(1)
Arato, La consecuzione delle procedure
concorsuali, in Fall., 1999, 751; Azzolina, Il
fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961, II, 1385; Id,
Sul computo del biennio di cui all'art.67 legge fallimentare nel caso di
fallimento preceduto da concordato preventivo, in Giur.it., 1956, I, 2,
620; Bontempi, Decorrenza del periodo sospetto per l'esercizio dell'azione
revocatoria in caso di consecuzione di procedure concorsuali, in Nuova
giur. civ. commentata, 1995, I, 535; Bucci, Brevi
cenni sulla decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria
ex art.67 legge fallimentare, in Giur.it., 1988, I, 2, 966; Camilletti,
Brevi considerazioni in tema di revocatoria fallimentare nel caso di
consecuzione di amministrazione controllata e fallimento, in Giur. comm., 1997, II, 420; Carbone, Il "dies a quo"
dell'azione revocatoria nell'ipotesi di estensione del fallimento ad altri
soggetti e di consecuzione di procedimenti concorsuali nei confronti dello
stesso imprenditore, in Fall., 1991, 819; Carratta, Corte costituzionale,
Cassazione e decorrenza dei termini per la revocatoria nel fallimento
successivo all'amministrazione controllata, in Giur.comm., 1995, II, 792;
Castagnola, Fallimento consecutivo ad amministrazione controllata e
decorrenza dei termini per le azioni revocatorie: un ripensamento della
Corte di Appello di Milano, ivi, 1991, II, 950; Id., Decorrenza dei termini
per le azioni revocatorie in caso di fallimento consecutivo ad
amministrazione controllata, ivi,1988, II, 755; Castellano, Il decorso dei
termini per l'esercizio dell'azione revocatoria, in caso di consecuzione di
procedure concorsuali, nella giurisprudenza del Tribunale di Milano, in
Dir.fall., 1990, II, 214; Catalano, I limiti della consecuzione delle
procedure concorsuali, in Corr.giur., 1994, 337; Cesqui , Termini per la
proposizione dell'azione revocatoria in caso di fallimento dichiarato nel
corso dell'amministrazione controllata, in Nuova giur.civ commentata, 1988,
I, 198; Cuneo, Le procedure concorsuali, Milano, 1970, II, 1253; Danovi,
Consecuzione di procedure concorsuali e computo dei termini per l'esercizio
dell'azione revocatoria, in Dir.fall. 1989, II,459; Di Gravio, Ancora sulla
retrodatazione delle revocatorie fallimentari al decreto di ammissione ad
amministrazione controllata, in Dir. fall. 1996, II, 74; Id., L'ideologia milanese nella "retrodatazione"
delle revocatorie fallimentari ed il relativo problema di costituzionalità,
ivi, 1998, I, 672; Id., Il decorso del periodo sospetto e la tutela dello
scopo produttivo nella consecuzione delle procedure concorsuali, ivi, 1993,
II, 458; Fabiani, Consecuzione di procedure concorsuali e revocatoria
fallimentare: perché non chiedere l'intervento della Corte costituzionale?,
in Foro it., 1994, I,1808; Id., Retrodatazione del periodo sospetto per gli
atti dei soci illimitatamente responsabili, in Fall., 1994, I,1153; Id.,
Revocatoria fallimentare: un puzzle tutt'altro che definito, in Foro it.,
1992, I, 152; Giudici, Decorso delle revocatorie in caso di conversione di
procedure concorsuali, in Dir.fall. 1989, II, 646; Granara, Revocatoria
fallimentare: decorrenza del "periodo sospetto" in caso di
consecuzione di procedure concorsuali; pubblicazione dei bollettini dei
protesti e conoscenza dello stato di insolvenza, in Riv. giur. Sarda, 1998,
I, 122; Guglielmucci, Fallimento consecutivo ad
amministrazione controllata e decorrenza dei termini a ritroso per
l'esercizio delle azioni revocatorie, in Fall., 1990, 473; Inzitari, Il
problema della "retrodatazione" dei termini per la revocatoria
fallimentare nella consecuzione delle procedure concorsuali, in Giur.comm.
1991, I, 253; Laurini, Fallimento consecutivo ad amministrazione
controllata e computo del termine per la revocatoria, in Banca, borsa e
tit.cred., 1977, II, 85; Lo Cascio , Ancora sul computo del periodo
sospetto per l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari nell'ipotesi
di consecuzione di procedimenti concorsuali, in Giust.civ., 1990, I, 828;
Id., Costituzionalita' della retrodatazione del periodo sospetto
(osservazioni a sent. C.cost. 6 aprile 1995 n.110), in Fall., 1995, I, 709; Id., Consecuzione di procedimenti concorsuali
e retrodatazione del periodo sospetto per l'esperimento dell'azione
revocatoria fallimentare, in Giust.civ. 1988, I,1831; Id., Consecuzione di
procedimenti e decorrenza dei termini per l'azione revocatoria, in Fall.,
1992, 1012; Id., L'amministrazione controllata, Milano, 1989, 249; Id.,
Consecuzione di procedimenti concorsuali: disarmonie interpretative, in
Giust. civ., 1994, I, 2813 ss.; Maffei Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 1991, sub art. 67;
Marescotti, Effetti del decreto di cessazione della procedura di
amministrazione controllata nel successivo giudizio di revocatoria
fallimentare, in Fall., 1980, 557; Mazzocca, Manuale di diritto
fallimentare, Napoli, 1986, 564, 581; Meli, La consecuzione delle procedure
concorsuali: problematiche e soluzioni con particolare riferimento al
computo del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare;
decorrenza degli interessi; alla prededuzione; alla preesistenza dei
rapporti giuridici, in Dir.fall. 1992, I, 749; Pajardi, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 1998, 303 - 682 e segg.; Panzani, Consecuzione di
procedure e "dies a quo" per l'esercizio dell'azione revocatoria,
in Fall., 1993, I, 129; Id., Legittimita' costituzionale della
retrodatazione del periodo sospetto, ivi, 1995, I, 210; Pinto, Sulla
revocatoria fallimentare degli atti posti in essere durante il precedente
concordato preventivo, in Giur.comm. 1988, I, 556; Poggi, Termini per
l'esercizio dell'azione revocatoria in caso di fallimento successivo ad amministrazione
controllata, in Nuova giur.civ.comm., 1992, I, 815; Previti, La revocatoria
degli atti compiuti e autorizzati nel concordato preventivo e
nell'amministrazione controllata, in Dir.fall., 1990, I, 32; Proietti,
Fallimento consecutivo a amministrazione controllata e termini per la
revocatoria, in Societa' e dir., 1994, II, 383; Provinciali, Trattato di
diritto fallimentare, Milano, 1974, IV, 2364; Provinciali-Ragusa Maggiore,
Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 988, 296; Rabito, Consecuzione
di procedure concorsuali e revocatoria fallimentare: nuovi orientamenti
giurisprudenziali, in Dir.fall., 1992, I, 55; Rago, E' ammissibile la
revocatoria fallimentare degli atti compiuti durante il concordato
preventivo nel caso in cui venga successivamente dichiarato il fallimento?,
ivi,1998, II, 1129; Ragusa Maggiore, Decorrenza del termine di prescrizione
per l'esercizio della revocatoria fallimentare, in caso di consecuzione di
procedure concorsuali, ivi, 1997, II, 45; Ruggeri, Fallimento consecutivo
ad amministrazione controllata e termini per l'esercizio dell'azione
revocatoria, in Fall., 1988, 222; Russo, Consecuzione e autonomia di
procedure concorsuali, ivi, 1985, 552; id., Consecuzione di procedimenti
concorsuali e decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria
fallimentare, ivi, 1991, 903; Sapienza, Conversione e consecuzione di
procedimenti concorsuali, Milano, 1958, 150; Satta, Diritto fallimentare,
Padova, 1974, 394, 411, n. 824; Spolidoro, Procedure concorsuali
consecutive e revocatoria fallimentare. Interviene la Corte costituzionale,
in Notariato, 1995, II, 444; Tarnassi, Stato di insolvenza
e temporanea difficolta' di adempiere, in Giur.it., 1989, I, 2,173; Tarzia,
Consecuzione di procedure concorsuali e revocatoria fallimentare, in Fall.
1987,1173; Id., Retrodatazione del periodo
sospetto: riflessioni dopo l'intervento della consulta, ivi, 1995, I, 985;
Travi, Ancora sul computo del periodo sospetto in caso di fallimento
consecutivo a concordato, in Giur. it., 1956, I,
2, 791;Vigo, Il termine per la revocatoria fallimentare degli atti compiuti
dal socio: la Corte di cassazione modifica la sua giurisprudenza (nota a
sent. Cass., Sez.I, 1 agosto 1996 n.6971;
Trib.Catania 27 febbraio 1997), in Giur. comm.,
1998, II, 499.
