Farmacia dott. Misul

Il Codice Deontologico

 

 

 

 

Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.

Il farmacista deve :

1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di appartenenza.
ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell' attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.

 

 

 

 

Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.

Il farmacista deve :

1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di appartenenza.

ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell' attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.

 

 

 

 

Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti all' Albo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.

Il farmacista deve :

1. Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario.
2. Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita.
3. Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4. Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
5. Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6. Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall' Ordine di appartenenza.

ART. 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell' attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.
Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà.
Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare la stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.
ART. 4
Il farmacista è tenuto a dare opportune delucidazioni circa il contenuto, l' attività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.
ART. 5
Il farmacista deve, nell' espletamento della professione, creare le condizioni per poter dare consigli e suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
ART. 15
Il farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragione della sua attività.
ART. 21
Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.
ART. 22
In caso di prescrizione dubbia o incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
ART. 27
È fatto obbligo agli Ordini di divulgare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico e nel Regolamento della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante.
Gli iscritti all' Albo professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento della pubblicità della farmacia.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al Regolamento della pubblicità della farmacia, è valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell' Ordine.