UNIONE
NAZIONALE DEI SEGRETARI
COMUNALI
E PROVINCIALI
CONSIGLIO
DI GARANZIA
CODICE
ETICO-DEONTOLOGICO
DEL
SEGRETARIO COMUNALE E
PROVINCIALE
APPROVATO
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
il
9 novembre 2002
Carissimi
colleghi,
è con vero piacere e, mi scuserete, con un
pizzico di orgoglio che vi comunico che sabato 9 novembre u.s. il Consiglio
Nazionale dell’Unione, eccezionalmente riunito a Caserta, ha approvato il
“Codice Etico-Deontologico del Segretario Comunale e Provinciale” su
proposta del Consiglio di Garanzia.
Quando
mi fu proposto di far parte di questo nuovo organo previsto statutariamente,
col nome di ”Consiglio di Garanzia”, mi attirò subito lo scopo
che ne aveva indotto la istituzione.
Consiglio
di Garanzia, un nome impegnativo, come estremamente impegnativo l’onere
affidato, in sede congressuale, a me ed agli amici e colleghi
Angela Nobile e Maurizio Di Michele, di predisporre il “CODICE
ETICO-DEONTOLOGICO” del Segretario Comunale.
Ci
siamo ”accinti all’ovra” con la passione e l’entusiasmo di bimbi al
primo giorno di scuola e pur
tra le mille difficoltà derivanti dal lavoro che tutti svolgiamo, siamo
riusciti a definire il testo che abbiamo poi presentato alla
Segreteria Nazionale per
le sue valutazioni.
Dopo
i necessari ed indispensabili passaggi interni, abbiamo presentato al
Consiglio Nazionale il testo, per la definitiva approvazione.
Ringrazio
i colleghi che hanno con noi collaborato nell’elaborazione (mi piace
ricordare Enrico Gallipoli, Clemente Lombardi, Roberto Nobile) e
particolarmente, il Presidente dell’Unione, il Segretario Nazionale ed il
Presidente del Consiglio Nazionale che, aderendo alla mia richiesta, hanno
consentito lo svolgimento del Consiglio
Nazionale a Caserta.
Un
ringraziamento dovuto e doveroso, ma spontaneo ed affettuoso ai colleghi che
partecipando al Consiglio Nazionale hanno, non solo confermato
l’importanza che all’argomento era attribuito dalla categoria, ma
soprattutto hanno concorso a definirne il testo, poi definitivamente
approvato, dopo un dibattito costruttivo e vivace.
L’etica
professionale dovrebbe essere intesa come l’emanazione di un codice morale
che ciascuno di noi dovrebbe osservare con profonda convinzione.
Tale
convincimento dovrà, poi, divenire il naturale completamento delle norme
che si applicano anche ai Segretari Comunali, nell’esercizio delle attività
professionali ed interpersonali.
Nella
redazione di questo Codice ci siamo ispirati alla quotidiana esperienza e ad
approfondite riflessioni su questioni etiche e deontologiche sviluppate nel
tempo.
Il
nostro auspicio è che i colleghi osservino e facciano osservare queste
semplici regole, a nostro avviso, essenziali per la realizzazione e la
tutela dei valori che abbiamo sempre posto a base della nostra attività
professionale, sindacale e personale, regole che dovranno anche orientare le
scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità nei quali ci
troviamo ad operare.
Certo,
non possiamo pretendere di “imporre” queste regole a tutti i Segretari,
ma riteniamo estremamente importante cercare di dare un significativo
contributo di garanzia e di equilibrio soprattutto nell’esercizio della
professione.
E’altrettanto
certo, che le nuove regole andranno migliorate, ma ormai ci sono e ad esse
ci rifaremo nello svolgimento del nostro compito, che, sono certo, sarà
semplice e per niente impegnativo perché i Segretari Comunali, sono persone
per bene.