(2) Cass., 13 aprile 1994, n.3421, in Fall., 1994,
1048. Trib.Padova, 9 giugno 2000, in Fall., 2000,
1303; Trib. Bergamo, 20 maggio 2000, ivi; Trib.Torino, 13 marzo 2000, in
Giur.it., 2000, 1870; Trib.Como, 22 settembre 1999, ivi, 115. Il principio
della decorrenza della prescrizione dalla data del decreto con cui viene nominato il soggetto che, ai sensi dell’art.2935
c.c., è l’unico che può far valere l’azione, è stato affermato anche dalle
sezioni unite della S.C., sia pure con riferimento all’amministrazione
straordinaria: Cass., Sez.Un., 15 giugno 2000, n.437, in Giust.civ.Mass.,
2000, 1172.
(3)
Cass., 14
giugno 1999 n.5858, in Foro it., 1999, I, 2515.
(4) In questo senso, per l’ipotesi di concordato
preventivo proposto dopo la ripresa della normale attività dell’impresa,
precedentemente ammessa ad amministrazione controllata, successivamente
sfociato nel fallimento: Cass., 26 giugno 1992 n.8013, in Dir.fall., 1993,
II, 55. Nel senso che il decreto di remissione in bonis, emesso al termine
dell’amministrazione controllata, di per sé non può, tuttavia, che deporre
per la non sussistenza di uno stato di decozione e, quindi, per la
diversità dell’origine della crisi che poi ha dato luogo al fallimento, cfr.: Cass., 28 luglio 1999, n.8164, in Giust.civ.Mass.,
1999, 1735. Per l’indifferenza dell’eventuale intervallo di tempo
intercorso tra una procedura e l’altra, quali espressioni della medesima
crisi dell’impresa, salvo che detto intervallo costituisca uno degli
elementi dimostrativi della variazione dei presupposti soggettivi ed
oggettivi del fenomeno dell’unificazione delle varie procedure, cfr.: Cass., 14 dicembre 1998, n.12536, in Riv.dott.comm.,
1999, 753. Per il Tribunale di Firenze, non può esservi, invece, un
intervallo nel quale l’impresa ha ripreso la sua attività normale, così da
alterare l’identità tra massa di creditori nel cui interesse viene svolta la procedura minore e, nella fattispecie,
l’amministrazione controllata e la massa dei creditori fallimentari che
subiscono la prededuzione (Stanghellini, La prededuzione nelle procedure
concorsuali con particolare riguardo al concordato preventivo, in AAVV, Le
procedure concorsuali nella giurisprudenza toscana, Torino, 2000, 69).
(5) La sentenza di fallimento può tuttavia essere
pronunciata soltanto se e quando sia già stato pubblicato il provvedimento
di rigetto dell’omologazione. Così: Cass., 7 marzo
2000, n.2456, in Giust.civ.Mass., 2000, 543.
(6) Cass., 22 giugno 1991, n.7046, in Giur.it.,
1992, I, 1, 741; Cass., 22 novembre 1991, n.12573, in Fall, 1992, 379.
(7) Cass., 14 marzo 2000, n.2917, in
Giust.civ.Mass., 2000, 574.
(8) Sulla valenza del richiamo all’art.173 L.F. per le ragioni di matrice fraudolenta che possono
importare la revoca, cfr.: Pajardi, Manuale, op.cit., 76.
Per la revoca con conseguente automatica dichiarazione di fallimento senza
né audizione del debitore né facoltà di presentazione del concordato, cfr.: Provinciali, Trattato, op.cit., 2458. E in
giurisprudenza: Trib.Rimini, 29 marzo 1971, in Dir.fall.,
1971, II, 783. Nel senso dell’inidoneità, per determinare la revoca, di un
semplice atto di amministrazione non autorizzato,
a meno che esso non possa rappresentare di per sé indice del fatto che il
debitore non è più meritevole del beneficio o che la procedura non può più
essere utilmente proseguita, cfr.: Cass., 23 giugno 1988, n.4278, in Foro
it., 1988, 1178. Per l’ammissibilità della revoca quando vengono meno i
requisiti di ammissione alla procedura, cfr.:
Cass., 2 luglio 1988, n.4407, in Dir.fall., 1989, II, 53. E, tuttavia, per
la sua illegittimità, ove il perdurante stato di insolvenza
debba comunque ritenersi reversibile, che vi è in mancanza di prova della
sua definitiva irreversibilità, cfr.: Cass. 2 luglio 1988, n.4408, in
Giur.comm., 1989, II, 546.
(9) Cass., 17 gennaio 2001, n.555, in
Giust.civ.Mass., 2001, 94.
.
(10) Sulla prededucibilità in generale, in dottrina, cf.r.:
Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, 526; La China, Fallimento.
Liquidazione e ripartizione dell'attivo, in Giur. comm.,
1975, I, 407; Provinciali, Trattato, op.cit., 1657 ss.; Satta, Diritto,
op.cit.,122; Bonsignori, Della liquidazione dell'attivo, in Comm.
Scialoja-Branca, I, Zanichelli Foro it., 1976, sub art.111, 657; Vaselli, I
debiti della massa nel processo di fallimento, Padova, 1951, 19 ss., 30;
Censoni, L'amministrazione straordinaria delle imprese armatoriali e i
“debiti della massa”, in Giur. comm., 1983, I, 185
ss. Sulla prededucibilità, in particolare, dei crediti sorti in
amministrazione controllata e in concordato preventivo, cfr.: Alessi, I
debiti di massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987; Azzolina, Il
fallimento, op.cit.,1319; Bianchi D'Espinosa, L'amministrazione controllata
nella sua pratica attuazione, in Dir. fall., 1957, I, 41 ss.; Id.,
L'amministrazione controllata, ivi, 1966,1, 65 ss.; Bonfatti, Procedure
concorsuali minori e prededuzione, in Giur.comm., 1986, I, 857; Borselli,
Nessuna prededuzione nel concordato preventivo, in Dir.fall., 1980, II,
197; Candian, Il processo di concordato preventivo, Padova, 1937, 288 ss.;
Id., Fallimento consecutivo al concordato preventivo e retrodatazione, in
Riv, dir.comm., 1936, II, 517; Casella, I debiti contratti per la
continuazione dell'impresa in amministrazione controllata ed in concordato
preventivo e la riforma delle procedure concorsuali, in Fall., 1982, 361
ss.; De Marco, Consecuzione di procedimenti concorsuali, in Dir. fall.,
1953, I, 283; De Martini Esperienze pratiche e profili teorici
dell'amministrazione controllata, ivi, 1947, I, 5, 71, 125; Ferrara, Il
fallimento, op.cit., 625 ss.; Ferri, Prededucibilità dei crediti sorti nel
corso dell'amministrazione controllata in sede di fallimento, in Riv. dir. comm., 1978, II, 791; Lascaro, I crediti sorti in
pendenza di concordato preventivo, in Dir. fall., 1982, II, 1577; Martella,
Prededucibilità in sede fallimentare dei crediti legittimamente costituiti
durante l'amministrazione controllata, in Giur.di
merito, 1981, I, 342; Pazzaglia L'amministrazione controllata, op.cit., 89
ss.; Pellegrino, Pagamento dei crediti sorti durante la procedura di
concordato, in Banca, borsa, tit. cred., 1981, II, 54; Pericoli, Sulla
tutela dell'interesse dei creditori nell'amministrazione controllata, in
Giur. comm., 1984, I, 731 ss.; Provinciali,
Trattato, op.cit., 2258, 2462 ss.; Satta, Diritto, op.cit., 409 ss.; Id.,
voce "Amministrazione controllata", in Enc.dir., II, Milano,
1958, 189; Semiani Bignardi, Debiti assunti dall'ammesso
all'amministrazione controllata, in Foro it., 1956, I, 967; Tedeschi, I
crediti del professionista nel fallimento consecutivo ad amministrazione
controllata, in Giur. comm., 1974, II, 729; Id.,
Amministrazione controllata, panorama di giurisprudenza, ivi, 1980,I, 350
ss.; Id., Amministrazione controllata, panorama di giurisprudenza, iví,
1986, I, 924 ss.- 956 ss; Vaselli, I debiti, op.cit.; Vitali, I debiti di
massa nel fallimento, Milano, 1975, 189 ss.; Lo Cascio, L'amministrazione
controllata, nota a Cass n. 12157/1990, in Dir. fall., 1992, II, 777, 258
ss.
(11) Per la prededucibilità dei crediti maturati
durante l'amministrazione controllata nel successivo fallimento o
concordato preventivo, ma non per la prededucibilità, nel fallimento
consecutivo, anche dei crediti maturati durante il concordato preventivo:
Corte Cost., 27 gennaio 1995, n.32, ord., in Giur.it., 1995, I, 1, 241.
