68) Istituzione del Ministero del Lavoro

  e sue attribuzioni, costituzione presso di esso di un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, soppressione dei Commissariati Nazionali del Lavoro e dei Prezzi, variazione delle denominazioni del Ministero dell’Economia Corporativa in quella di Ministero della Produzione Industriale, dell’Agricoltura e delle Foreste in quello di Ministero per la Produzione Agricola e Forestale

 

                                                                       IL DUCE

                                             DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                             CAPO DEL GOVERNO

 

 Visto l’art. 1, n. 3 della Legge 31 gennaio 1926-IV n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche in materia di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni dello Stato, modificato per effetto del decreto legislativo 1943-XXII, n. 835;

 Visto il decreto legge 10 luglio 1924-II, n.1100, art. 2, nel quale sono determinate le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

 Visto il decreto 12 dicembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito il Ministero dell’Agricoltura e Foreste;

 Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1944-XXII, n. 84, col quale fu istituito il Ministero dell’Economia Corporativa;

 Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603 e 31 dicembre 1944-XXIII, col quale è stato attribuito al Commissariato della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione del Ministero del Lavoro e di un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, presso di esso, sopprimendo contemporaneamente il Commissariato nazionale del lavoro, istituito con decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII, n. 843, ritenuta la necessità di istituire i Ministeri  della produzione industriale e della produzione agricola, attribuendo al primo di essi alcuni servizi che attualmente appartengono al Ministero dell’Economia Corporativa e al secondo alcuni servizi attualmente appartenenti al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

                                                                             DECRETA

 

Art. 1. – E’ istituito il Ministero del Lavoro ed è istituito presso di esso un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, rimanendo contemporaneamente soppresso il Commissariato nazionale del Lavoro di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII, n. 843, e il Commissariato nazionale dei Prezzi di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1943-XXII, n. 833

 

Art. 2. – Le materie che erano di competenza del Commissariato del Lavoro, a termine degli articoli 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII, n. 843, sono attribuite alla competenza del Ministero del Lavoro.

 

Art. 3. – Le intese che nelle materie di cui agli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII, n.843 dovevano intervenire con il Commissariato Nazionale del Lavoro, saranno prese con il Ministero del Lavoro.

 

Art. 4. – Le materne contenute negli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 6 dicembre 1943-XXII, n. 833, che erano attribuite al Commissariato dei Prezzi sono attribuite alla competenza del Ministero del Lavoro che potrà provvedervi a mezzo del  Sottosegretariato di Stato per i prezzi.

 

Art. 5. – Sono attribuiti alla competenza del Ministero del Lavoro i servizi che erano sinora di competenza del Ministero dell’Economia corporativa, concernenti il lavoro e la previdenza, nonché le funzioni degli organi sindacali e corporativi.

 

Art. 6. – Il Ministero dell’Economia Corporativa assume la denominazione di Ministero per la produzione industriale ed è costituito dai servizi dell’industria, delle miniere e della metallurgica, del commercio e delle assicurazioni private e dei consumi industriali, che hanno finora costituito rispettivamente materia delle relative direzioni generali.

 

Art. 7. – Il Ministero dell’Agricoltura e Foreste assume la denominazione di Ministero per la produzione agricola e forestale ed è costituito dai servizi della produzione agricola, dai servizi tecnici dell’agricoltura, da quelli dell’alimentazione, dai servizi della bonifica e della colonizzazione, da quelli dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali e della G.N.R. della Montagna e delle Foreste, servizi che hanno costituito finora rispettivamente materie delle relative direzioni generali.

 

Art. 8. – Con successivi provvedimenti del Capo del Governo sarà provveduto, su proposta dei Ministri interessati, all’integrazione dell’organizzazione dei singoli Ministeri suddetti,, per quanto attiene ai servizi di carattere generale e a quelli di carattere particolare che siano connessi con le materie rientranti nella competenza di ciascuno di  essi.

 

Art. 9. – Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto il quale sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale d’Italia” ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Dal Quartier Generale, 19 gennaio 1945-XXIII

                                                                                                               MUSSOLINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

 

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