ESTRATTO DELLO STATUTO
- ARTICOLO 1: COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SEDE. E’ costituita una Fondazione non
riconosciuta, denominata “Fondazione SIMONE RAHO”
ONLUS. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa
di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460. La sede sociale è situata in Passignano sul
Trasimeno (Perugia), Via Nazionale numero civico 25
(venticinque). Potranno essere istituite sedi secondarie in
tutto il territorio nazionale.
- ARTICOLO 2:
DURATA. La Fondazione ha durata illimitata.
- ARTICOLO 3:
NATURA E SCOPI DELLA FONDAZIONE. La Fondazione ha natura
apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni
di sesso, razza, lingua, religione ed ideologia politica,
perseguendo esclusivamente scopi di solidarietà
sociale, con esclusione di qualsiasi finalità
commerciale o di lucro. Nell’ ambito della tutela dei
diritti civili la Fondazione si propone lo scopo di: a) -
promuovere iniziative per il perseguimento del diritto dei
cittadini ad essere ascoltati presso i Ministeri e le
Pubbliche Autorità nell’ esposizione delle
proprie ragioni finalizzate a: - migliorare le leggi in
materia di funzionamento dell’ apparato e delle
procedure giudiziarie in genere, nell’ interesse di
tutti i cittadini e degli stessi operatori della giustizia,
per fare affermare il principio di “Giustizia Giusta”;
- eliminare i tempi morti, con conseguente riduzione della
durata delle procedure giudiziarie; - raggiungere l’
obiettivo di permettere a ciascun cittadino di esprimersi ed
essere ascoltato in un contraddittorio innanzi all’
organo giudicante alla conclusione di ogni grado di giudizio
e, comunque, prima dell’ emanazione di ogni sentenza; b)
- istituire collaborazioni interne ed esterne alla Fondazione,
atte ad istruire, orientare ed informare il cittadino sui
propri diritti civili, sostenendo soprattutto le posizioni
giuridiche dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni
economiche e sociali, cui di fatto è negata ogni forma
di rappresentanza. La Fondazione non potrà svolgere
attività diverse da quelle di cui sopra, con eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via
non prevalente; essa potrà svolgere la sua attività
in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o
privata, nell’ ambito degli scopi statutari, oppure
associarsi con altre istituzioni.
- ARTICOLO 4:
PATRIMONIO. Il patrimonio della Fondazione è
costituito: - dalle quote associative: - dai contributi di
Enti, Istituzioni ed Organizzazioni. - dai proventi derivanti
da oblazioni, donazioni, lasciti testamentari.
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