Cass., Sez.Un., 14 ottobre1977, n. 4370, in Foro
it., 1978, I, 411; Cass., 12 marzo 1999, n.2192, in Giust.civ.Mass., 1999,
550; Cass., 14 luglio 1997, n.6352, in Fall., 1998, 177; Cass., 27 ottobre
1995, n.11216, ivi, 1996, 529; Cass., 12 luglio 1994, n.6566, ivi, 1995,
164; Cass., 10 marzo 1994, n. 2337, ivi, 1994, 997; Cass., 2 giugno 1994,
n. 4236, ivi, 1253; Cass., 5 febbraio 1993, n.1444, ivi, 1993, 724; Cass.,
15 luglio 1992, n. 8590, in Fall., 1993, 40; Cass., 26 giugno 1992, n.8013,
ivi, 1992, 1027; Cass., 16 novembre 1989, n.4892, ivi, 1990, 402; Cass., 21
dicembre 1990, n.12157, ivi, 1991, 680; Cass., 18 ottobre 1990, n.10167,
ivi, 1991, 352; Cass., 5 febbraio 1988, n.1258, ivi, 1988, 967; Cass., 16
maggio 1983, n. 3369, ivi, 1983, 1372; Cass., 3 luglio 1980, n.4217, in
Dir.fall., 1980, II, 590; Cass., 6 gennaio1979, n. 57, in Giur, comm.,
1980, II, 187; Cass., 6 gennaio 1979, n. 62, ivi, II, 187; Cass., 3 luglio
1979, n. 3131, in Fall., 1980, 290; Cass., 27 gennaio 1978, n. 395, ivi.,
1979, 64; Cass., 5 aprile1976, n. 1171, in Dir.fall., 1976, II, 361; Cass.,
18 luglio1961, n. 1738, ivi, 1961, Il, 757; Cass., 8 aprile1959, n. 1024,
ivi, 1959, II, 17. Trib.Milano, 18 settembre 1986, in Riv. it. leasing, 1988, 488; Trib.Pavia, 6 febbraio 1987, in
Fall., 1988, 376; Cass., 5 febbraio 1988, n. 1258, ivi, 453; Cass., 17
febbraio 1981, n.948, ivi, 1981, 493; Cass., 4 giugno 1980, n.3636, in
Dir.fall., 1980, II, 366. Trib. Velletri, 11 gennaio
1993, ivi, 1993, 1151; Trib.Bologna, 11 dicembre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 337; Contra: Trib. Monza, 3 gennaio
1991, in Fall., 1991, 847; Appello, Roma, 29 aprile 1991, in Foro it.,
1991, I, 154; Trib.Perugia, 16 dicembre 1988, in Dir. fall., 1989, Il,
740;Trib. Como, 12 aprile 1988, in Fall., 1988,
1032; Trib. Milano, 30 maggio 1985, ivi, 1985, 1189; Appello, Milano, 18
ottobre 1983, ivi, 1984, 323. Per la prevalente dottrina, nel senso della
prededucibilità anche dei crediti sorti durante il concordato preventivo,
cfr.: Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano,
1986, 286; Bozza-Schiavon, L'accertamento dei crediti nel fallimento,
Milano, 1992, 585; D'Alessandro, Procedure concorsuali consecutive e
prededuzione, in Giust.civ., 1992, II, 149; Apice, Prededucibilità dei
crediti sorti in pendenza di concordato preventivo, in Fall., 1988, 949;
Id., Consecuzione di procedure ed effetti del fallimento, ivi, 1996, 721.
Più di recente, tuttavia, per la prededucibilità, nel fallimento
consecutivo, dei crediti sorti durante il concordato preventivo, soltanto
nel caso in cui la gestione dell'impresa abbia costituito una modalità
essenziale della procedura di concordato, parte della stessa proposta di
concordato, oggetto dell'ammissione da parte del Tribunale e
dell'approvazione da parte dei creditori, nonché
oggetto dell'omologazione finale, cfr.: Cass., 15 agosto 1996, n.7140, in
Fall., 1997, 269. Nello stesso senso, per la giurisprudenza di merito, cfr.: Trib. Genova, 17 novembre 1995, ivi, 1996, 300; Trib.
Milano, 20 giugno 1996, ivi, 1996, 1136; Appello, Roma, 31 marzo 1995,
citata in nota, in Arato, La consecuzione, op.cit.,
ivi, 1999, 752; Trib. Monza, 31 gennaio 1991, ivi, 1991, 531. Nel senso
che, riguardo all’amministrazione controllata, il principio della
prededucibilità vale tanto per i crediti, da pagarsi in occasione dei piani
di riparto e non via via che sono disponibili fondi liquidi e la cui
domanda di prededuzione dev’essere fatta con l’insinuzazione tempestiva o
tardiva, quanto per gli interessi sugli stessi, le spese di gestione e il
compenso del Commissario Giudiziale, cfr.: Cass.,
12 marzo 1999, n.21929, cit. Nello stesso senso è anche l’indirizzo,
ricavato dalle risposte date ad una serie di quesiti appositamente posti al
riguardo, dei Tribunali di Firenze, Pistoia, Grosseto, Prato e Massa,
mentre per il Tribunale di Lucca la consecuzione costituirebbe, invece,
un’invenzione della giurisprudenza di legittimità non meritevole di
seguito, potendosi ammettere soltanto la prededuzione del compenso del
Commissario giudiziale e per le altre spese della procedura in senso
stretto per cui è prevista la precostituzione di
deposito ad hoc (Stanghellini, La prededuzione, op.cit., 43 e segg.). Lo
stesso indirizzo dei tribunali toscani sopra citati esclude la
prededucibilità dei crediti sorti nel concordato preventivo, a meno che la prosecuzione dell’impresa non sia stata
prevista come modalità essenziale dello stesso, in conformità al principio
già espresso da Cass., 5 agosto 1996, n.7140, cit. (op.ult.cit.)
(12) Nel senso che la consecuzione della procedura
di concordato preventivo a quella di amministrazione controllata, per la
quale sia stata depositata la somma prescritta dall'art.188 L.F., non fa
venire meno la necessità dell'imposizione al debitore, che fa istanza di
ammissione alla seconda procedura, del rispettivo deposito stabilito
dall'art.163 L.F., trattandosi di procedure distinte che hanno spese
proprie, salva la possibilità, dopo la chiusura della prima, di utilizzare
l'eventuale residuo attivo per la seconda, cfr.: Cass., 5 aprile 2001, n.5054,
in Giust.civ.Mass., 2001, 712. Per l’obbligo della trasmissione del fondo
spese del Commissario Giudiziale al Curatore da parte del primo, senza
possibilità di trattenere il suo compenso, ancorché già liquidato dal
Giudice, si è pronunciato il Tribunale di Firenze, mentre il Tribunale di
Pistoia concorda per la tendenza alla nomina come
Curatore dello stesso professionista che ha ricevuto l’incarico di
Commissario Giudiziale (Stanghellini, La prededuzione, op.cit., 43 e
segg.). Quanto al credito del garante, esclusane la prededucibilità da
parte dei tribunali toscani citati, lo stesso Tribunale ultimo citato, in
conformità con l’orientamento già espresso da Cass.,
Sez.Un., 18 febbraio 1997, n.1482, in Giur.it., 1998, 731, in tema di
conservazione nel fallimento della garanzia prestata nel concordato,
propende per il principio di conservazione, nel fallimento consecutivo,
della garanzia prestata nel concordato preventivo, con conseguente obbligo
di adempimento da parte del terzo sia pure nel limite della perecentuale
concordataria (op.ult.cit.). Per la prededucibilità del compenso del
Commissario Giudiziale anche nel concordato preventivo, cfr.: Cass., 3
ottobre 1983, n.5753, in Fall., 1984, 688. Nello stesso senso, per il
credito di chi ha pagato il deposito delle spese ex art.163 L.F., cfr.: Appello, Roma, 31 marzo 1995, in Fall., 1996,
281.
(13) Gli artt.72 e 73 L.F non si applicano al
concordato preventivo e all’amministrazione controllata, per cui i rapporti
giuridici continuano ad avere esecuzione e l’imprenditore deve eseguire e
adempiere tutte le proprie obbligazioni precedenti e successive alla
procedura. Nell’amministrazione controllata vale il divieto di pagamento
dei debiti pregressi, nonostante l’esplicito riferimento della legge al
solo divieto di azioni esecutive, che può essere
escluso soltanto in casi eccezionali, quando il mancato pagamento
pregiudicherebbe lo stesso sviluppo della procedura, come ad esempio per i
crediti dei lavoratori, per cui eventuali pagamenti vietati saranno
revocabili nel fallimento successivo.
I debiti contratti per l’amministrazione
controllata nel fallimento consecutivo sono considerati prededucibili,
mentre i debiti precedenti, di per sé concorsuali nel fallimento
consecutivi, possono divenire prededucibili soltanto quando, per le
particolari caratteristiche del rapporto, le prestazioni che ne derivano
non possono configurarsi in modo autonomo e distinto, ma costituiscono
momenti esecutivi di un’obbligazione rigidamente indivisibile, che fa
attrarre nell’orbita dell’amministrazione controllata l’intero credito.