Caserta,
9 novembre 2002
Il Presidente Roberto Caruso
INDICE
Titolo
I
- Doveri generali del Segretario Comunale o Provinciale
Titolo
II
- Doveri verso i colleghi
Titolo
III
- Doveri verso il Sindaco, il Presidente della Provincia e gli
Organi Collegiali
Titolo
IV
- Rapporti con gli Uffici e con i Cittadini
Titolo
V
- Rapporti con l’Agenzia Autonoma
Titolo
VI
- Sanzioni
Titolo
I
Doveri
generali del Segretario Comunale o Provinciale
Art.
1
Principi
-
I
principi ed i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di professionalità, lealtà e
imparzialità che qualificano il corretto comportamento del Segretario
Comunale e Provinciale nello svolgimento dei suoi compiti.
-
Il
Segretario Comunale e Provinciale si impegna formalmente ad osservarlo all’atto
di iscrizione all’UNSCP con il rilascio della delega, e, in quanto
dipendente pubblico, tale impegno si estende al "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
approvato con DPCM del 28 dicembre 2000.
Art.
2
Modalità
di esercizio della professione
-
La
professione del Segretario Comunale o Provinciale deve essere esercitata
con dignità, onestà e rettitudine. Nel suo svolgimento il Segretario
persegue, altresì, i doveri della correttezza, della diligenza e dell’aggiornamento
professionale.
-
Anche
fuori dell’esercizio professionale tiene una condotta compatibile con il
prestigio dell’attività. Nella vita sociale il Segretario Comunale o
Provinciale evita ogni abuso della propria posizione con lo scopo di
conseguire indebiti vantaggi.
Art.
3
Divieto
di procurarsi vantaggi mediante pubblicità
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale non deve in nessun caso procurarsi fama
e reputazione mediante pubblicità, millantando influenza presso autorità
o tramite procacciatori.
Art.
4
Divieto
di procurarsi vantaggi mediante mezzi di comunicazione
-
I
Segretari Comunali o Provinciali non devono di propria iniziativa
trasmettere alla stampa informazioni, commenti o resoconti di procedimenti
ai quali abbiano partecipato, né possono promuovere interviste al solo
scopo di farsi direttamente o indirettamente pubblicità.
Art.
5
Divieto
di procurarsi vantaggi mediante cariche pubbliche
-
I
Segretari Comunali o Provinciali che ricoprono cariche pubbliche non
devono procurarsi indebiti favori e protezioni, ai fini della loro
carriera, avvalendosi di tale posizione.
Art.
6
Uso
corretto dei titoli professionali
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale, al fine di evitare ogni equivoco sul
suo status professionale, deve qualificarsi con chiarezza precisando
soltanto i titoli professionali che gli spettano.
Titolo
II
Doveri
verso i colleghi
Art.
7
Rapporti
tra colleghi
-
I
rapporti professionali tra colleghi devono essere fondati sulla lealtà,
sulla correttezza, improntati alla cortesia ed al rispetto personale delle
idee. Il contrasto di opinioni su argomenti di natura professionale non
deve mai andare oltre i toni del civile confronto dialettico e deve essere
sempre perseguita, per quanto possibile, una conclusione condivisa.
Art.
8
Rapporti
degli iscritti con l’UNSCP
-
Gli
iscritti all’Unione che cambiano regione, si fanno conoscere dal
Segretario Provinciale per essere presentati ai colleghi nelle occasioni
deputate agli incontri professionali.
Art.
9
Reciproco
rispetto tra colleghi
-
I
rapporti tra colleghi devono essere improntati al reciproco rispetto che
deve estrinsecarsi nello scambio delle rispettive esperienze e conoscenze.
Art.
10
Divieto
di porre in essere atti o comportamenti
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale non può porre in essere atti o
comportamenti, sia diretti che indiretti, lesivi della moralità e
professionalità di un collega nei confronti della categoria e della
società civile, e/o tali da pregiudicare la serietà e serenità di
giudizio del Sindaco o del Presidente della Provincia nei suoi confronti,
inducendo il collega stesso a mortificanti confronti.
Art.
