|
|
|
Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le
norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a
tutela della dignità e del decoro professionale.
Il farmacista deve :
1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata
alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i
diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie
che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non
portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di
appartenenza.
ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'
attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere
la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini,
prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti
della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre
tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come
condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune
delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le
modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti
collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali
dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari
indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento
dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento
della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e
suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il
segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per
ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con
cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta
ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti
stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non
registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o
incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o
veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma
riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve
invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare
e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico
e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte
integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le
disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della
pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al
Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo
disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.
|
|
|
|
Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le
norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a
tutela della dignità e del decoro professionale.
Il farmacista deve :
1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata
alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i
diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie
che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non
portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di
appartenenza.
ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'
attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere
la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini,
prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti
della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre
tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come
condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune
delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le
modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti
collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali
dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari
indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento
dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento
della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e
suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il
segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per
ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con
cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta
ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti
stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non
registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o
incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o
veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma
riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve
invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare
e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico
e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte
integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le
disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della
pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al
Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo
disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.
|
|
|
|
Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le
norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a
tutela della dignità e del decoro professionale.
Il farmacista deve :
1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata
alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i
diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie
che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non
portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di
appartenenza.
ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'
attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere
la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini,
prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti
della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre
tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come
condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune
delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le
modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti
collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali
dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari
indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento
dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento
della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e
suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il
segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per
ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con
cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta
ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti
stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non
registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o
incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o
veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma
riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve
invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare
e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico
e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte
integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le
disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della
pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al
Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo
disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.
|
|