Modificando il proprio orientamento espresso sino alla metà degli anni
novanta, la giurisprudenza ha stabilito che ciò non si
verifica, in quanto nonostante l’unitarietà del rapporto genetico le
singole prestazioni risultano plurime e distinte (Cass., 27 agosto 1997,
n.8076, in Giust.civ.Mass., 1997, 1533), tanto nei casi di appalti con
pagamenti a stati di avanzamento, quanto nelle ipotesi di somministrazione
di forniture elettrice (Cass., Sez.Un., 22 maggio 1996, n.4715, in Fall.,
1997, 30). Per la non applicabilità, nell'amministrazione
controllata e nel concordato preventivo, degli artt. 72 e 83 della
legge fallimentare, cfr.: Cass., 3 dicembre 1968,
n.3868, in Dir. fall, 1968, II, 933; Cass., 5 giugno1976, n. 2037, in
Giust. civ., 1976, I, 1638; Cass., 14 febbraio
1979, n. 973, in Giur. it., 1979, I, 1, 1680;
Cass., 14 febbraio 1979, n. 974, ivi, 1681; Cass., 14 febbraio1979, n. 976,
in Mass. Giur. it., 1979; Cass., 3 luglio1980, n.
4217, in Fall., 1980, 999; Cass., 8 giugno1981, n. 3683, ivi, 1981, 897;
Trib.Macerata, 19 gennaio1987, ivi, 1987, 647; Appello, Firenze, 25
novembre1989, in Dir. fall, 1990, II, 1438; Appello, Firenze, 10
gennaio1990, ivi, 1991, II, 561. Nel senso della prededucibilità dei
crediti per forniture derivanti dal contratto di somministrazione e
anteriore all'amministrazione controllata o al concordato preventivo, cfr.: Cass., 23 marzo1992, n. 3581, in Dir. fall., 1992,
II, 700; Cass., 5 febbraio1993, n. 1444, in Giur. it.,
1993, I, 1, 1428; Cass., 21 dicembre 1990, n. 12157, in Dir. fall., 1992,
II, 777; Cass., 18 ottobre 1990, n. 10167, in Riv. dir.
comm., 1991, II, 497. Appello, Firenze, 17 luglio 1991, in Rass. giur.
Enel, 1992, 695. Per la configurazione dell'appalto come contratto ad
esecuzione prolungata, cfr.: Rubino, L'appalto, in
Trattato Vassalli, IIIV, Torino, 1980, 295 ss.; Stolfi, Appalto Trasporto,
II ed., in Trattato Grosso e Santoro Passarelli, Vallardi, 1966, 5, 17;
Giannattasio, L'appalto, in Trattato Cicu Messineo, XXIV, II, Milano, 1977,
14 s.; Moscarini, L'appalto, in Trattato Rescigno, Torino, 1984, II, 726.
Per la più risalente tesi dell'appalto come
contratto ad esecuzione continuata o periodica, cfr.: Osti, La c.d.
clausola “rebus sic stantibus” nel suo sviluppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, 1 ss.; Id., voce “Contratto (concetto,
distinzioni)”, in Nuovo Digesto it., IV, Torino, 1938, 36 ss., 67; Id.,
voce “Contratto”, in Noviss.Digesto it., IV,
Torino, 1959, 462 ss., 496; Laurizio, Il contratto di appalto, parte
generale, Padova, 1939, 142 ss. In giurisprudenza, sulla qualificazione
dell'appalto come contratto ad esecuzione prolungata, cfr.: Cass., 23
novembre1965, n. 2406, in Foro it., 1966, I, 234; Cass., 19 febbraio 1968,
n. 574, in Mass. Foro it., 1968. Per l'indivisibilità delle prestazioni
dell'appaltatore, cfr.: Cass., 20 novembre 1956,
n. 4276, in Mass. Giur. it., 1956; Cass., 29
agosto1963, n. 2398, in Giust. civ., 1964, I, 153;
Cass., 23 novembre1965, n. 2406, cit.; Cass., 19 febbraio1968, n. 574,
cit.; Cass., 9 novembre 1977, n. 4818, in Rep. Giur. it.,
1977, voce “Appalto privato”, n. 4; Cass., 18 agosto 1993, n. 8752, in
Mass. Giur. it., 1983; Cass., 13 gennaio 1984, n.
283, in Giust. civ., 1984, I, 2847. Per gli
effetti dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo sui
rapporti giuridici preesistenti, cfr.: Bregoli, I
rapporti giuridici pendenti, in Fall., 1985, 511 AAVV, Seminario di studi
sui rapporti giuridici pendenti nelle procedure concorsuali, ivi, 1984,
1084; Russo, La sorte dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure
concorsuali minori, in Dir. fall., 1987, 1, 472 ss.; Satta, Diritto,
op.cit.; Bonfatti, Procedure, op.cit., 857; Lo Cascio, L'amministrazione
controllata, op.cit., 217 ss.
(14) Nel senso che sarebbe irragionevole
considerare che un atto autorizzato compiuto durante la procedura sia non
pregiudizievole fino a che dura la procedura e invece pregiudizievole
quando si apre il fallimento, posto che è proprio lo stesso principio della
retrodatazione del periodo sospetto ai fini della revocatoria che
incoraggia questa tesi, altrimenti si avrebbe un ordine di revocatorie per
gli atti compiuti prima della procedura ed un altro ancora per gli atti
compiuti durante la stessa, il che sancirebbe la fine delle procedure
minori, poiché è evidente che nessun creditore effettuerebbe prestazioni a
favore di un’impresa in amministrazione controllata o concordato
preventivo, cfr.: Cass., 19 agosto 1992, n.9657, in Fall., 1993, 58. Appello, Roma, 1 giugno 1998, ivi, 1998, 1190; Appello, Roma,
20 gennaio 1997, ivi, 1997, 856. Trib.Roma, 23 febbraio 1994, in
Dir.fall., 1995, II, 166. Per l’inefficacia nel
successivo fallimento dei pagamenti di crediti sorti prima
dell’amministrazione controllata ed eseguiti nel corso della stessa, cfr.: Trib.Milano, 19 dicembre 1996, in Fall., 1997, 436.
Nel senso della revocabilità, nel successivo fallimento consecutivo, di
crediti relativi ad obbligazioni contratte nel concordato preventivo, cfr.: Cass., 27 ottobre 1995, n.11216, ivi, 1996, 529. E,
per l’eguale revovabilità di pagamenti riscossi per importi superiori alla
percentuale concordataria o prima delle scadenze previste in concordato
ovvero in violazione della par condicio, cfr.:
Appello, Torino, 24 dicembre 1993, in Giur.it., 1995, I, 2, 54.
(15) In questo senso cfr.: Cass., 12 aprile 2000,
n.4645, in Il fisco, 2000, 9849; Cass., 8 aprile 2000, n.4484, in
Giust.civ.Mass., 2000, fasc. 4; Cass., 15 febbraio 1995, n.1638, in Fall.,
1995, 945; Cass., 19 gennaio 1995, n.584, ivi, 1995, 840; Cass., 20 aprile
1994, n.3774, ivi, 1994, 1141; Cass., 10 maggio 1994, n.5284, ivi, 1995,
138. Nello stesso senso nella giurisprudenza di merito, cfr.: Appello, Milano, 24 settembre 1985, in Fall., 1986,
977. Trib. Milano, 22 febbraio 1990, in Banca, borsa e tit.cred., 1991, II, 55; Trib.Genova, 25 settembre 1990, ivi;
Trib. Milano, 10 marzo 1986, in Fall., 1987, 405; Trib. Macerata, 7 gennaio
1986, ivi, 1986, 896; Trib. Roma, 2 luglio 1984, ivi, 1984, 1530. Per
l'applicazione del medesimo principo, al fine dell'individuazione del
triennio, per il quale l'art.54, ultimo comma, L.F.,
riconosce il diritto di prelazione agli interessi, con conseguente
esclusione della possibilità di far retroagire l'anno in corso al momento
della dichiarazione di fallimento a quello dell'ammissione
all'amministrazione controllata, cfr.: Cass., 29 gennaio 1993, n.1168, in
Giust.civ., 1993, I, 1177. Più di preciso, si è osservato che, essendo
l’art.55 L.F., secondo cui la dichiarazione di
fallimento sospende il corso degli interessi, espressamente richiamato
dall’art.169 L.F., gli interessi risultano sospesi dal momento stesso della
domanda di concordato preventivo e, invece, dal giorno della sentenza di
fallimento in caso di consecuzione di amministrazione controllata
(Cass.,Sez.Un., 22 maggio 1996, n.4715, cit.), stante il mancato richiamo
in questa sede dell’art.55 L.F. e la ritenuta
impossibilità di applicare estensivamente questa all’amministrazione controllata
(Cass., 12 novembre 1993, n.11193, in Giur.it., 1995, I, 1, 78). Contra.: Appello, Firenze 6 aprile 1990, in Giur.comm., 1990,
II, 970. Trib. Reggio Emilia, 18 agosto 1989, in Fall.,
1990, 425; Trib.Bologna, 19 marzo 1988, ivi, 1989, 301; Trib.Varese, 15
marzo 1988, ivi, 1989, 1129; Trib.Vicenza, 22 aprile 1986, ivi, 1987, 201;
Trib. Milano, 7 febbraio 1985, ivi, 1985, 549; Trib. Milano, 26 settembre
1983, ivi, 1983, 1245.Nel senso, peraltro, che, non essendovi alcuna norma
che disciplina la consecuzione di procedure, non sarebbe lecito assegnare
questo significato al mancato richiamo dell’art.55, osservandosi inoltre
che anche per la retrodatazione del periodo sospetto non c’è alcuna norma,
ma soltanto il fine della tutela della par condicio e, quindi, se questo
fine giustifica la consecuzione delle procedure e
se lo stato di insolvenza è insito anche nell’amministrazione controllata,
non risulterebbe lecito assegnare due diversi regimi sul decorso degli
interessi, cfr.: Trib.Firenze, 20 giugno1990, in Dir.fall., 1991, II, 348.
