PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELL’ ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

ONOREVOLI DEPUTATI/SENATORI. - Nel 1992 l’allora Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, del documento denominato Un’agenda per la Pace osservava che, dopo il crollo del muro di Berlino, siamo entrati in un’epoca caratterizzata da tendenze contraddittorie.

Da un lato si assiste a livello planetario ad un continuo progresso civile in molteplici campi quali la democratizzazione, la collaborazione sovranazionale, il rispetto dei diritti umani, il progresso economico e sociale e dall’altro si susseguono brutali conflitti etnici, religiosi, sociali, culturali.

"Dall’ inizio del 1990 alla fine del 1999 ci sono stati 118 conflitti armati a livello mondiale che hanno coinvolto 80 stati e che hanno causati la morte di circa 6 milioni di persone (Smith D.:"Trends and causes of armed conflicts"in AA.VV." The Berghof Handbook for Conflict Transformation. ã Berghof Research Center for Constructive Conflict Management).

E di fronte alla brutalità della guerra Boutros Ghali concludeva che " il più auspicabile ed efficace impegno della diplomazia è quello volto ad attenuare le tensioni prima che sfocino in un conflitto o, se scoppia il conflitto, l’agire rapidamente per contenerlo e per risolvere le cause che ne sono alla base" (Rapporto del Segretario Generale: "Un’agenda per la Pace " A/47/277 – S/24111 del 1992).

Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito anche dall’attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan il quale rileva che " la più dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più economica, in termini di vite e risorse, del meno costoso degli interventi" sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni 90 sono costati alla comunità internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan:" Elogio della Prevenzione" The Economist, traduz. in "Internazionale" N. 316-7 del 13.1.2000).

Una politica di prevenzione richiede però "una conoscenza tempestiva e accurata dei fatti"

E dunque è essenziale la costituzione di " un sistema di preallarme fondato sulla raccolta di informazioni e su richieste informali o formali" (Boutros Ghali:"Un’ agenda per la Pace").

Anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti esistono mezzi e strumenti di carattere giuridico, politico, economico e di intervento civile e militare che possono condurre ad una soluzione pacifica del conflitto.

L’individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiede tuttavia del tempo che è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più infatti gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.

Di qui l’importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, analisi sulle aree di conflitto e proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari, permettano di bloccare l’escalation del conflitto e di risolverlo.

Il "cessate il fuoco" non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo e a permettere la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione delle dispute (Prevenzione post-conflitto).

Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza strutturale che violano i diritti fondamentali delle persone e minacciano la sicurezza delle comunità umane. Una minaccia altrettanto pericolosa può provenire da forme di violenza diretta messe in atto da organizzazioni e gruppi terroristici o criminali.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace vale a dire tutti quei processi e quelle politiche che favoriscono l’instaurazione di sistemi e modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici e che possono prevenire lo scoppio di azioni di violenza diretta.

Diversi governi sia nazionali che locali hanno già da alcuni decenni creato Istituti di ricerca per la pace, finanziati, pubblicamente, per indagare in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche in precedenza menzionate.

L’attività di tali Istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

Dan Smith, direttore dell’Istituto di Ricerca per la Pace di Oslo (PRIO), uno dei più autorevoli Istituti fondato nel 1959, esprimendo le proprie valutazioni sull’attività svolta da tali Istituti afferma: " Credo che ora si abbia una migliore comprensione di come i conflitti evolvono, di come le loro diverse cause interagiscono l’una con l’altra, dei rapporti tra ingiustizia e conflitto violento (…) delle dinamiche della corsa agli armamenti e del funzionamento del complesso industriale militare. Ritengo che le ricerche per la pace abbiano reso anche notevoli contributi alla comprensione degli accordi che seguono ad un conflitto" (AA.VV. "Gli Istituti e i Centri internazionali di Ricerca per la Pace" M.I.R.- Beati I Costruttori di Pace. Padova 1999).

E’ dunque giunto il momento che anche l’Italia colmi il ritardo che in questo campo sconta rispetto a molti paesi europei. La costituzione di un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace consentirà di fornire, attraverso i risultati dell’attività di ricerca, importanti contributi per:

Con la creazione di un Istituto Internazionale di ricerca per la pace l’Italia inoltre ottempera agli impegni di promozione della pace assunti in diverse sedi internazionali e in particolare in sede ONU.

