DEFINIZIONI
Forme di stato:
|
feudale |
il
potere centrale coesiste con poteri minori che nel piccolo sono sovrani |
|
assoluto |
concentrazione
del potere nella figura del sovrano, laddove lo stato comincia a esser sentito
come entit distinta dal sovrano |
|
di
polizia |
il
sovrano opera per il benessere della comunit a lui affidata per diritto divino |
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moderno |
nasce
con la rivoluzione francese e si fonda sulla tripartizione dei poteri |
|
contemporaneo |
esplosione
dei compiti dello stato |
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unitario |
un
solo popolo, territorio, ordinamento giuridico |
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federale |
richiama
in parte lo stato feudale: stati pi* piccoli i riuniscono in un organismo che
li comprende, riservandosi alcune prerogative |
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regionale |
si
costituisce secondo un processo inverso al federale: lo stato unitario delega
alcuni poteri agli organi locali |
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dittatura
costituente |
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dittatura
commissariale |
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MODELLO
|
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repubblica |
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monarchia |
De
Gaulle è invece l’esempio della dittatura
costituente
Quando
la monarchia scende a
regime pattizio, diventa parlamentare secondo lo schema:

· La prevalenza
dell’esecutivo è prevista dallo statuto albertino, in seguito
modificato nell’interpretazione fino a giustificare il regime di monarchia
parlamentare.
· La prevalenza
del parlamento si esplica in un regime parlamentare.
· La prevalenza
del corpo elettorale si verifica quando si ricorre frequentemente
alle urne (altre valvole di sfogo sono i referendum e le forme di iniziativa
popolare).
· La costituzione
formale è l’ordinamento così come è scritto sulla carta.
· La costituzione
materiale * l’ordinamento così come è sentito, applicato, visuto in
un determinato periodo.
· concessa
· contrattata
· frutto della consuetudine
STATUTO
ALBERTINO
Costituzioni del 1948
· Il 29 gennaio del 1848 un membro del governo borbonico
viene incaricato di redigere una costituzione che si preoccupa di definire i
poteri del re, al quale viene conferito il diritto di veto: ogni legge deve
ottenere la sanzione reale. Ci si interessa pochissimo ai diritti individuali e
collettivi. Il potere esecutivo è attribuito al re, quello legislativo al re e
alle due Camere.
· La notizia dei moti di Napoli giungono a Torino il 31
gennaio del 1848, suscitando analoghe manifestazioni. I consigli cittadini di
Torino e Genova presentano il 5 febbraio una richiesta di costituzione,
fornendo così al re il pretesto della concessione senza che questi dia
l’impressione di cedere alle richieste della piazza. Poco prima, il consiglio di
conferenza, che comprende l’aristocrazia del regno, nella seduta del 3 febbraio
presieduta dal re aveva elaborato un manifesto nel quale si affermava la
volontà di concedere uno statuto, stabilendone i principi ispiratori: il
proclama costituzionale, proposto dal ministro dell’interno Borelli, viene
redatto l’8 febbraio e pubblicato il 12. Lo statuto affronta la questione dei
poteri del re e la problematica religiosa (la cattolica è dichiarata religione
di stato, mentre sono tollerati gli altri culti); si garantisce la libertà
individuale; la stampa è libera, ma soggetta a repressione. Dopo altre tre
sedute straordinarie del consiglio di conferenza, lo statuto viene firmato il 4
marzo e pubblicato il 5.
· La costituzione toscana, concessa il 15 febbraio dal
granduca Leopoldo, di spirito nazionale, garantisce l’accesso ai pubblici
uffici a prescindere dalla fede religiosa.
· Lo statuto di Pio IX, promulgato il 14 marzo: la
mancata discriminazione fra la sfera civile e quella religiosa fa sì che i
poteri delle Camere e i diritti individuali risultino particolarmente ristretti
(ad esempio, permane la censura su qualsiasi pubblicazione).
Commento allo statuto albertino
In
ambito di culto i valdesi sono equiparati per diritti civili ai cattolici; sei
mesi dopo l’equiparazione spetta agli ebrei: esempio di come lo statuto venga
ampliato, modificato, superato attraverso semplici leggi dello stato.
