Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

 

Art. 27.

(Gestioni previdenziali).

 

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 28.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

 

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di benefíci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

 

Art. 28-bis

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

 

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 324.787.539 euro per l’anno 2003 a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti da specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e dopo le parole: «nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002» sono aggiunte le seguenti: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003».

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

 

Art. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

 

Art. 30.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei princípi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

ART. 30-bis.

(Interventi per agevolare l'artigianato).

 

1.     Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2.     È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

 

Art. 31.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

 

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

 

Art. 31-BIS.
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1. Nell’ambito delle risorse preordinate sul fondo per l’occupazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

 

Art. 32.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).

 

1. I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell’autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l’INPS, per essere successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

 

Art. 32-BIS
(…………………)

 

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 , del citato decreto 21 maggio 1998, nonché quelle di cui all'articolo 58, comma 17, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144".

2. Al decreto legislativo n. 81 del 2000, è inserito, all'articolo 10, dopo il comma 1, il seguente:

"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma medesimo, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tal fine è preordinata nell'ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141, che, a far data dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.

5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: " e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

 

Articolo 32-ter
(…………………..)

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi - SPORTASS, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le modalità e termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e tempi si provvederà ad emanare il nuovo statuto dell'ente.

4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla SPORTASS di 2 milioni di euro per l'anno 2003 ».

 

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

 

Art. 33.

(Razionalizzazione spesa sanitaria).

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2002. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154, 94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato di cui al presente comma".

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

6-ter. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 viene rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

7. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: «l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole: «l'esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento.

10. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera a), annesso al decreto del 22 dicembre 1997.

12. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 11 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

13. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

14. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

15. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 39 del 2001.

 

Art. 34.

(Commissione unica sui dispositivi medici).

 

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

 

Art. 35.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica).

 

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; f) numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

Art. 35-bis.
(……………………)

 

1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l’anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Capo V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

 

Art. 36.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

2-bis. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

3-bis. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 37.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

 

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative dell'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princípi contenuti nel comma 2 dell'articolo 40. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresí elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento ; a tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 36, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

Art. 37-bis.

(Incentivi agli investimenti).

 

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1o gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d’imposta secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1o gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l'istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

 

Art. 37-ter.

(Incentivi alle assunzioni).

 

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1o agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

 

Art. 37-quater.

(Sostegno della filiera agroalimentare).

 

1 Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione dell'articolo 36 e dell’articolo 37 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, »Aiuti di Stato e capitale di rischio«, pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001. Per i fini del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

Art. 37-quinquies.

(Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna).

 

1. La normativa di cui al decreto legge 30 dicembre 1986, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all’ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 37-sexies.

(Interventi per la protezione della malattia vescicolare dei suini).

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell’ambito delle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l’anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l’eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini entro il plafond di cui al comma 1, gli importi per l’attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all’abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l’autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) entità del contributo: fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b), entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All’articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro".

 

Art. 37-septies

(Misure in materia agricola)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999" aggiungere le parole: " ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: " nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 3-bis:

"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'Ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali che si esprime entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande".

4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004." aggiungere il periodo: " A partire dal 1 gennaio 2003 con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 5-bis:

"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dall’1 gennaio di ogni anno.".

 6. Al fine di attuare l’articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 della citata legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

 

Art. 37-octies
(…………………)

 

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all’articolo 37-bis, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d’intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate – struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d’imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito comitato tecnico, senza oneri a carico dello Stato.

 

Art. 38.

(Fondo rotativo per la progettualità).

 

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo sono, inoltre, riservati il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonché all’attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.»;

b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del Presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva»;

c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l’articolo (…) 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato".

2-ter. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato".

 

Art. 39.

(Fondo rotativo per opere pubbliche).

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale si istituisce Infrastrutture S.p.A., presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

 

Art. 40.

(Fondi rotativi per le imprese).

 

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princípi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposte con le procedure (… ) di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d’area e i contratti di programma. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, associati al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, viene definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

 

Art. 40-bis.

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

 

1. Per l'anno 2003, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

a)    la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b)    la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

3. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo dei Guarda Parco del citato Parco. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, ed una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all’interno del Parco.

5. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione".
6. Per il rifinanziamento delle iniziative per lo promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti di cultura all'estero è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

 

Art. 41.

(Interventi ferroviari).

 

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di In frastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».

1-bis. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5-bis. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

5-ter. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un Commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

5-quater. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

5-quinquies. Il Commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 5-bis e 5-ter valuta l’onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l’individuazione delle risorse finanziarie, d’intesa con le Regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive per un massimo di 300.000 euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle Attività Produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

 

Art. 42.

