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DEFINIZIONI

 

 

 

Stato: comunità politica a fini generali, sovrana, indipendente, dotata di effettività.

 

 

Forme di stato:


 

feudale

il potere centrale coesiste con poteri minori che nel piccolo sono sovrani

assoluto

concentrazione del potere nella figura del sovrano, laddove lo stato comincia a esser sentito come entit distinta dal sovrano

di polizia

il sovrano opera per il benessere della comunit a lui affidata per diritto divino

moderno

nasce con la rivoluzione francese e si fonda sulla tripartizione dei poteri

contemporaneo

esplosione dei compiti dello stato

Lo stato moderno si è evoluto attraversando due fasi: nella prima fase, aristocratica, si è avuta l’affermazione dell’oligarchia liberale che ha sentito la propria funzione come missione, secondo una mentalità che si ricollegava al concetto di essere al servizio dello stato proprio dello stato di polizia; è questo uno stato legale, basato sul mito della legge. Nella seconda fase si ha lo stato di diritto: si sviluppa la tutela giuridica del cittadino nei confronti dell’applicazione non corretta della legge.

 

 

Tipi di stato:


 

unitario

un solo popolo, territorio, ordinamento giuridico

federale

richiama in parte lo stato feudale: stati pi* piccoli i riuniscono in un organismo che li comprende, riservandosi alcune prerogative

regionale

si costituisce secondo un processo inverso al federale: lo stato unitario delega alcuni poteri agli organi locali

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dittatura costituente

 

dittatura commissariale

 

MODELLO

 

repubblica

 

monarchia

La costituzione di Weimar prevedeva che in determinate circostanze il capo dello stato potesse assumere poteri dittatoriali (cfr. l’istituzione romana del dittatore). Questa è la dittatura commissariale

De Gaulle è invece l’esempio della dittatura costituente

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Repubblica: potere accentrato in un solo soggetto; diritto del popolo di preporre al potere il soggetto che vuole

Quando la monarchia scende a regime pattizio, diventa parlamentare secondo lo schema:

 

 

 

 

·     La prevalenza dell’esecutivo è prevista dallo statuto albertino, in seguito modificato nell’interpretazione fino a giustificare il regime di monarchia parlamentare.

·     La prevalenza del parlamento si esplica in un regime parlamentare.

·     La prevalenza del corpo elettorale si verifica quando si ricorre frequentemente alle urne (altre valvole di sfogo sono i referendum e le forme di iniziativa popolare).

Nel presidenzialismo statunitense il presidente è anche capo dell’esecutivo. Non è eletto direttamente dal popolo, ma da rappresentanti eletti dal popolo.

&

·     La costituzione formale è l’ordinamento così come è scritto sulla carta.

·     La costituzione materiale * l’ordinamento così come è sentito, applicato, visuto in un determinato periodo.

Lacostituzione pu essere:

·     concessa

·     contrattata

·     frutto della consuetudine

 

STATUTO ALBERTINO

Lo statuto albertino è un esempio di costituzione flessibile. Suoi modelli ispiratori sono stati la costituzione di Cadice del 1812, a cui si ispira la costituzione aristocratica decretata da Ferdinando nel 1820; la costituzione belga del 1831; quella francese del 1830.

 

Costituzioni del 1948

·     Il 29 gennaio del 1848 un membro del governo borbonico viene incaricato di redigere una costituzione che si preoccupa di definire i poteri del re, al quale viene conferito il diritto di veto: ogni legge deve ottenere la sanzione reale. Ci si interessa pochissimo ai diritti individuali e collettivi. Il potere esecutivo è attribuito al re, quello legislativo al re e alle due Camere.