Infatti l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite constatando la proliferazione della violenza e dei conflitti in varie parti del mondo con la Risoluzione 52/15 del 20 Novembre 1997 ha proclamato l’anno 2000 come Anno Internazionale per la Cultura di Pace e con la risoluzione 53/25 del 10 novembre 1998 il periodo 2001 – 2010 come la Decade Internazionale per una Cultura di Pace e Nonviolenza per i Bambini del Mondo.

Più recentemente con la risoluzione 53/243 del 13 Settembre 1999 ha adottato una Dichiarazione e un Programma di Azione sulla Cultura di Pace.

Inoltre l’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di creare un movimento internazionale di opinione per la pace e la nonviolenza, ha divulgato per il tramite dell’Unesco, il "Manifesto 2000 per una cultura della pace e della nonviolenza" sottoscritto da oltre 65 milioni di persone.

Anche il dettato costituzionale, che afferma il ripudio della guerra come soluzione dei conflitti, attraverso l’attività di tale Istituto, potrà trovare una sua concreta attuazione.

Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, l’Istituto è creato con forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa premessa indispensabile per una seria attività scientifica.

Le sue finalità prevalenti, ma non esaustive, sono di due tipi:

L’Istituto inoltre si caratterizza per:

- un permanente collegamento internazionale. Tale principio si traduce in una composizione multinazionale del suo Comitato scientifico, degli altri organi operativi e dello staff dei ricercatori e in un’ampia e fattiva collaborazione con analoghi istituti esteri;

La città di Perugia, con una lunga tradizione di attenzione alla cultura di pace, grazie anche all’opera di figure storiche importantissime quali S. Francesco e in tempi più recenti Aldo Capitini, ed ospitante la tradizionale marcia per la pace, appare il luogo più adatto ad ospitare l’Istituto.
 
 

PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DELL’ ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

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Art. 1.

(Istituzione)

La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo istituisce un Istituto internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti, di seguito denominato "Istituto".


Art. 2

(Finalità)

L’Istituto persegue le seguenti finalità :
Art. 3.

(Funzioni)

1. L’Istituto:


Art. 4

(Comitato scientifico)

    Gli indirizzi dell’attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal Comitato scientifico. Lo stesso nomina fra i membri del Comitato direttivo il Direttore dell’Istituto.
    Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il Direttore dell’Istituto, che è membro d’ufficio.
    I componenti del Comitato scientifico, oltre al Direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:
    Il Comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri membri, dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l’eccezione del Direttore dell’Istituto i componenti del Comitato scientifico non possono far parte del Consiglio direttivo.
Art. 5

(Consiglio direttivo)

I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio direttivo dell’Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato scientifico. Oltre al Direttore, che lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo sei membri. Almeno due di essi sono stranieri.
I componenti del Consiglio direttivo, oltre al Direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri : Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominato per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.


Art. 6

(Direttore)

Il Direttore è nominato la prima volta dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica rimanendo in carica per i primi sei anni di mandato. Successivamente viene eletto dal Comitato scientifico dell’ Istituto.
Egli è responsabile dell’attività dell’Istituto.
In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono assunte dal Direttore dell’Istituto.


Art. 7

(Centri di ricerca afferenti all’ Istituto)

Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile italiana e dal mondo accademico possono chiedere al Comitato direttivo la concessione del titolo di "Centro di ricerca afferente all’Istituto".

A tal fine il Comitato direttivo stabilisce, con propria circolare, i requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per l’ottenimento dell’attestazione.

A margine della Conferenza nazionale di cui all’art. 8 si riunisce l’Assemblea dei direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto che, se del caso, provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al Comitato scientifico.
 


Art. 8

(Conferenza nazionale)

Il Consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in questo campo. La Conferenza è presieduta da uno dei Direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto.


Art. 9

(Natura giuridica)

L’Istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l’adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.


Art. 10

(Finanziamento)

L’Istituto è finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L’Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.


Art 11

(Sede)

L’Istituto ha sede in Perugia. Le Regioni possono istituire delle sezioni dell’Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.


Art. 12

(Regolamento di attuazione)

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.