I certificati limitati di radiotelefonista per navi sono di due tipi: il primo valido per stazioni di bordo con potenza della portante non superiore ai 60 watt, installate su navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate, il secondo valido per ogni altro tipo di stazioni radiotelefoniche per navi di tonnellaggio non superiore alle 1.600 tonnellate.
Certificato limitato di radiotelefonista per navi senza esami.
Il certificato di cui trattasi viene rilasciato, senza alcun esame, su semplice presentazione di una domanda in carta legale o resa legale, presso l’Ispettorato di questo Ministero territorialmente competente, sulla base del luogo di residenza dell’interessato, corredata di due fotografie, formato tessera di cui una autenticata , di una attestazione di versamento di Lire 1.000 da effettuarsi sul C/C postale 11026010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (causale: versamenti per canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato - Certificato Limitato RTF) e di una marca da bollo del valore corrente.
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici, il titolo di studio, la buona condotta, di possedere le conoscenze, pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni, contenute nell’estratto facente parte del Decreto Ministeriale 10/8/65, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 10/9/65 ed infine, di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.
Certificato limitato di radiotelefonista per navi con esami.
Questo certificato viene rilasciato a seguito di esame che si tiene avanti a Commissione costituita presso la Capitaneria di Porto e composta in base all’articolo 349 del T.U. approvato con D.P.R. 29.3.1973 n. 156.
La raccolta delle domande viene fatta dalla Capitaneria di Porto che rilascia ai candidati idonei un titolo provvisorio valido per non oltre tre mesi.
Nel frattempo la Capitaneria provvede all’invio all’Ispettorato Territoriale di questo Ministero della domanda documentata e dal verbale degli esami, documenti sulla base dei quali questo ufficio provvede al rilascio del titolo.
Certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi mercantili.
Certificato speciale di radiotelegrafista (o di terza classe) per navi mercantili.
Certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili e aeromobili civili.
Certificato generale e limitato di operatore G.M.D.S.S..
Questi titoli vengono rilasciati tutti previ esami e le domande, documentate nel modo prescritto, devono essere inoltrate al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni - Divisione I - Sezione VI - Viale America, 201 - 00144 Roma.
Notizie particolareggiate in merito possono essere richieste direttamente al Ministero delle Comunicazioni e agli Ispettorati Territoriali del Ministero medesimo.
Licenze di esercizio impianti radioelettrici su imbarcazioni e aeromobili civili.
Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra:
- stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave
- stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.
Per navi si intendono quelle definite dal codice della navigazione, escluse quella da guerra. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
La licenza di esercizio radioelettrico (obbligatoria per convenzione internazionale per tutte le navi dotate di stazione radiotelefonica o radiotelegrafica) viene rilasciata dagli Ispettorati di questo Ministero in base alla competenza territoriale, tramite le Autorità Marittime su istanza della società concessionaria (attualmente TELECOM S.p.A o Compagnia Generale TELEMAR) e con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto stipulato fra la concessionaria e l’armatore.
Per quanto concerne la navigazione da diporto, e premesso che per navigazione da diporto si intende quella sportiva e ricreativa, con esclusione del fine di lucro, si precisa che:
le imbarcazioni da diporto, abilitate, oltre le 6 miglia dalla costa, hanno l’obbligo dell’apparato ricetrasmittente;
sulle imbarcazioni fino a 24 metri può essere utilizzato sia un apparato fisso che un apparato portatile ad onde metriche VHF;
sulle imbarcazioni oltre i 24 metri deve essere installato un apparato ad onde ettometriche SSB.
Gli armatori, se intendono effettuare traffico di corrispondenza pubblica, devono rivolgersi ad una concessionaria (attualmente TELECOM S.p.A. o Compagnia Generale TELEMAR); se invece intendono utilizzare gli apparati ricetrasmittenti solo ai fini della sicurezza della navigazione, devono richiedere la licenza, se l’imbarcazione è immatricolata per il tramite dell’Autorità Marittima, altrimenti direttamente, agli Ispettorati Territoriali di questo Ministero.
Per una installazione di tipo fisso la domanda deve essere corredata anche dalla copia del verbale di collaudo rilasciato dai nostri Ispettori; in caso, invece, di apparato portatile, il collaudo non necessita.
Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili, immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio. Tutte le richieste documentate per il rilascio o il rinnovo, devono essere inviate agli Ispettorati di questo Ministero territorialmente competente, secondo il luogo di residenza dei proprietari.