·     La notizia dei moti di Napoli giungono a Torino il 31 gennaio del 1848, suscitando analoghe manifestazioni. I consigli cittadini di Torino e Genova presentano il 5 febbraio una richiesta di costituzione, fornendo così al re il pretesto della concessione senza che questi dia l’impressione di cedere alle richieste della piazza. Poco prima, il consiglio di conferenza, che comprende l’aristocrazia del regno, nella seduta del 3 febbraio presieduta dal re aveva elaborato un manifesto nel quale si affermava la volontà di concedere uno statuto, stabilendone i principi ispiratori: il proclama costituzionale, proposto dal ministro dell’interno Borelli, viene redatto l’8 febbraio e pubblicato il 12. Lo statuto affronta la questione dei poteri del re e la problematica religiosa (la cattolica è dichiarata religione di stato, mentre sono tollerati gli altri culti); si garantisce la libertà individuale; la stampa è libera, ma soggetta a repressione. Dopo altre tre sedute straordinarie del consiglio di conferenza, lo statuto viene firmato il 4 marzo e pubblicato il 5.

·     La costituzione toscana, concessa il 15 febbraio dal granduca Leopoldo, di spirito nazionale, garantisce l’accesso ai pubblici uffici a prescindere dalla fede religiosa.

·     Lo statuto di Pio IX, promulgato il 14 marzo: la mancata discriminazione fra la sfera civile e quella religiosa fa sì che i poteri delle Camere e i diritti individuali risultino particolarmente ristretti (ad esempio, permane la censura su qualsiasi pubblicazione).

 

Commento allo statuto albertino

Lo statuto albertino non ha leggi di chiusura: qualunque legge dello stato ha uguale valore rispetto alle norme statutarie.

In ambito di culto i valdesi sono equiparati per diritti civili ai cattolici; sei mesi dopo l’equiparazione spetta agli ebrei: esempio di come lo statuto venga ampliato, modificato, superato attraverso semplici leggi dello stato.

La più grande preoccupazione dello statuto consiste nel porre barriere alla limitazione del potere regio (cfr. i primi 23 articoli).

L’elezione della Camere si basa sul collegio uninominale (art. 39).

Gli eletti non devono sentirsi portatori di interessi particolari (art. 41).

Nel paragrafo sui ministri manca il ruolo del Parlamento. Non vi è alcuna indicazione sull’amministrazione. La nomina dei ministri da parte del re (art. 65) si configura come atto privato, non essendo controfirmata da nessuno fino alla nomina di Di Rudinì: da questo momento la nomina avviene in base a decreto reale.

 

 

LO STATO UNITARIO

Fratture dell’ordinamento costituzionale

Alcune tappe sono: il proclama di Moncalieri, scritto da D’Azeglio, con cui Vittorio Emanuele II esorta gli elettori a votare una Camera che approvi il trattato di pace con l’Austria; il governo per decreti di Crispi dopo gli scandali bancari (Crispi governa a camere chiuse fidando nell’appoggio del re); il governo analogoa camere chiuse di Giolitti (che dichiara, fra l’altro, la guerra alla Turchia per la Libia).

Ma una vera e profonda frattura è la modifica, passando dal governo della destra a quello della sinistra, della figura del capo del governo: con la destra egli è un primus inter pares, un ministro, a cui spesso vengono affidati gli interni e gli esteri, fra ministri; il governo non ha reale autonomia dal monarca e la sua libert d’azione è occasionalmente garantita solo dalle forti personalit dei primi ministri (quali Cavour e Ricasoli, ad esempio, che arrivano a forti opposizioni, anche personali, nei confronti del re). Con la sinistra (1876, Depretis) si configura per la prima volta l’autonomia del primo ministro e l’azione collegiale del governo.

 

 

La frattura (?) del fascismo

 

Introduzione

Il fascismo si instaura al potere per via costituzionale (l’incarico di formare il governo è affidato a Mussolini dal re dopo le dimissioni di Facta), per poi trasformarsi in regime andando a intaccare i principi dello statuto attraverso la costituzione del Gran Consiglio del fascismo (che si arroga la facolt di esprimere il proprio parere sulla successione al trono e di nominare il capo del governo[1]) e la formazione della milizia volontaria di sicurezza nazionale. 

Da una parte vi è continuità nella burocrazia e nell’amministrazione; dall’altra il fascismo si preoccupa di controllare le derive rivoluzionarie al suo interno (nel 1927 varie circolari affermano il potere dei prefetti in provincia).