Nel senso che, nel fallimento consecutivo, la sospensione degli interesso retroagisce al decreto di ammissione
all’amministrazione controllata, cfr.: Trib. Firenze, 25 novembre1987, in
Foro it., 1988, I, 1300; Trib.Vicenza, 22 aprile
1986, in Giust.civ., 1987, I, 2698; Trib.Vicenza, 11 febbraio 1984, in
Dir.fall., 1984, 549; Trib.Milano, 7 febbraio 1985, in Fall., 1985, 549;
Trib.Milano, 26 settembre 1983, ivi, 1983, 1425; Trib. Milano, 27 ottobre
1980, ivi, 1981, 721. Per la non operatività del blocco sancito dall’art.55
L.F. riguardo agli interessi maturati sui crediti
sorti nel corso dell’amministrazione controllata e che possono pertanto
essere fatti valere nel fallimento consecutivo, salvo la prova liberatoria
della colpa a carico del Curatore, cfr.: Cass., 8 aprile 200, n.4484. cit.;
Cass., 6 marzo 1992, n.2726, in Fall., 1992, 639.
(16) Il computo del periodo sospetto si esegue
secondo il calendario comune e la scadenza del termine si verifica nel
giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno
iniziale, indipendentemente dall’effettivo numero di giorni compresi nel
rispettivo periodo. In questo senso, cfr.:
Trib.Torino, 17 gennaio 1989, in Fall., 1989, 568. Per il rilievo, ai fini
del computo, della data di pubblicazione della sentenza e non della sua
deliberazione, cfr.: Cass., 11 marzo 1994, n.2382,
in Fall., 1994, 819; Cass., 16 aprile 1992, n.4705, ivi, 1992, 911.
Trib.Torino, 13 marzo 1998, ivi, 1998, 628.
(17) Per la decorrenza dalla data del decreto,
cfr.: Maffei Alberti, Commentario, op.cit., 211; Provinciali - Ragusa
Maggiore, Istituzioni, op.cit., 296; Pajardi, Manuale, op.cit., 683.
Quest’ultimo più di recente, dopo una iniziale
propensione alla tesi della decorrenza dalla data della presentazione del
ricorso. In questo senso è anche la giurisprudenza della S.C. (Cass., 7 maggio 1991, n.5025, in Fall., 1991, 819) e del
Tribunale di Milano sino alla metà anni ottanta. In contrario, per la
decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, cfr.:
Azzolina, Il fallimento, op.cit., 1385; Mazzocca, Manuale, op.cit.,
564-581; Cuneo, Le procedure, op.cit., 1253; Travi, Ancora sul computo,
op.cit., 791-939. Nel senso che il periodo decorre dalla data di
deliberazione dell'ammissione all'amministrazione controllata e non da
quella della pubblicazione del provvedimento, cfr.:
Trib.Pescara, 14 settembre 1999, in PQM, 2000, fasc.1, 45.
(18) Cass., 1 agosto 1994 n.7157, in Fall., 1995,
276; Cass., 2 luglio 1994, n.6154, in Dir.fall., 1995, II, 239; Cass., 2
maggio 1994, n.4240, ivi, 238. Trib. Monza, 17 dicembre 1987, in Foro it., 1988, I, 3421; Trib. Milano, 19 settembre 1985, in
Fall., 1986, 220.
Mentre, infatti, il concordato
preventivo, al quale sia stata ammessa una società di persone, ai sensi dell’art.184,
ultimo comma, della legge fallimentare, ha effetto anche per i soci
illimitatamente responsabili, salvo patto contrario stipulato con tutti i
creditori contemporaneamente al concordato, nel senso che il pagamento in
percentuale ha effetto liberatorio anche per essi,
relativamente ai debiti sociali, anche laddove i soci prima di divenire
tali avessero prestato fideiussione (Cass., 1 marzo 1999, n.1688, in
Dir.fall., 2000, II, 566), ma non invece anche nel senso che la procedura
concordataria andrebbe ad estendersi anche al loro patrimonio personale
(Cass., 30 agosto 2001, n.11343, in Giust.civ.Mass., 2001, fasc.7-8),
l’amministrazione controllata non ha effetto per questi soci (Contra:
Trib.Firenze, 30 agosto 1983, in Fall., 1984, 987), il patrimonio dei quali
non può comunque essere aggredito dai creditori della società fino a che
dura l’amministrazione controllata, per gli effetti dell’art.2304 c.c. che subordina l’esecuzione sui beni del socio alla
preventiva escussione del patrimonio sociale, invece temporaneamente
“protetto” dalla procedura di amministrazione controllata.
Il principio della retrodatazione
del periodo sospetto anche per la revoca degli
atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile alla data di
ammissione della società all’amministrazione controllata si fonda sulla
considerazione che, ai sensi dell’art.147 L.F., la sentenza che dichiara il
fallimento della società produce anche il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili, per cui il fallimento del socio ha carattere
meramente conseguenziale e dipendente rispetto al fallimento della società,
tanto che il socio fallisce per l’insolvenza della società ed a prescindere
dall’accertamento di un suo personale stato di insolvenza e, quindi, a
questi effetti, il fallimento della società e del socio deve intendersi
come un unico fenomeno giuridico, dovendo reputarsi sufficiente, per la
revoca dell’atto compiuto dal socio, che l’acquirente abbia avuto
conoscenza dello stato di insolvenza della società. Diversamente dal più risalente
avviso (inaugurato da Cass., 15 marzo 1961, n.583,
in Dir.fall., 1961, II, 217), secondo il quale ogni successiva
dichiarazione di fallimento avrebbe effetto ex nunc (Cass., 10 agosto 1991,
n.8757, in Fall., 1992, 366), per cui il periodo sospetto dovrebbe essere
computato con riferimento alla data del successivo fallimento del socio
illimitatamente responsabile, più di recente è stato affermato che la
dichiarazione di fallimento del socio ha effetto dalla data della
precedente dichiarazione di fallimento della società. In questo senso, cfr.: Cass., 1 agosto 1996, n.6971, in Fall., 1997, 389. E per lo stesso avviso, nella giurisprudenza di merito:
Trib.Milano, 19 novembre 1998, ivi, 1999, 342; Trib.Bologna, 20 dicembre
1997, ivi, 1998, 525. Con la conseguenza che, se quest’ultimo
fallimento è intervenuto nel corso dell’amministrazione controllata, il
computo del periodo sospetto dev’essere pertanto effettuato
dalla data di ammissione alla procedura minore. Eguale discorso vale
altresì per la revoca degli atti compiuti da un socio di fatto, successivamente scoperto, di un imprenditore individuale
prima ammesso ad amministrazione controllata e poi fallito (Trib.Perugia 3
giugno 1989, in Fall., 1989, 949), mentre non vale invece in caso di
società occulta e socio occulto, trattandosi di due fallimenti reputati tra
loro autonomi (Cass., 11 novembre 1977, n.4883, in Giust.civ.Mass., 1977;
Cass., 28 settembre 1973, n.2447, ivi, 1973; Cass. 13 ottobre 1970, n.1982,
ivi, 1970), con la conseguenza che i termini per l’esercizio della
revocatoria decorrono dalla data della dichiarazione del rispettivo
fallimento (Contra: Trib. Udine, 24 aprile 1987, in Foro it., 1987, I,
3149).
