DOTTORE , ME LO PASSA LA MUTUA?

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Domanda tipica del paziente che entra in ambulatorio a proposito della prescrivibilità di alcuni farmaci in regime SSN, spesso motivo di discussioni e di incomprensioni..

Cerchiamo di dare alcuni chiarimenti

La prescrizione farmaceutica è regolata dal vigente ACN per la Medicina Generale

Art. 36 - Assistenza farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il Medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

LE DOMANDE DEI PAZIENTI

Il tuo Medico di medicina generale non è in alcun modo tenuto a trascrivere le prescrizioni di altri medici , a meno che il consulto con lo specialista privato non sia stato concordato con lui , ne condivida l’utilità ,non vi siano interferenze con altri farmaci e quei farmaci siano concedibili dal SSN.

Vi sono alcuni farmaci, che sono gratuiti solo per chi presenta determinate malattie. Evidentemente il tuo amico presenta una di quelle malattie. Prescrivendo un farmaco in fascia A, a chi non ha diritto, il Medico commette un reato

Le pomate e le supposte sono medicinali che il SSR non rimborsa.I farmaci sono stati classificati in due fasce:fascia A e fascia C

La classe A comprende tutti i farmaci che sono gratuiti per il cittadino. Sono qui inclusi tutti quelli che sono ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria. Su questi farmaci le Regioni possono decidere di applicare un ticket, per confezione venduta o per ricetta.

 Nella classe C sono invece compresi quei farmaci che non sono considerati essenziali o la cui efficacia non è adeguata rispetto al loro costo ,come ad esempio le pomate e le supposte. Questi farmaci sono tutti a pagamento: il loro prezzo è a carico dei cittadini anche per coloro che hanno l’esenzione totale .

Non è una buona idea prendere farmaci solo perché hanno fatto bene a qualcun altro. E’ invece preferibile consultare il proprio Medico di famiglia .Questo a tutela dei pazienti poiché è importante tenere in considerazione che ogni prescrizione di farmaci nasce dalla valutazione complessiva sulla salute della singola persona che solo il Vostro MMG può garantire.

L’accesso dei cittadini al bene farmaco non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle leggi generali sul commercio poiché il farmaco non è un prodotto di consumo come gli altri, riservando al farmacista in via primaria ed assoluta la dispensazione al pubblico, su necessaria prescrizione del Medico che è l’unico che può giudicare secondo scienza e coscienza se quel medicinale è indicato per quel paziente .(Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare art. 122).

Lo specialista è un consulente del Medico di medicina generale ,il quale è invece il professionista che conosce tutta la storia sanitaria del paziente ed è l’unico che può avere una valutazione complessiva e valutare se i farmaci o gli esami prescritti sono necessari o controindicati .E’ il tuo Medico di fiducia ,fidati di lui.



Nella prescrizione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) il Medico è tenuto a rispettare le leggi e i decreti in vigore, potendo essere chiamato a rispondere in prima persona in caso di mancata osservanza di queste norme.

Tra i compiti del Medico previsti dalla Convenzione Unica Nazionale (il contratto dei medici di famiglia ) non è previsto che la trascrizione dei farmaci venga effettuata a domicilio ,anche perché l’accordo prevede che la visita domiciliare è prevista per visitare coloro che non possono recarsi in ambulatorio ,mentre è previsto che si possa mandare qualcuno al proprio posto per ottenere le ricette . Inoltre è impensabile che il Medico di medicina generale venga utilizzato per fare le ricette a casa dei pazienti per i quali sarebbe certamente una grande comodità ma un modo sbagliato di utilizzare la professionalità del Medico.

Le cosiddette “note CUF” sono dei limiti alla prescrizione dei farmaci", che ne consentono la vendita solo per la cura di particolari malattie, per esempio i farmaci antiulcera , o in quantità limitate, o ancora solo all’interno di strutture sanitarie. È la Commissione Unica del Farmaco (CUF), l'organo tecnico del Ministero della Salute, che approva la commercializzazione dei farmaci e decide se il farmaco è considerato essenziale e se può essere rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, previa la presentazione in farmacia della ricetta del servizio sanitario nazionale ,se questi devono avere l’obbligo di ricetta o se possono essere venduti liberamente nelle farmacie, come farmaci da banco. La CUF decide inoltre La Commissione può anche selezionare dei casi particolari, per i quali un farmaco ha delle limitazioni nella vendita .Il Medico è tenuto a prestare particolare attenzione alle note della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.), che per alcuni medicinali ha previsto la gratuità solo se il paziente è affetto da determinate patologie. "



Queste mi sembrano le domande più frequenti . Non sono esaustive ma non si vuole allungare troppo il brodo : ulteriori chiarimenti possono essere fatti anche mediante email(rancho@libero.it).