(Interventi stradali).

 

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficale del decreto di cui aol primo periodo produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile in favore dell’ANAS Spa, nonché effetti sostitutivi dell’isscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) (soppressa);

e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito».

 

Art. 43.

(Interventi ambientali).

 

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

5-ter. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico ed architettonico, per l’anno 2003 è autorizzata, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400 mila euro, per il sostegno dell’attività dell’agenzia dei beni culturali dell’euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.

5-quater. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni previste ai sensi dell’articolo 16 comma 3 della presente legge, possono aderire anche i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5-quinquies. I benefìci previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni ed agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-sexies. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all’articolo 4-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell’ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-septies. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e 2000» sono sostituite con le seguenti: «, 2000 e 2002».

 

Art. 43-bis.

(Proroga termine per l'applicazione della nuova tariffa rifiuti urbani).

 

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), il termine «tre anni» è sostituito dal seguente: «4 anni».

 

Art. 43-ter.
(………………….)

 

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, sino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree di elevata crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, istituite a partire dal gennaio 2000.

 

Art. 44.

(Limiti di impegno).

 

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

 

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

 

Art. 45.

(Misure di razionalizzazione diverse).

 

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «,per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica».

1-bis. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l’internazionalizzazione finalizzati all’erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

2-bis. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

3. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

4. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

4-bis. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS» sono aggiunte le seguenti: «e all'INAIL».

4-ter. All'articolo 22, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «Le questure forniscono all'INPS» sono aggiunte le seguenti: «e all'INAIL».

4-quater. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato».

4-quinquies. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)          le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento";

b)          le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l’alta formazione professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da ONLUS per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionati con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti, alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".

5. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee per l’accesso al predetto finanziamento integrativo le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, sono indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

5-bis. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

5-ter. Gli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell’attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee Guida OCSE sulle Multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell’importo di 41 euro per dodici mensilità.

5-quinquies. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle Regioni dell’obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

5-sexies. Per il reintegro delle somme anticipate del Fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’ambito del programma Assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle procedure della predetta legge n. 183 del 1987.

5-septies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

b) all’articolo 25, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenuti negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".

5-octies. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

5-nonies. Il comma 6 dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori ed i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi ed ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5-decies. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo".

 

Art. 45-bis

 

(Beni del patrimonio dello Stato)

 

1. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio, possono fare richiesta di detti beni all’Agenzia del demanio.

2. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio è tenuta a comunicare agli enti locali la propria disponibilità all’eventuale cessione.

 

ART. 45-ter

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

 

1.     Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguito dall’indicazione geografica del territorio interessato, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari, originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2.     Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3.     L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della menzione «prodotto nella montagna» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4.     In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l’esigenza di assicurare l’igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 46.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).

 

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un «Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del 1990». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, ed il conseguente accreditamento di cassa.

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresí disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

 

Art. 47.

(Banconote e monete).

 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

 

Art. 48.

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radiotelevisivi, per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «per il 2001» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l’anno 2003».

2. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

3. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all’esecuzione della Convenzione de L’Aia del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

5. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a decorrere dall’anno 2003, di 100.000 euro.

 

Art. 48-bis

(…………………………...)

 

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

 

ART. 48-ter

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410).

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Il Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di 12 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile».

 

ART. 48-quater
(………………………….)

 

1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

 

Art. 48-quinquies
(………………….)

 

1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

3. Nel caso dell’acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto nel caso di noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale. Il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma precedente resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002, n. 32.

 

ART. 48-sexies
(…………………….)


1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2000, n. 7, le parole da: "ventiquattro" sino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".

 

ART. 48-septies
(………………………)

 

1. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti.

 

Art. 49.

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

 

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 250 mila euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

«i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;»;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2, le parole: «e le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1» sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costru zione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti princìpi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

26-bis. Al fine di assicurare una adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

26-ter. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell’opera;

c) stima del costo di esecuzione dell’opera.

26-quater. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 26-ter e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

26-quinquies. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003 tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti debbono essere rimborsati al 50 per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a partire dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) l’equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

26-sexies. Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2003 nell’ambito della quota destinata alle famiglie di cui all’articolo 31 della presente legge. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

Art. 50.

(Fondi speciali e tabelle).

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrate sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

 

Art. 51.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

 

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 

 

Allegato 1
(Articolo 37, comma 1)

 

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

 

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, Fondo aree depresse, come integrata dall’articolo 73 della legge n. 448 del 2001

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

 


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