11
Divieto
di concorrenza sleale
-
Al
di fuori di un procedimento di nomina, il Segretario Comunale o
Provinciale, non deve favorire e deve rifiutare le proposte di
assegnazione della titolarità di una sede di Segreteria quando questa non
risulti vacante, ed è tenuto, per correttezza, ad informare delle
proposte ricevute il Segretario Provinciale dell’Unione. Prima di
accettare l’assegnazione di una sede precedentemente occupata deve, in
ogni caso, assicurarsi del rispetto della norma per la eventuale revoca,
di quanto prescritto nell’art. 16, nonché della mancata conferma del
collega ultimo titolare.
Art.
12
Comportamento
nel caso di procedura di nomina
-
In
caso di avvio del procedimento di nomina per la copertura di una sede di
segreteria, la candidatura dei segretari interessati deve avvenire nel
pieno rispetto delle regole della correttezza tramite presentazione di
curricula redatti secondo lo schema tipo predisposto dall’Agenzia. I
segretari interessati devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che
possa configurarsi nei termini di una illecita o scorretta concorrenza.
-
Nel
corso del procedimento di nomina i segretari concorrenti sono tenuti al
rispetto degli artt. 10 ed 11.
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale che sia stato legittimamente sostituito
non deve ostacolare la volontà del Sindaco o del Presidente della
provincia e l’opera del nuovo collega.
Art.
13
Divieto
di uso di espressioni offensive e volgari
-
E’
vietato l’uso di espressioni offensive o volgari verso chicchessia,
così come muovere critiche o censure nei confronti di un collega, nonché
screditarne pubblicamente l’attività professionale enfatizzando le
proprie capacità professionali.
-
Qualora
un Segretario rilevi, in una qualsiasi sede, che un collega ha commesso
degli errori od omissioni, avrà cura di informarlo tempestivamente al
fine di suggerire e concordare possibili soluzioni.
Art.
14
Divieto
di azioni giudiziarie
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale non deve promuovere azioni giudiziarie
contro la persona di un collega senza averne dato congruo preavviso al
Consiglio di Garanzia, affinché tale organo possa esperire il tentativo
di bonario componimento della vertenza.
Art.
15
Comportamento
in servizio
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale incaricato di supplenza a scavalco
presterà la propria attività professionale con la massima diligenza e
correttezza professionale. Nei rapporti con gli amministratori avrà cura
di astenersi dal formulare giudizi negativi sull’attività professionale
del collega titolare.
-
Qualora
sostituisca un collega assente per giustificato motivo, dovrà avere
particolare attenzione nell’attività rogatoria relativa ai procedimenti
svolti dal collega sostituito, limitandola esclusivamente ai casi che
altrimenti potrebbero pregiudicare la correttezza e la speditezza dell’azione
amministrativa.
-
Ugualmente
il Segretario Comunale o Provinciale non deve svolgere attività di
consulenza di qualsiasi natura a favore di Sindaci o Amministratori di
enti diversi da quello o da quelli presso cui è titolare all’insaputa
del collega. In tali ipotesi è tenuto a prendere contatti con il collega
titolare della sede, al fine di instaurare con lui corretti rapporti
professionali anche nell’interesse degli enti.
Art.
16
Divieto
di favorire le convenzioni di segreteria
-
Il
Segretario Comunale non deve porre in essere atti diretti ad indurre gli
Amministratori ad avviare le procedure di stipula di convenzioni per l’Ufficio
di Segreteria, che contrastino con i principi ed i criteri definiti dagli
organi dell’Unione e che comportino la perdita della titolarità della
sede di uno o più colleghi.
Art.
17
Comportamento
degli eletti nelle liste dell’UNSCP nei CdA dell’Agenzia
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale eletto nel C.d.A. dell’Agenzia
Nazionale o di una sua Sezione Regionale, nelle liste dell’Unione, ha il
dovere di espletare il mandato ricevuto con il massimo dell’impegno e
della correttezza ed in coerenza con gli indirizzi dell’Unione; dovrà
costantemente rapportarsi ai colleghi e partecipare alle iniziative
sindacali volte a realizzare omogeneità di comportamenti rispetto ad
interpretazioni e applicazioni di norma, a questioni relative alla
corretta tutela della categoria, nonché, in generale, alla concreta
risoluzione dei problemi attinenti la gestione dell’Albo.