La
più grande preoccupazione dello statuto consiste nel porre barriere alla
limitazione del potere regio (cfr. i primi 23 articoli).
L’elezione
della Camere si basa sul collegio uninominale (art. 39).
Gli
eletti non devono sentirsi portatori di interessi particolari (art. 41).
Nel
paragrafo sui ministri manca il ruolo del Parlamento. Non vi è alcuna
indicazione sull’amministrazione. La nomina dei ministri da parte del re (art.
65) si configura come atto privato, non essendo controfirmata da nessuno fino
alla nomina di Di Rudinì: da questo momento la nomina avviene in base a decreto
reale.
LO
STATO UNITARIO
Ma
una vera e profonda frattura è la modifica, passando dal governo della destra a
quello della sinistra, della figura del capo del governo: con la destra egli è
un primus inter pares, un ministro, a cui spesso vengono affidati gli
interni e gli esteri, fra ministri; il governo non ha reale autonomia dal
monarca e la sua libert d’azione è occasionalmente garantita solo dalle forti
personalit dei primi ministri (quali Cavour e Ricasoli, ad esempio, che
arrivano a forti opposizioni, anche personali, nei confronti del re). Con la
sinistra (1876, Depretis) si configura per la prima volta l’autonomia del primo
ministro e l’azione collegiale del governo.
La frattura (?) del fascismo
Introduzione
Il fascismo si instaura al potere per via
costituzionale (l’incarico di formare il governo è affidato a Mussolini dal re
dopo le dimissioni di Facta), per poi trasformarsi in regime andando a
intaccare i principi dello statuto attraverso la costituzione del Gran
Consiglio del fascismo (che si arroga la facolt di esprimere il proprio parere
sulla successione al trono e di nominare il capo del governo[1])
e la formazione della milizia volontaria di sicurezza nazionale.
Da
una parte vi è continuità nella burocrazia e nell’amministrazione; dall’altra
il fascismo si preoccupa di controllare le derive rivoluzionarie al suo interno
(nel 1927 varie circolari affermano il potere dei prefetti in provincia).
Un
grave tradimento dello statuto è costituito dalla legge 2263 del 24 dicembre
1925 circa le attribuzioni del capo del governo: egli ordina ai ministri, pu
emanare atti con valore giuridico ed è responsabile solo verso il re. é la
morte del Parlamento.
Quando
il Gran Consiglio “sfiducia” Mussolini, restaura la prerogativa regia senza
esercitare il diritto di nomina del capo del governo. La Camera dei fasci non
viene abolita, ma è dichiarata chiusa la trentesima legislatura.
Con
il decreto regio del 5 giugno 1944 Vittorio Emanuele III si fa da parte
assegnando a Umberto la Luogotenenza del Regno.
Proposta di periodizzazione
Sia
la propaganda fascista, nella sottolineatura dell’aspetto rivoluzionario, sia
quella antifascista hanno individuato un momento di frattura nella continuità
statale nella marcia su Roma. In realtà una reale frattura non ci fu, giacché
Mussolini ricevette formalmente l’incarico di formare il governo dal re (per
decreto reale) e ottenne dal parlamento la fiducia.
Riguardo
le modificazioni della struttura istituzionale, si possono individuare tre
periodi:
I periodo: 1922 - 1925
II periodo: fino al 25 luglio 1943
III periodo: fino alla costituente
¨ I periodo Fino al 1924
si assiste al tentativo fascista di adattarsi al sistema parlamentare. Dal
punto di vista della legge materiale, gli atti del governo sono legittimi. Il
fascismo sembra sviluppare e praticare l’interpretazione dello statuto nel
senso della responsabilit del governo nei confronti del re.
Elementi decisivi di novità sono: la costituzione, nel
1922, del Gran Consiglio del fascismo, che da organo di partito diventerà
organo costituzionale, e la creazione, nel 1923, della milizia volontaria di
sicurezza nazionale. A livello amministrativo nel 1923 viene decisa
l’assegnazione delle ragionerie dei vari ministeri all’amministrazione
finanziaria: poste tutte alle dipendenze del tesoro, assumono una posizione
terziaria nei confronti del ministero di cui fanno parte.
¨ II periodo Inizia la svolta in senso autoritario.