Un grave tradimento dello statuto è costituito dalla legge 2263 del 24 dicembre 1925 circa le attribuzioni del capo del governo: egli ordina ai ministri, pu emanare atti con valore giuridico ed è responsabile solo verso il re. é la morte del Parlamento.

Quando il Gran Consiglio “sfiducia” Mussolini, restaura la prerogativa regia senza esercitare il diritto di nomina del capo del governo. La Camera dei fasci non viene abolita, ma è dichiarata chiusa la trentesima legislatura.

Con il decreto regio del 5 giugno 1944 Vittorio Emanuele III si fa da parte assegnando a Umberto la Luogotenenza del Regno.

 

Proposta di periodizzazione

Sia la propaganda fascista, nella sottolineatura dell’aspetto rivoluzionario, sia quella antifascista hanno individuato un momento di frattura nella continuità statale nella marcia su Roma. In realtà una reale frattura non ci fu, giacché Mussolini ricevette formalmente l’incarico di formare il governo dal re (per decreto reale) e ottenne dal parlamento la fiducia. 

Riguardo le modificazioni della struttura istituzionale, si possono individuare tre periodi:

I periodo: 1922 - 1925

II periodo: fino al 25 luglio 1943

III periodo: fino alla costituente

¨    I periodo   Fino al 1924 si assiste al tentativo fascista di adattarsi al sistema parlamentare. Dal punto di vista della legge materiale, gli atti del governo sono legittimi. Il fascismo sembra sviluppare e praticare l’interpretazione dello statuto nel senso della responsabilit del governo nei confronti del re.

Elementi decisivi di novità sono: la costituzione, nel 1922, del Gran Consiglio del fascismo, che da organo di partito diventerà organo costituzionale, e la creazione, nel 1923, della milizia volontaria di sicurezza nazionale. A livello amministrativo nel 1923 viene decisa l’assegnazione delle ragionerie dei vari ministeri all’amministrazione finanziaria: poste tutte alle dipendenze del tesoro, assumono una posizione terziaria nei confronti del ministero di cui fanno parte.

¨    II periodo  Inizia la svolta in senso autoritario. Si produce la normativa sulle associazioni; si approva il testo unico sulla pubblica sicurezza che prevede l’istituzione del tribunale speciale per la sicurezza dello stato; entra in vigore la legge sulla dispensa dei pubblici funzionari. 

Þ  Con la legge n. 2263 del 1925, sulle attribuzioni del capo del governo, si delinea la svolta verso il regime costituzionale puro: viene conferito rilievo al capo del governo, che è “nominato e revocato dal re ed è responsabile verso il re” (art. 2), e contemporaneamente si decreta la morte del sistema parlamentare, con la configurazione della diarchia re-capo del governo. L’indirizzo politico è stabilito dal capo del governo, che si attribuisce forti poteri di direzione nei confronti dei ministri e anzi, saltando gli stessi ministri, spesso dirige l’amministrazione in accordo con le direzioni generali dei ministeri, che acquistano grande rilievo. Il governo ha inoltre la facolt di fissare l’ordine del giorno delle camere. 

Þ  A partire dal 1926 si inizia l’istituzionalizzazione del partito e il progressivo abbandono del regime parlamentare. Nello stesso anno viene creato il consiglio nazionale delle corporazioni; del 1927 è la carta del lavoro. 

Þ  Nel 1928 si costituzionalizza il Gran Consiglio, che deve essere sentito sulla successione al trono, sulle prerogative della corona e sulle norme emanate dal re.

Si centralizza l’amministrazione: il podestà è di nomina governativa; i comuni perdono molte delle prerogative; il prefetto, che pu proporre la destituzione del podestà, vede aumentato il proprio potere. La rivalità fra la struttura periferica del partito e i prefetti viene risolta da Mussolini, su proposta di Grandi, a favore dell’amministrazione statale, secondo il principio “tutto dentro lo stato, niente all’infuori o contro lo stato”.

Þ  Nel 1928 si prescrive che una serie definita di soggetti (enti e corporazioni) in materia di elezioni politiche rediga una lista di 800 persone eleggibili, poi ridotte a 400 dal Gran Consiglio che sottopone la lista a plebiscito.

Þ  Nel 1929 si sancisce che le corporazioni possano dettare leggi valide per tutti i loro componenti.

Þ  Nel 1938 il parlamento è sostituito dalla Camera dei fasci e delle corporazioni.

III periodo   il 25 luglio 1943 il “accetta le dimissioni di Mussolini” e conferisce l’incarico di formare il governo a Badoglio. Anche per la conclusione dell’esperienza fascista si preferisce parlare di legittimità degli atti e non di frattura costituzionale. La Camera dei fasci e delle corporazioni non viene abolita, ma è dichiarata chiusa la legislatura. Il re esercita il potere legislativo per mezzo di decreti che, per, avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di gran consiglio (la camera non esiste più; il senato è in quiescenza), che era stato disciolto: con la sanatoria del 4 settembre 1944 si prevede che tutti i decreti dovranno essere approvati entro sei mesi dalla conclusione della guerra dalla nuova assemblea legislativa. Di fatto la legislazione fascista non trova piena applicazione: alcuni giuristi legittimano la procedura parlando di caducazione delle norme fasciste, che non hanno la possibilità di essere applicate; per altri la non applicazione non significa abrogazione, per cui i decreti reali sarebbero illegittimi.

Si pone il problema della rappresentatività del governo e della funzione del re: con la tregua istituzionale il 5 giugno 1944 Umberto viene nominato luogotenente del regno: tale luogotenenza ha carattere generale, in quanto il luogotenente subentra nelle prerogative del re senza alcuna eccezione il 25 giugno, con decreto luogotenenziale, si prevede l’elezione di una assemblea costituente dopo la liberazione del territorio nazionale. 

Con il decreto del 16 marzo 1946 si sottrae alla futura costituente il diritto di decidere sulla forma istituzionale dello stato, assegnando tale compito a un referendum.

La RSI costituisce un problema: deve essere considerato uno stato fantoccio, dato che non ha il potere di esercitare la sovranità sul territorio che pretende di controllare e si regge solo per il sostegno militare esterno, oppure va interpretata come stato effettivo? Si deve tener presente, a livello legittimistico, che gli stati dell’asse, alcuni stati satelliti e anche alcuni neutrali instaurarono con Sal relazioni diplomatiche.

 

La costituente

Prima della costituente oper il Ministero della costituente, del quale molti membri furono eletti nella costituente.

I 560 costituenti afferiscono per i 4/5 ai tre grandi partiti di massa: DC, PSI, PCI. Presidente è Saragat. Capo provvisorio dello stato Enrico De Nicola.

La costituente form una commissione di 75 componenti, con presidente Ruini, articolata in 3 sottocommissioni:

1.   diritti e doveri dei cittadini

2.   ordinamento dello stato

3.   forma sociale ed economica

Emerge durante i lavori il comitato dei 18 (che per, alla luce delle fonti attuali, non ha lasciato traccia del lavoro svolto), al quale si diressero numerose collaborazioni.

 

Commento alla costituzione

·    Tratti fondamentali:

Risulta forte la componente garantista. Caratteristica fondamentale, riguardo l’ordinamento dello stato, è il bilanciamento dei poteri.

I partiti marxisti accettarono i principi di solidarietà, di ispirazione cattolica, in cambio di una particolare attenzione rivolta a criteri di pianificazione dell’economia e a modalità di limitazione della proprietà privata.

L’incontro compromissorio di diverse ispirazioni non è tuttavia privo di coerenza strutturale, tanto che la costituzione italiana può definirsi come uno degli esempi più lucidi di regime misto.

·    Principi fondamentali

I principi fondamentali sono stati intesi dalla dottrina come limite invalicabile della costituzione e andrebbero considerati, di conseguenza, sullo stesso piano del divieto esplicito di modificare la forma repubblicana dello stato.

à    Il principio democratico consiste nel rispetto del principio di maggioranza e nella contemporanea valorizzazione del diritto della minoranza a operare per diventare maggioranza (art. 1).

à    La sovranità consiste nell’originarietà (lo stato trova in sé stesso la propria legittimazione) e nell’indipendenza: Sul verbo “appartiene” si intrecciarono lunghe discussioni: il verbo scelto identifica l’impossibilità di trasferire la sovranità ad altro soggetto, non costituendo trasferimento l’esercizio della sovranità tramite rappresentanza.

à    L’art. 2 parla di “diritti inviolabili” sulla cui interpretazione si sono profusi grandi forzi dottrinali e giurisprudenziali (della corte costituzionale). Il fatto che la solidarietà politica, economica e sociale sia definita dovere inderogabile costituisce un principio nuovo, frutto essenzialmente della cultura politica.

à    Preminente è la valorizzazione della persona: lo stato non solo, negativamente, tutela la persona umana, ma, positivamente, si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne impediscano la piena formazione (art. 3).

 

 

 

 

RIEPILOGO SCHEMATICO DEL PERIODO 

DAL 1922 AL 1946

 

RAPPORTO CENTRO PERIFERIA

 

CLN E REPUBBLICA SOCIALE

 


la riforma della rappresentanza:

lo stato corporativo

 

conclusioni

 

 

 

il periodo transitorio

 

 

validità formale delle norme emanate nel periodo transitorio

-                il ricorso al decreto legge giustificato sulla base del diritto positivo vigente

-                la mancanza del parere del gran consiglio su materie, incidenti sull’ordinamento costituzionale, non avrebbe rilievo sul provvedimento, egualmente valido, perché il parere può intervenire in sede di coversione di legge

-                la soppressione del gran consiglio rende inattuabile la procedura prevista dalla legge del '28, mentre l’assenza di un parlamento rende impossibile la conversione in legge dei decreti governativi nei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1939, n. 1860

                         

 

         situazione dopo il 25 luglio 1943    

 

             
tregua istituzionale e

ordinamento provvisorio dello stato

 

·       contenuto essenziale dell'accordo l'impegno delle due parti a non pregiudicare, in alcun modo, la questione istituzionale,rimettendo ogni decisione al popolo

 

 

luogotenenza

·                                           non é formalmente prevista dallo statuto

·                                           secondo la maggior parte della dottrina l'istituto è fondato su una consuetudine introduttiva

·                                           la luogotenenza del 1944 si differenzia da precedenti esempi, non fosse altro perché il luogotenente subentra nella pienezza e totalità delle attribuzioni del re, nessuna eccettuata

·                                           il dl lgt 25 giugno 1944 è stato convertito in legge dalla 15disposizione transitoria della costituzione, fornendo un elemento contrario all'ipotesi di continuità dello stato perché si sarebbe legalizzato, alla stregua del nuovo ordinamento, quanto realizzato in precedenza

·                                           la conversione dei decreti legge era già stata disposta, ma la costituente ha voluto differenziare quello dal quale derivava la propria legittimità: sarebbe quindi, il decreto legge, l'atto di rottura della legalità statutaria (la corona tutto poteva fare, meno mettere in gioco se stessa).Anche una eventuale scelta popolare in favore della monarchia avrebbe dato ad essa un fondamento diverso da quello del titolo dinastico risultante dallo statuto

·                                           il decreto legge 151 consacra l'appartenenza alpopolo del potere costituente

·                                           sul terreno formale il decreto legge 151,considerato, alla stregua della costituzione materiale, come complesso di norme, resta valido rispetto all'ordinamento statutario, meno rispetto all'ordinamento costituzionale fascista

·                                           il decreto legge 151 attribuisce la potestà legislativa al governo luogotenenziale, senza riferimento alle condizioni della decretazione d’urgenza n alla denominazione dei provvedimenti (anche qui ci sarebbe stata legale trasmissione di potere, cioè continuità)

·                                           l’ordinamento provvisorio stabilito, per quanto riguarda l’emanazione delle norme, ha vigore durante l’elezione e i lavori dell’assemblea costituente

 

 

abdicazione di Vittorio Emanuele III (9 maggio 1946)

Storia

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. la legge 2693 del 9 dicembre 1928, art. 12 e 13.