(19) Cass., 16 novembre 1999, n.12669, in
Giur.it., 2000, 978; Cass., 29 settembre 1999, n.10792, in Fall., 2000,
1251; Cass., 14 dicembre 1998, n.12536, ivi, 1999, 660; Cass., 1 ottobre
1997, n.9851, ivi, 1998, 691; Cass., 6 giugno 1997, n.5071, in Mass.UDA.
cass.civ., 504993; Cass., 21 febbraio 1997, n.1612, in Fall., 1997, 1001;
Cass., 23 gennaio 1997, n.699, ivi, 1997, 825; Cass., 2 settembre 1996,
n.7994, ivi, 1997, 74; Cass., 9 maggio 1996, n.4347, ivi, 1996, 1108;
Cass., 27 ottobre 1995, n.11216, ivi, 1996, 529; Cass., 5 gennaio 1995,
n.189, ivi, 1995, 1095; Cass., 12 luglio 1994, n.6556, ivi, 1995, 164;
Cass., 27 giugno 1994, n.6154, in Nuova giur.civ.comm., 1995, I, 521;
Cass., 22 giugno 1994, n.5966, ivi; Cass., 30 maggio 1994, n.5285, ivi,
1995, 31; Cass., 2 maggio 1994, n.4240, ivi, 1994, 1147; Cass., 5 febbraio
1993, n.1444, ivi, 1993, 724; Cass., 20 maggio 1992, n.6074, ivi, 1992,
1012; Cass., 22 novembre 1991, n.12573, ivi, 1992, 379; Cass., 7 maggio
1991, n.5025, in Foro it., 1992, I, 152; Cass., 2 giugno 1988, n.3741, ivi,
1988, 972; Cass., 3 luglio 1987, n.5821, ivi, 1987, 1164, Cass., 22 giugno
1985, n.3757, ivi, 1986, 28; Cass., 28 giugno 1979, n.3614, in Giust.civ.,
1979, I, 1841; Cass., 15 novembre 1976, n.4216, in Banca, borsa e tit. di
cred., 1977, II, 185; Cass., 19 giugno 1972, n.1938, in Foro it., 1973, I,
73; Cass., 28 luglio 1972, n.2579, ivi; Cass., 25 giugno 1966, n.1624, in
Dir.fall., 1966, II, 790. Orientamento inaugurato da Cass.,
27 ottobre 1956, n.3981, in Foro it., 1957, I, 2114, per la fattispecie di
fallimento consecutivo a concordato preventivo ed esteso, dalla
giursiprudenza successiva, anche all’amministrazione controllata.
Per la giurisprudenza di merito,
nello stesso senso: Trib. Roma, 4 febbraio 1998, in Giust.civ., 1998, I, 2, 316; Trib. Napoli, 14 febbraio 1997, in
Fall., 1997, 637; Appello, Roma, 23 dicembre 1996, in Fall., 1997, 541;
Trib.Roma, 23 febbraio 1994, cit.; Appello, Napoli, 11 novembre 1994, in
Giur.it., 1995, I, 572; Trib.Roma, 22 gennaio 1993, in Dir.fall., 1993, II,
458; Trib. Venezia, 24 agosto 1992, in Fall., 1993, 114; Trib.Roma, 18
gennaio 1992, ivi, 1992, 647; Trib. Catania, 28 dicembre 1991, in Foro it. Rep.,
1992, voce Fall., n.399; Trib. Palermo, 4 aprile 1991, ivi, 1991, voce
cit., n.364; Trib.Roma, 4 aprile 1991, in Fall., 1991, 1201; Appello,
Milano, 18 ottobre 1990, in Foro it. Rep., 1990, voce Fall., n.363; Trib. Palermo,
4 aprile 1991, ivi, 1991, voce cit., n.364; Appello Palermo, 29 maggio
1990, ivi, 1990, n.353; Appello Bologna, 13 ottobre 1989, ivi, 1989, n.342;
Trib.Torino, 25 febbraio 1989, in Fall., 1989, 763; Appello Palermo, 20
luglio 1988, in Foro it. Rep., 1988, voce Fall., n.338; Trib. Catania, 7
luglio 1988, ivi, n.363; Trib.Udine, 31 dicembre 1987, in Foro it., 1988,
I, 2394; Trib. Torino, 24 marzo 1987, ivi, 1988, n.377; Trib. Ancona, 5
febbraio 1987, ivi, n.338; Trib. Torino, 5 giugno 1986,
ivi, 1986, n.370; Appello, Palermo, 16 maggio 1986, ivi, n.369; Trib.
Genova, 22 marzo 1986, in Fall., 1986, 1152;
Appello, Brescia, 31 ottobre1985, in Foro it.Rep., 1986, voce Fall., n.372;
Appello, Milano, 30 aprile 1985, ivi 1985, n.327; Trib. Palermo, 16
febbraio 1985, ivi, n.328; Trib. Roma, 17 dicembre1984,
ivi, 1986, n.374; Trib. Roma, 30 dicembre 1982, ivi, 1984, n.269.
Sempre nella giurisprudenza di merito, sull’applicazione del medesimo
principio della decorrenza del computo dalla data di ammissione
alla prima procedura minore, in caso di fallimento consecutivo a concordato
preventivo preceduto da amministrazione controllata, cfr.:Trib. Ascoli
Piceno, 21 novembre 1997, in Giur.di merito, 1998,
416; Trib.Belluno, 29 settembre 1992, in Fall., 1993, 114; Trib.Roma, 18
aprile 1992, ivi, 1992, 1079; Trib.Roma, 10 febbraio 1988, ivi, 1988, 720;
Trib.Roma, 28 maggio 1988, ivi, 1982, 1548. Per il contrario avviso della
decorrenza del computo dalla data della sentenza di fallimento, cfr.: Appello, Ancona, 28 febbraio 1996, in Giur.it., 1997,
I, 2, 546; Trib. Milano, 23 settembre 1994, in Fall., 1995, 206; Trib.
Milano, 29 luglio 1994, in Giur.it., 1995, I, 2, 204; Trib. Milano, 16
settembre 1993, in Foro it., 1994, I, 1807; Trib. Milano, 2 luglio 1992, in
Fall., 1993, 213; Trib. Milano, 7 maggio 1990, in Foro it.Rep., 1991, voce
Fall., n.365; Appello, Milano, 24 novembre 1989, ivi, 1990, n.349; Trib.
Milano, 13 aprile 1989, ivi, n.350; Trib. Milano, 20
marzo 1989, ivi, n.351; Trib. Milano, 16 marzo 1989, ivi, n.352;
Trib. Milano, 7 novembre 1988, ivi, 1989, n.348; Trib.
Milano, 27 ottobre 1988, ivi, n.345; Trib. Milano, 5
settembre 1988, ivi, nn.346 e 349; Trib. Milano, 7 aprile 1988, ivi, 1988,
n.335; Trib. Genova, 13 maggio 1987, ivi, n.334; Trib. Genova, 2
ottobre 1986, in Fall., 1987, 1172; Trib. Pavia, 1
ottobre 1987, ivi, 1988, 78. Precedentemente
schierata secondo l’orientamento espresso in materia dalla S.C., dopo la
metà degli anni ottanta, la giurisprudenza milanese era concorde
nell’ammettere la retrodatazione del periodo sospetto soltanto in ipotesi
di fallimento consecutivo a concordato preventivo: cfr. anche,
tra le piu recenti: Trib., Milano, 31 luglio 1995, in Gius, 1995, 4123;
Trib. Milano, 22.06.1995, ivi, 3163. L’ammissione in seguito del principio
anche in tema di amministrazione controllata
(Trib. Milano, 23 settembre 1994 e 29 luglio 1994, in Fall., 1995, 206) non
ha potuto non determinare un eccezione di illegittimità costituzionale
ritenuta comunque manifestamente infondata (Corte Cost., 6 aprile 1995,
n.110, ord., ivi, 1995, 709). In dottrina, in tema di fallimento
consecutivo ad amministrazione controllata, in particolare, sull'identità
della temporanea difficoltà rispetto allo stato di insolvenza,
cfr.: Maffei Alberti, Voce “Fallimento (effetti sugli atti pregiudizievoli
ai creditori)”, in Enc. giur. Treccani, XIII, Ed. Enc. it.,
1989, 3; Pajardi, Manuale, op.cit., 767; Provinciali, Trattato, op.cit.,
II, 1023, 2471; Pazzaglia, L'amministrazione controllata. Natura giuridica
ed effetti, Milano, 1957, 22 ss. Per la decorrenza del periodo sospetto,
invece, dalla data di dichiarazione di fallimento, cfr.:
Rabito, Consecuzione, op.cit., 55; Tarzia, Consecuzione, op.cit., 1172;
Inizitari, Il problema della "retrodatazione", op.cit., 253 ss;
Andrioli, voce “Fallimento” (Diritto privato), in Enc.del
dir., XVI, Milano, 1967, 274 ss.; De Serra, Decorrenza dei termini per le
azioni revocatorie in caso di dichiarazione di fallimento consecutivo a
concordato preventivo o ad amministrazione controllata. in
Banca, borsa, tit.cred., 1959, II, 572; De Martini, Decorrenza dei termini
per la revocatoria in caso di fallimento consecutivo a concordato
preventivo o ad amministrazione controllata, in Riv. dir.
comm., 1960, II, 437; ammette la validità del principio della
retrodatazione soltanto per l'ipotesi in cui il fallimento succeda al
concordato preventivo: Bonsignori, Del concordato preventivo, in Comm.
Scialoja Branca, Zanichelli, 1979, 97, 115, 304 ss.,
(20) Trib. Genova, 2 ottobre 1986, cit.; Trib. Milano, 16 marzo 1989, cit.
