini e prove, da esporre in una relazione geotecnica, destinata a costituire parte integrante degli atti progettuali.
È opportuno aggiungere che il citato decreto 11 marzo 1988 prescrive altresì, per determinate opere (come le gallerie, le opere di emungimento da falde idriche e i manufatti sotterranei ) e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari, sia una relazione geologica che la relazione geotecnica che devono .essere reciprocamente coerenti . Inoltre la relazione geotecnica deve fare riferimento alla relazione geologica e viceversa.
Ora si deve ricordare che la relazione geotecnica ricade nell'ambito della geologia applicata. Infatti la relazione geotecnica è quella disciplina che riguarda il comportamento del terreno quando viene ad essere sollecitato dalla posa in opera di una qualsivoglia costruzione. Mentre la relazione geologica riguarda lo studio geologico, nei suoi diversi aspetti, dell'intera area in cui dovrà insistere l'opera.
Anche il legislatore nelle disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo (legge 3 febbraio 1988 n. 112) all'art. 3 linea "b", afferma che è tra le competenze del geologo: "........... le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo al fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie ed edifici", comprendendo cioè tutte le indagini oggetto delle due distinte relazioni, geotecnica e geologica.
Se ve ne fosse ancora bisogno, per
il conseguimento della laurea in Scienze Geologiche è previsto
l'esame di geologia applicata, e per l'abilitazione alla relativa
professione il legislatore ha previsto il colloquio di un lavoro
sperimentale nel campo geologico-applicativo (preclusivo per il
proseguimento dell'esame), una prova pratica con una relazione
scritta su argomenti riguardanti, tra l'altro, la geologia delle
costruzioni; geologia delle costruzioni che costituisce oggetto anche
della prova orale. Perfino la tariffa per le prestazioni
professionali dei geologi, approvata con decreto del guardasigilli 18
novembre 1971, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 1971,
n. 306 (e successivamente più volte aggiornata), contempla
prestazioni di assistenza geologica nella progettazione,
nell'esecuzione, nel sorvegliare andamento dei lavori e nel collaudo
delle varie opere di ingegneria civile; inoltre, nella parte VI
relativa alle analisi e prove, prevede i compensi "per l'esecuzione
di prove geotecniche", " in situ" e "in laboratorio".
Vi sarebbero ancora una miriade di altri esempi , ma per ultimo e non
ultimo, voglio ricordare che l'accordo collettivo sui profili
professionali dei dipendenti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade, recepito con regolamento emanato col d.p.r. 10/09/91 n. 385,
prevede, fra le mansioni dei geologi delle varie qualifiche,
l'esecuzione di indagini geotecniche e la redazione di relazioni
geotecniche.
Il parere sopra accennato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adduce per avvalorare la sua tesi (cioè quella che i geologi non sono abilitati a redigere relazioni geotecniche) solo l'argomento della unitarietà dei progetti delle costruzioni, per i quali le indagini geotecniche vengono effettuate. Però l'obiezione non tiene in considerazione che le relazioni geologiche costituiscono parte integrante degli atti progettuali, per i quali è riconosciuta da tutti la competenza esclusiva del geologo, per cui si evince che il progetto deve essere sottoscritto dall'ingegnere. Tuttavia da ciò non è possibile dedurre che egli sia l'unico competente a redigere la relazione geotecnica. Inoltre il progettista può non essere un ingegnere, sicché anche l'unitarietà del progetto di esclusiva competenza dell'ingegnere progettista perde il tempo che trova.
Anche la magistratura, in questi ultimi anni, ha pronunciato autorevoli pareri. La seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel parere 164/91 nell'adunanza del 25 marzo 1992, è pervenuta alla conclusione che la relazione geotecnica è del geologo per quanto riguarda il rilevamento dei dati, mentre è dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali. Inoltre gli ultimi pareri del Consiglio di Stato si possono riunire in una unica sentenza: i geologi oltre ad avere l'esclusiva competenza professionale a redigere la relazione geologica, hanno altresì competenza a redigere la relazione geotecnica.
Concludendo, personalmente sono certo, e credo che non vi possa ormai più essere ogni ragionevole dubbio, CHE IL GEOLOGO HA LA COMPETENZA PER REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA, COME PROFESSIONISTA COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA; IL GEOLOGO HA ANCHE LA COMPETENZA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA.