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Fondazione "ONLUS" Ente Morale              via Nazionale, 25    PASSIGNANO sul Trasimeno (PG)

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ESTRATTO DELLO STATUTO

- ARTICOLO 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE. E’ costituita una Fondazione non riconosciuta, denominata “Fondazione SIMONE RAHO” ONLUS. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La sede sociale è situata in Passignano sul Trasimeno (Perugia), Via Nazionale numero civico 25 (venticinque). Potranno essere istituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

- ARTICOLO 2: DURATA. La Fondazione ha durata illimitata.

- ARTICOLO 3: NATURA E SCOPI DELLA FONDAZIONE. La Fondazione ha natura apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione ed ideologia politica, perseguendo esclusivamente scopi di solidarietà sociale, con esclusione di qualsiasi finalità commerciale o di lucro. Nell’ ambito della tutela dei diritti civili la Fondazione si propone lo scopo di: a) - promuovere iniziative per il perseguimento del diritto dei cittadini ad essere ascoltati presso i Ministeri e le Pubbliche Autorità nell’ esposizione delle proprie ragioni finalizzate a: - migliorare le leggi in materia di funzionamento dell’ apparato e delle procedure giudiziarie in genere, nell’ interesse di tutti i cittadini e degli stessi operatori della giustizia, per fare affermare il principio di “Giustizia Giusta”; - eliminare i tempi morti, con conseguente riduzione della durata delle procedure giudiziarie; - raggiungere l’ obiettivo di permettere a ciascun cittadino di esprimersi ed essere ascoltato in un contraddittorio innanzi all’ organo giudicante alla conclusione di ogni grado di giudizio e, comunque, prima dell’ emanazione di ogni sentenza; b) - istituire collaborazioni interne ed esterne alla Fondazione, atte ad istruire, orientare ed informare il cittadino sui propri diritti civili, sostenendo soprattutto le posizioni giuridiche dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni economiche e sociali, cui di fatto è negata ogni forma di rappresentanza. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente; essa potrà svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

- ARTICOLO 4: PATRIMONIO. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dalle quote associative: - dai contributi di Enti, Istituzioni ed Organizzazioni. - dai proventi derivanti da oblazioni, donazioni, lasciti testamentari.