Quest’ultimo, tuttavia, nel senso dell’inammissibilità del principio della
retrodatazione del periodo sospetto alla data di
ammissione alla prima procedura concorsuale minore, ma limitatamente
all’amministrazione controllata, in quanto il concordato preventivo
presuppone comunque l’avvenuto accertamento di uno stato di insolvenza,
insito nella stessa domanda di concordato.
(21) Trib. Milano 2 luglio 1992, cit.
(22) Per la prima affermazione che il legislatore
avrebbe inteso, a questi effetti, attribuire la stessa efficacia della
dichiarazione di fallimento anche al decreto di ammissione al concordato
preventivo, cfr.: Cass., 27 ottobre 1956, n.3981, cit.. Principio poi
esteso dalla giurisprudenza succesiva al decreto di ammissione
dell’amministrazione controllata.
(23) Panzani, Consecuzione, op.cit., 131
(24) Cass., 14 giugno 1999, n.5858, cit.
(25) Panzani, Consecuzione, op.cit., 131.
(26) Panzani, Consecuzione, op.cit., 131.
(27) Trib. Milano, 2 luglio 1992, cit.
(28) Panzani, Consecuzione, op.cit., 132.
(29) Cass., 24 luglio 2000, n.9680, in
Giust.civ.Mass., 609. Nel senso che questi elementi debbono
emergere dalla stessa motivazione del provvedimento poiché, altrimenti,
questo sarebbe impugnabile comunque mediante ricorso per cassazione, ai
sensi dell'art.111, comma secondo, della Costituzione, per violazione della
legge processuale, costituita dalla mancanza di motivazione stabilita
dall'art.132 c.p.c., che si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia
nei casi in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare
la ratio dedicendi o fra loro inconciliabili o obiettivamente
incomprensibili, a condizione che tali deficienze emergano dal
provvedimento in sé, restando, viceversa, estranea la verifica sulla
sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze
probatorie, cfr.: Cass., 17 marzo 2000, n.3099, in Giust.civ.Mass., 2000,
585; Cass., 14 giugno 1999, n.5870, in Fall., 2000, 748.
(30) Inizitari, Il problema, op.cit., 259;
Bonsignori, Del concordato preventivo, in Comm. Scialoja e Branca della
legge fallimentare a cura di Bricola, Galgano e Santini, Bologna-Roma,
1979, sub art.173, 308.
(31) Inizitari, Il problema, op.cit.
(32) Trib. Milano, 2 luglio 1992, cit.
(33) Panzani, Consecuzione, op.cit., 134. Nel
senso che la retrodatazione del periodo sospetto non pregiudica il diritto
di difesa del convenuto in revocatoria, in quanto la sua conoscenza dello
stato di insolvenza, indipendentemente dalla
prognosi espressa dal Tribunale nell’ammissione alla proced. minore, dev’essere collegata ad elementi di valutazione
conosciuti o conoscibili direttamente dal terzo al momento in cui fu compiuto
l’atto da revocare, cfr.: Cass., 29 settembre1999, n.10792, cit. E, inoltre, cfr. Corte Cost. 06.04.1995 n.110, cit., che ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art.67 L.F. in
riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.
(34) Cass., 16 febbraio 1998, n.1635, in Fall.,
1998, 513; Cass., 29 agosto 1997, n.8173, ivi, 1998, 498. L’identità
sostanziale e funzionale dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare
consentirebbe anche per la seconda l’applicazione
analogica della prescrizionale quinquennale stabilita per la prima
dall’art.2903 c.c. Nel senso che il termine decennale di
prescrizione stabilito dall’art.2946 c.c. non
è previsto in via generale, cosicché le prescrizioni brevi non possono
essere considerate eccezionali e, pertanto, possono essere applicate in via
analogica, cfr.: Cass., 4 luglio 1983, n.4461, in Giur.it., 1984, I, 1, 65.
(35) Cass., 5 novembre 1999, n.12317, in Fall.,
2000, 1340; Cass., 16 febbraio 1998, n.1635, cit.; Cass., 23 gennaio 1998,
n.616, ivi, 1998, 717; Cass., 29 agosto 1997, n.8173, cit.; Cass., 15
giugno 1997, n.4296, ivi, 1997, 1187; Cass., 6 giugno 1997, n.5071, ivi,
1998, 167; Cass., 15 maggio 1997, n.4246, ivi, 1997, 1187. Orientamento
inaugurato da Cass., 25 giugno 1980, n.3983, in
Foro it., 1980, I, 2780. Sullo stesso avviso, nella giurisprudenza di
merito, cfr.: Trib.Roma 24 giugno 1998, in Fall.,
1999, 108; Trib.Roma, 18 aprile 1992, ivi, 1992, 1079; Trib.Roma, 26
novembre 1991, ivi, 1992, 535; Trib.Milano, 15 ottobre 1990, ivi, 1991,
313; Appello, Milano, 2 dicembre 1986, ivi, 1987, 540; Appello, Palermo, 30
ottobre 1985, ivi, 1986, 1258; Appello, Milano, 29 dicembre 1983, ivi,
1984, 557; Appello, Milano, 12 maggio 1983, ivi, 1983, 559. Contra: Appello,
Palermo, 20 dicembre 1993, in Dir.fall., 1994, II,
371; Appello, Palermo, 4 agosto 1989, in Fall., 1990, 334; Trib. Palermo,
13 dicembre 1984, ivi, 1986, 1218.
(36) Cass., Sez.Un., 15 giugno 2000, n.437, cit.;
Cass., Sez.Un., 8 luglio 1996, n.6225, in Fall., 1996, 999; Cass.,Sez.Un.,
13 giugno 1996, n.5433, in Giur.it., 1997, I, 1, 904; Cass. 20 aprile 2001,
n.5843, in Giust.civ.Mass., 2001, 840; Cass., 14 marzo 2000, n.2909, ivi,
2000, fasc.5. Per cui l’obbligo di restituzione è la conseguenza dell’accertamento
e della pronuncia d’inefficacia.
(37) Cass., 5 settembre 1996, n.8086, in Fall.,
1997, 683. Per la rappresentazioe della situazione giuridica vantata dalla
massa ed esercitata dal curatore come un vero e proprio diritto potestativo
all’esercizio dell’azione, rispetto al quale non è configurabile
l’interruzione della prescrizione mediante semplice atto di costituzione in
mora, cfr.: Cass., Sez.Un., 8 luglio 1996, n.6225,
cit.; Cass., Sez.Un., 13 giugno 1996, n.5443, cit. In questo senso, nella
giurisprudenza di merito: Trib.Roma, 24 giugno 1998, cit.;
Appello, Roma, 1 luglio 1996, in Fall., 1996, 1236; Trib.Milano, 12 gennaio
1995, in Giur.it., 1995, I, 3, 716; Trib.Milano, 14 giugno 1993, in Fall.,
1994, 188; Trib.Torino, 17 giugno 1989, ivi, 1990, 297. Contra: Appello,
Palermo, 27 ottobre 1992, ivi, 1993, 529; Appello, Roma, 15 ottobre 1991,
in Foro it., 1993, I, 567; Appello, Milano, 28
febbraio 1989, in Banca, borsa e tit.cred., 1991, II, 244. Nel senso che
anche l’eccezione revocatoria è soggetta alla prescrizione quinquennale
decorrente dalla dichiarazione fallimento, per cui
se il creditore chiede l’ammissione del suo credito in via tardiva, ai
sensi dell’art.101 L.F., anche allo scadere della prescrizione, la
revocabilità del credito può essere sempre eccepita, ma sempre e soltanto
nei cinque anni dal fallimento, mentre la mancata istanza di insinuazione
nel passivo non giustifica alcuno spostamento in avanti del termine di
prescrizione dell’eccezione, cfr.: Cass., 16 febbraio 1998, n.1635, cit.
(38) Cass., 5 novembre 1999, n.12317, cit.; Cass.,
23 gennaio 1998, n.616, cit. Appello, Torino, 24 dicembre 1993, in Giur.it., 1995, I, 54.
(39) Cass., 6 giugno 1997, n.5071, in Fall., 1998,
167; Cass., 2 settembre 1996, n.7994, ivi, 1997, 74; Cass., 12 maggio 1994,
n.4639, in Gius., 1994, fasc.13, 160; Cass., 26 novembre 1993, n.11739, in
Fall., 1994, 504. Per l’affermazione del principio anche da parte delle
sezioni unite della S.C., sia pure in tema di
amministrazione straordinaria, cfr.: Cass., Sez.Un., 15 giugno 2000, n.437,
cit.
(40) Più specificatamente, rileva l'anteriorità
alla dichiarazione di fallimento del fatto genetico della situazione
giuridica estintiva delle contrapposte obbligazioni (Cass., 24 luglio 2000,
n.9672, in Fall., 2001, 665), ovvero della radice causale del credito
opposto in compensazione (Cass., 16 novembre 1999, n.775, in Dir.fall.,
2000, II, 707). In genere, sulla necessità che i crediti da opporre in
compensazione siano preesistenti al fallimento, cfr.:
Cass., 12 marzo 1984, n.1689, in Dir.fall., 1984, II, 398; Cass., 1
febbraio 1983, n.857, ivi, 1983, II, 316; Cass., 20 marzo 1991, n.3006, in
Giur.comm., 1992, II, 727.
