ALCUNE NORME DI DIRITTO AGRARIO:
Distanze dal confine per alberi ad alto fusto:
Nelle piantagioni gli alberi devono essere collocati a distanze stabilite dalla legge (Art. 892 Cod. civ.), chi intende piantare alberi presso il confine del proprio terreno deve osservare le distanze previste dai regolamenti e, in mancanza di questi, dagli usi locali. Tali distanze si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco al tempo della piantagione e non si tiene conto della successiva inclinazione.
Nel caso degli alberi di alto fusto come ad esempio noci, gelsi, prunus, tiglio, (ciliegio), castagni, querce, olmi, pini, cipressi, pioppi e platani e simili la distanza dal confine deve essere di metri tre.
Nel caso di alberi di non alto fusto, e cioè quelli il cui fusto sorge ad un' altezza non superiore a tre metri e si diffonda in rami, la distanza dal confine deve essere invece pari a un metro e mezzo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la definizione di "albero di alto fusto" va fatta avendo riguardo alla natura o qualità della pianta, indipendentemente dalla sua altezza nel caso concreto, ma bensì facendo riferimento all'altezza potenziale che l'albero assumerà secondo le dimensioni normali di quel tipo di pianta e tenendo conto anche della qualificazione botanica della specie.
L'unica eccezione possibile, dal rispettare la distanza dei tre metri, è rappresentata dal fatto che sia presente un muro, nel qual caso non dovrebbe essere osservata la distanza prevista, infatti l'ultimo comma dell' Art. 892 del C. c., consente di non tener conto di tali distanze se sul confine è posto un muro divisorio, purchè le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.
Nel caso invece fosse presente una recinzione metallica, questa non potrà essere considerata come un muro divisorio, pertanto dovrà essere rispettata la distanza stabilita dal codice.
Gli alberi sono considerati a tutti gli effetti dei beni immobili, come del resto tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (Art. 812 del C. c.).
Distanze dal confine per alberi a basso fusto:
In assenza di regolamenti od usi locali dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:
Per siepi di robinie: 2 metri;
Alberi di non alto fusto: 1,5 metri. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
1 metro per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.
0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo.
Se vengono impiantati alberi nei boschi per questi non dovranno essere rispettate le distanze legali, solo nel caso che la piantagione venga eseguita a confine con un altro terreno boschivo (come prescritto dall'art. 893 del C. c.); le distanze legali dovranno essere rispettate quando sul confine ci troviamo in presenza di piantagioni, canali, o strade di proprietà privata.
Un discorso a parte riguarda la distanza da tenere nella messa in opera di alberi che confinano con strade comunali, provinciali, autostrade, ecc., nonché la loro manutenzione. La ratio perseguita dal legislatore è quella di tutelare l'utente della strada da un eventuale disturbo, messa in pericolo e da eventuali danni in caso di incidente o danni dovuti alla mancanza di visibilità, ostruzione, ecc.: in questo caso le distanze dal confine stradale cambiano e si dovranno rispettare le disposizioni contenute nel nuovo codice della strada.