Si produce la normativa sulle associazioni; si approva il testo unico sulla
pubblica sicurezza che prevede l’istituzione del tribunale speciale per la
sicurezza dello stato; entra in vigore la legge sulla dispensa dei pubblici
funzionari.
Þ Con la legge n. 2263 del 1925, sulle attribuzioni del
capo del governo, si delinea la svolta verso il regime costituzionale puro:
viene conferito rilievo al capo del governo, che è “nominato e revocato dal re ed
è responsabile verso il re” (art. 2), e contemporaneamente si decreta la morte
del sistema parlamentare, con la configurazione della diarchia re-capo del
governo. L’indirizzo politico è stabilito dal capo del governo, che si
attribuisce forti poteri di direzione nei confronti dei ministri e anzi,
saltando gli stessi ministri, spesso dirige l’amministrazione in accordo con le
direzioni generali dei ministeri, che acquistano grande rilievo. Il governo ha
inoltre la facolt di fissare l’ordine del giorno delle camere.
Þ A partire dal 1926 si inizia l’istituzionalizzazione
del partito e il progressivo abbandono del regime parlamentare. Nello stesso
anno viene creato il consiglio nazionale delle corporazioni; del 1927 è la
carta del lavoro.
Þ Nel 1928 si costituzionalizza il Gran Consiglio, che
deve essere sentito sulla successione al trono, sulle prerogative della corona
e sulle norme emanate dal re.
Si centralizza l’amministrazione: il podestà è di
nomina governativa; i comuni perdono molte delle prerogative; il prefetto, che
pu proporre la destituzione del podestà, vede aumentato il proprio potere. La
rivalità fra la struttura periferica del partito e i prefetti viene risolta da
Mussolini, su proposta di Grandi, a favore dell’amministrazione statale, secondo
il principio “tutto dentro lo stato, niente all’infuori o contro lo stato”.
Þ Nel 1928 si prescrive che una serie definita di
soggetti (enti e corporazioni) in materia di elezioni politiche rediga una
lista di 800 persone eleggibili, poi ridotte a 400 dal Gran Consiglio che
sottopone la lista a plebiscito.
Þ Nel 1929 si sancisce che le corporazioni possano
dettare leggi valide per tutti i loro componenti.
Þ Nel 1938 il parlamento è sostituito dalla Camera dei
fasci e delle corporazioni.
Si
pone il problema della rappresentatività del governo e della funzione del re:
con la tregua istituzionale il 5 giugno 1944 Umberto viene nominato
luogotenente del regno: tale luogotenenza ha carattere generale, in quanto il
luogotenente subentra nelle prerogative del re senza alcuna eccezione il 25
giugno, con decreto luogotenenziale, si prevede l’elezione di una assemblea
costituente dopo la liberazione del territorio nazionale.
Con
il decreto del 16 marzo 1946 si sottrae alla futura costituente il diritto di
decidere sulla forma istituzionale dello stato, assegnando tale compito a un
referendum.
La costituente
I
560 costituenti afferiscono per i 4/5 ai tre grandi partiti di massa: DC, PSI,
PCI. Presidente è Saragat. Capo provvisorio dello stato Enrico De Nicola.
La
costituente form una commissione di 75 componenti, con presidente Ruini,
articolata in 3 sottocommissioni:
1. diritti e doveri dei cittadini
2. ordinamento dello stato
3. forma sociale ed economica
Emerge
durante i lavori il comitato dei 18 (che per, alla luce delle fonti attuali,
non ha lasciato traccia del lavoro svolto), al quale si diressero numerose
collaborazioni.
Commento alla costituzione
·
Tratti fondamentali:
Risulta
forte la componente garantista. Caratteristica fondamentale, riguardo
l’ordinamento dello stato, è il bilanciamento dei poteri.
I
partiti marxisti accettarono i principi di solidarietà, di ispirazione
cattolica, in cambio di una particolare attenzione rivolta a criteri di
pianificazione dell’economia e a modalità di limitazione della proprietà
privata.
L’incontro
compromissorio di diverse ispirazioni non è tuttavia privo di coerenza
strutturale, tanto che la costituzione italiana può definirsi come uno degli
esempi più lucidi di regime misto.