(41) I requisiti della compensazione legale
stabiliti dall’art.1243, primo comma, c.c. sono l’omogeneità, per cui gli
oggetti di entrambe le prestazioni devono essere fungibili e dello stesso
genere, la certezza, da escludersi nei casi in cui il credito fosse pure
riconosciuto da sentenza o decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
per essere lo stesso in queste ipotesi soltanto temporaneamente esigibile,
la liquidità, che manca quando il credito è contestato ovvero non è
determinato o almeno determinabile con un semplice calcolo aritmetico nel
suo ammontare e, infine, l’esigibilità, per cui credito e controcredito
debbono essere scaduti. Nella compensazione giudiziale, stabilita al
secondo comma della disposizione indicata, c’è un minor rigore per il
requisito dell’omogeneità, in quanto possono essere compensati crediti di
denaro con crediti di cose fatti valere come crediti di valore, purché sia
agevole la conversione in denaro (Cass., 31
gennaio 1951, n.275, in Giur.it., 1951, I, 1, 716), mentre, per il
requisito della certezza, l’esistenza del credito dev’essere già accertata,
cosicché la compensazione non può operare tra un credito liquido ed
esigibile ed un altro credito da accertare non soltanto nel quantum, ma
anche nell’an (Cass., 14 gennaio 1992, n.325, in Giur.it., 1993, I, 1,
1348), dovendo infine il credito risultare di facile e pronta liquidazione,
secondo la valutazione del giudice insindacabile in sede di legittimità se
immune da errori logici e giuridici (Cass., 29 novembre 1993, n.11850, in
Giust.civ.Mass., 1993, fasc.11 ). In ambito fallimentare, la compensazione
giudiziale può essere disposta anche dal Giudice Delegato, accertando il
credito del fallito e quello opposto in compensazione, nonché
pronunciando condanna al pagamento e dichiarando la compensazione. Ciò è
imposto dalla ratio dell’art.56 L.F., che è quella
evitare che il terzo paghi integralmente al fallimento senza poter
realizzare il suo credito, se non in moneta fallimentare (Cass., 6 marzo
1995, n.2574, in Fall., 1996, 1033).
(42) Nel senso, infatti, che detta norma ha come
fine di consentire ai terzi di compensare, con i debiti del fallito, i loro
crediti anche non scaduti alla data della dichiarazione di fallimento e,
quindi, non esigibili, in deroga alla regola generale stabilita
dall'art.1243 c.c., cfr.: Cass., 10 aprile 2000, n.4530, in
Giust.civ.Mass., 2000, 771; Cass., 25 agosto 1997, n.7961, in Dir.fall.,
1998, II, 1114.
(43) Per l'orientamento secondo cui il
controcredito opposto in compensazione può anche non essere stato
previamente accertato in sede di verificazione dello stato passivo, cfr.:
Cass., 17 luglio 1985, n.4223, in Fall., 1986, 387; Cass., 20 maggio 1986,
n.3337, in Giur.it., 1988, I, 1, 680; Cass., 9 aprile 1965, n.626, ivi,
1965, I, 1, 849. E, nel senso che, in caso di domanda di pagamento svolta
dal curatore nei confronti del titolare di un credito già ammesso in via
definitiva al passivo fallimentare, questi può opporre la compensazione,
senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione,
quale automatica conseguenza della domanda e del provvedimento di ammissione al passivo, cfr.: Cass., 21 gennaio 1999,
n.535, in Giust.civ.Mass., 1999, 126. Per il contrario avviso della più
risalente giurisprudenza, sulla necessaria preventiva verificazione del
credito al fine di poterne opporre la compensazione, cfr.:
Cass., 27 maggio 1963, n.1381, in Giust.civ., 1963, I, 2062. Mentre, sempre
per quest'ultimo avviso, nella giurisprudenza più recente, cfr.: Cass., 12 marzo 1994, n.2423, in Giur.it., 1995, I,
1, 268. E, tuttavia, per una più approfondita specificazione della
questione, nel senso che l'eccezione di compensazione non è condizionata
dalla preventiva verificazione del credito fino a che si rimanga
nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale, mentre un'eventuale eccedenza
del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di condanna
verso il fallimento,occorrendo a tal fine un
autonomo procedimento di insinuazione al passivo, cfr.: Cass., 3 settembre
1996, n.8053, in Fal., 1997, 598. In base allo stesso avviso, nel senso che
il creditore non ha l'onere, a pena di inammissibilità,
di eccepire in sede di verificazione dello stato passivo la compensazione,
né la mancata impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo
preclude la possibilità di opporre successivamente la compensazione
rispetto ad una domanda di pagamento della curatela fallimentare, cfr.:
Trib.Milano, 9 febbraio 1995, in Giur.it., 1995, I, 2, 999.
(44) Cass., Sez.Un., 26 luglio 1990, n.7652, ivi,
1990, II, 1305; Cass., 13 marzo 1982, n.1634, in Dir.fall., 1982, II, 557.
Contra: Cass., 6 settembre 1996, n.8132, in Fall.,
1997, 199; Cass., 4 agosto 1988, n.4821, in Dir.fall., 1989, II, 378.
(45) Nel senso che la scadenza legale alla data
del fallimento, che rende esigibile il credito non scaduto, opera solo per
il credito del terzo ex art. 56 L.F., cfr.: Cass., Sez.Un., 26 giugno 1990,
n.7652, cit.; Cass., 28 maggio 1998, n.5271, in Dir.fall., 1999, II, 768;
Cass., 25 agosto 1997, n.7961, cit.
(46) Cass., 11 novembre 1998, n.11371, in Fall.,
1999, 415.
(47) Cass., Sez.Un., 16 novembre 1999, n.775,
cit.; Cass., 24 luglio 2000, n.9672, cit; Cass., 5 novembre 1999, n.12318,
cit.
(48) Cass., 5 luglio 2000, n.8798, in Dir.e
prat.soc., 2000, f, 20, 77; Cass., 14 marzo 2000, n.2912, in Fall., 2001,
257; Cass., 14 ottobre 1998, n.10140, in Fall., 1999, 620.
(49) A questo fine deve aversi riguardo alla data
del deposito del ricorso, tanto in caso di concordato preventivo (Cass., 28
agosto 1995, n.9030, in Giust.civ.Mass., 1995, 1541; Cass., 22 giugno 1991,
n.7046, cit.; Cass., 28 giugno 1985, n.3879, in Giur.comm., 1986, II, 406),
quanto in ipotesi di amministrazione controllata (Cass., 23 luglio 1994,
n.6870, in Fall., 1995, 262).
(50) Cass., 19 agosto 1992, n.9655, in Fall.,
1993, 259; Cass., 16 giugno 1988, n.4079, ivi, 1988, 981. Cass., 9 novembre 1982, n.5882, in Dir.fall., 1983, II, 45.
Per la quale ultima, tuttavia, il divieto viene meno se il decreto di ammissione alla procedura è annullato e si giunge al
fallimento. Nel senso che il debito liquido ed
esigibile dell'imprenditore preesistente alla sua ammissione
all'amministrazione controllata non può essere compensato con i crediti per
somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di
cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione
alla procedura, in quanto il debito restitutorio delle somme riscosse dal
cessionario non può ritenersi sorto al momento della stipulazione della
cessione, ma soltanto alla data dell'effettiva riscossione, cfr.: Cass., 10
gennaio 2001, n.280, in Giust.civ.Mass., 2001, 60.
(51) Bonsignori-Inizitari, Amministrazione
controllata, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1992, 128. Cass., 22 gennaio 1998, n.559, in Fall., 1999, 156; Cass.,
28 giugno 1985, n.3879, in Giur.it., 1986, I, 1, 1210.
(52) In conformità con il principio che ammette
una consecuzione di procedure soltanto laddove il fallimento segua una
procedura minore regolarmente ed effettivamente ammessa, il credito del
terzo verso il debitore che ha fatto richiesta di concordato sorto prima
del deposito del ricorso, potrà essere compensato con il credito sorto dopo
detto deposito, ma prima della dichiarazione di fallimento pronunciata a
seguito del rigetto dell'istanza di ammissione alla procedura minore. Così:
Cass., 22 giugno 1991, n.7046, in Giust.civ.,
1991, II, 2251.
(53) Nel senso che l’art.56 L.F. si applica anche nel caso in cui il fallimento segua
senza soluzione di continuità all’amministrazione controllata, sempre che
le posizioni di credito-debito siano sorte e coesistano prima
dell'ammissione a tale procedura, cfr.: Cass., 9 gennaio 1997, n.123, in
Fall., 1997, 311; Cass., 29 marzo 1995, n.3722, ivi, 1995, 1132.
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