-
Alla
cessazione del mandato, qualunque ne sia la causa, darà conto dell’attività
svolta ai colleghi che ha rappresentato.
Titolo
III
Doveri
verso il Sindaco, il Presidente della Provincia e gli Organi Collegiali
Art.
18
Doveri
del Segretario nei confronti dell’ente e dei suoi organi
1.
Il Segretario Comunale o Provinciale:
-
non
deve mai dimenticare che il suo è preminentemente un ruolo di
collaboratore e assistente giuridico-amministrativo dell’Ente.
-
deve
svolgere nei confronti del Sindaco o del Presidente della Provincia un
ruolo di assistenza e consulenza in un rapporto di fiducia cui si
collega la funzione di garantire la legalità dell’azione
amministrativa degli organi dell’Ente, senza porsi in una posizione di
contrapposizione rispetto ad essi, mediando tra la consapevolezza del
proprio ruolo e le esigenze della politica.
-
deve
assicurare, salvo giustificati motivi, la permanenza nell’Ente per il
tempo necessario e funzionale al raggiungimento degli obiettivi
concordati.
Art.
19
Dovere
di professionalità e imparzialità
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale deve possedere e dimostrare
professionalità ed obiettività, assicurando sempre l’imparzialità ed
il buon andamento della P.A. E’ dovere del Segretario accrescere la
propria preparazione professionale partecipando ai corsi di formazione ed
aggiornamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale.
Art.
20
Doveri
nei confronti degli organi politici
-
I
rapporti tra il Segretario e gli organi politici e l’opposizione devono
essere fondati sull’imparzialità e sulla professionalità
giuridica-istituzionale ed essere tali da garantire al Segretario il ruolo
di guida e coordinamento dell’attività amministrativa legalmente
corretta.
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale deve pertanto assolvere alle proprie
funzioni professionali nei confronti di tutti gli Amministratori,
svolgendo compiti di assistenza, referenza, consulenza e notarili in modo
autonomo e scevro da compromessi politici, allo scopo di assicurare la
legittimità dell’azione amministrativa nel perseguimento delle
finalità dell’Ente.
Art.
21
Doveri
nei confronti delle minoranze
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale deve rendere partecipe anche l’opposizione,
se a ciò richiesto da quest’ultima, di tutte le cognizioni e di tutte
le informazioni utili all’espletamento del mandato, assicurando la
tutela e il perseguimento dei principi di economicità, efficienza ed
efficacia e nel rispetto della normativa regolamentare interna dell’Ente.
Art.
22
Divieto
di atti inopportuni
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale nel ricevere l’esposizione dei fatti o
descrizioni di comportamenti da parte degli Amministratori, anche di
opposizione, non deve suggerire comportamenti inopportuni tali da indurre
in errore l’interlocutore, né deve in nessun caso prestare la propria
collaborazione alla realizzazione di atti illegittimi o nel perseguimento
di una strategia "partitica".
Art.
23
Obbligo
di riservatezza
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale non deve rivelare il contenuto di
colloqui intercorsi con gli Amministratori, anche dell’opposizione.
Art.
24
Obbligo
di correttezza nella esposizione delle opinioni
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale deve improntare la propria condotta alla
massima correttezza con il Sindaco, il Presidente della provincia o gli
altri Amministratori e non può presentare come fondate le argomentazioni
che sa infondate o per le quali non ha effettuato i necessari
approfondimenti. Deve presentare in forma dubitativa le argomentazioni
della cui fondatezza egli stesso dubita.
Titolo
IV
Rapporti
con gli Uffici e con i Cittadini
Art.
25
Rapporti
con gli altri responsabili della gestione
-
I
rapporti tra Segretario Comunale o Provinciale e i responsabili
gestionali, ivi compreso il Direttore Generale, dove quest’ultimo sia
stato nominato, devono essere improntati ai principi di correttezza e
professionalità, essendo attribuita a ciascuno, dal Sindaco o dal
Presidente della Provincia e nei limiti stabiliti dalla legge, una
distinta sfera di attività allo scopo di evitare conflitti.