·
Principi fondamentali
I
principi fondamentali sono stati intesi dalla dottrina come limite invalicabile
della costituzione e andrebbero considerati, di conseguenza, sullo stesso piano
del divieto esplicito di modificare la forma repubblicana dello stato.
à Il principio democratico consiste nel rispetto del
principio di maggioranza e nella contemporanea valorizzazione del diritto della
minoranza a operare per diventare maggioranza (art. 1).
à La sovranità consiste nell’originarietà (lo stato
trova in sé stesso la propria legittimazione) e nell’indipendenza: Sul verbo
“appartiene” si intrecciarono lunghe discussioni: il verbo scelto identifica
l’impossibilità di trasferire la sovranità ad altro soggetto, non costituendo
trasferimento l’esercizio della sovranità tramite rappresentanza.
à L’art. 2 parla di “diritti inviolabili” sulla cui
interpretazione si sono profusi grandi forzi dottrinali e giurisprudenziali
(della corte costituzionale). Il fatto che la solidarietà politica, economica e
sociale sia definita dovere inderogabile costituisce un principio nuovo, frutto
essenzialmente della cultura politica.
à Preminente è la valorizzazione della persona: lo stato
non solo, negativamente, tutela la persona umana, ma, positivamente, si impegna
a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne impediscano la piena
formazione (art. 3).
RIEPILOGO
SCHEMATICO DEL PERIODO
DAL
1922 AL 1946
RAPPORTO
CENTRO PERIFERIA
CLN
E REPUBBLICA SOCIALE
la riforma della rappresentanza:
lo
stato corporativo
conclusioni
il
periodo transitorio
validità
formale delle norme
-
il ricorso al decreto
legge giustificato sulla base del diritto positivo vigente
-
la mancanza del parere
del gran consiglio su materie, incidenti sull’ordinamento costituzionale, non
avrebbe rilievo sul provvedimento, egualmente valido, perché il parere può
intervenire in sede di coversione di legge
-
la soppressione del gran
consiglio rende inattuabile la procedura prevista dalla legge del '28, mentre
l’assenza di un parlamento rende impossibile la conversione in legge dei
decreti governativi nei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1939, n. 1860
situazione
dopo il 25 luglio 1943
tregua istituzionale e
ordinamento
provvisorio dello stato
·
contenuto essenziale
dell'accordo l'impegno delle due parti a non pregiudicare, in alcun modo, la
questione istituzionale,rimettendo ogni decisione al popolo
luogotenenza
·
secondo la maggior parte
della dottrina l'istituto è fondato su una consuetudine introduttiva
·
la luogotenenza del 1944
si differenzia da precedenti esempi, non fosse altro perché il luogotenente
subentra nella pienezza e totalità delle attribuzioni del re, nessuna
eccettuata
·
il dl lgt 25 giugno 1944
è stato convertito in legge dalla 15a disposizione
transitoria della costituzione, fornendo un elemento contrario all'ipotesi di
continuità dello stato perché si sarebbe legalizzato, alla stregua del nuovo
ordinamento, quanto realizzato in precedenza
·
la conversione dei
decreti legge era già stata disposta, ma la costituente ha voluto differenziare
quello dal quale derivava la propria legittimità: sarebbe quindi, il decreto
legge, l'atto di rottura della legalità statutaria (la corona tutto poteva fare,
meno mettere in gioco se stessa).Anche una eventuale scelta popolare in favore
della monarchia avrebbe dato ad essa un fondamento diverso da quello del titolo
dinastico risultante dallo statuto
·
il decreto legge 151
consacra l'appartenenza alpopolo del potere costituente
·
sul terreno formale il
decreto legge 151,considerato, alla stregua della costituzione materiale, come
complesso di norme, resta valido rispetto all'ordinamento statutario, meno
rispetto all'ordinamento costituzionale fascista
·
il decreto legge 151
attribuisce la potestà legislativa al governo luogotenenziale, senza
riferimento alle condizioni della decretazione d’urgenza n alla denominazione
dei provvedimenti
·
l’ordinamento
provvisorio stabilito, per quanto riguarda l’emanazione delle norme, ha vigore
durante l’elezione e i lavori dell’assemblea costituente
abdicazione
di Vittorio Emanuele III (9 maggio 1946)