-
Il
Segretario avrà una funzione di coordinamento e di guida volta allo
svolgimento di una corretta attività amministrativa, e dovrà assicurare
la legalità dell’azione amministrativa allo scopo di raggiungere le
finalità dell’Ente, nel rispetto dei principi d’economicità,
efficienza ed efficacia.
-
Per
il perseguimento di tali compiti, obblighi fondamentali del Segretario
sono la preparazione, l’impegno, la serietà e la professionalità.
Art.
26
Rapporti
con il personale ed i cittadini
-
Il
Segretario Comunale o provinciale deve mantenere rapporti di rispetto e
correttezza con tutto il personale dipendente, assicurando imparzialità
di trattamento nell’adozione di provvedimenti che riguardano quest’ultimo
e costituendone esempio di comportamento.
-
Analogamente
si comporterà nei confronti dei cittadini, stabilendo eventualmente
giorni ed orari di ricevimento, onde chiarire la portata, il significato
ed il contenuto dei provvedimenti emanati dagli organi dell’Ente che
incidano direttamente o indirettamente sulla sfera giuridica degli stessi.
-
Deve,
inoltre, intervenire per sollecitare la definizione di pratiche giacenti
presso gli uffici, al fine di assicurare la speditezza del procedimento,
il rispetto dei diritti dei cittadini e delle legittime aspettative di
risposta alle istanze presentate o di adozione dei provvedimenti che li
riguardano.
Titolo
V
Rapporti
con l’Agenzia Autonoma
Art.
27
Rapporti
con l’Agenzia Autonoma
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale deve improntare i propri rapporti con
gli organi centrali e regionali dell’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo alla massima lealtà e correttezza.
-
Il
Segretario in disponibilità è tenuto, salva motivata impossibilità, ad
accettare incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni il cui
titolare è assente o impedito, ovvero presso altre pubbliche
amministrazioni ove sia stato comandato o distaccato.
Titolo
VI
Sanzioni
Art.
28
Sanzioni
-
In
caso di violazione dei precetti indicati nel presente codice, il Consiglio
di Garanzia, qualora previa segnalazione di parte, di un qualunque organo
territoriale dell’Unione o, anche, di un singolo iscritto ne sia venuto
a conoscenza, contesta l’addebito al Segretario Comunale o Provinciale,
istruisce il procedimento ed irroga l’eventuale
relativa sanzione sulla base apposita regolamentazione all’uopo
predisposta dal Consiglio stesso.
-
Secondo
la loro gravità le sanzioni si suddividono in:
-
rimprovero
verbale;
-
rimprovero
scritto (censura);
-
sospensione
dall’UNSCP da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
-
espulsione
dall’UNSCP.
-
Il
rimprovero verbale dovrà essere materialmente effettuato, su
comunicazione del Consiglio di Garanzia, dal Segretario provinciale dell’Unione
sul cui territorio opera il Segretario iscritto sanzionato, ed alla
presenza del direttivo provinciale anche a quello scopo convocato.
-
Salvo
il caso del rimprovero verbale, il Consiglio di Garanzia non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto senza
previa contestazione scritta dell’addebito nella quale deve essere
riportata anche la data di convocazione per l’audizione di difesa del
contestato.
-
Il
Segretario Comunale o Provinciale, che ha ricevuto la contestazione
scritta dell’addebito, ha diritto ad essere sentito dal Consiglio di
Garanzia nella data fissata per l’audizione di difesa, e durante la
stessa può farsi assistere da un procuratore di sua fiducia.
-
Decorsi
infruttuosamente trenta giorni dalla convocazione per la difesa, la
sanzione viene comunque applicata, previa notifica scritta, nei successivi
quindici giorni.
-
Tale
decisione che applica la sanzione è inappellabile.
-
Quando
essa si riferisce alle sanzioni previste ai punti "c" e
"d", viene comunicata al Consiglio Nazionale.
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