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Permessi
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PERMESSI
RETRIBUITI (art. 21)
Personale con
contratto a tempo indeterminato
I
permessi retribuiti sono
concessi per anno scolastico, sulla base di idonea documentazione
(senza
discrezionalità) nei seguenti casi:
-
partecipazione a
concorsi ed esami: 8 giorni
complessivi
compresi
quelli richiesti per il viaggio;
-
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2°
grado e affini
di 1°
grado:
3 giorni consecutivi per ogni evento;
-
particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati: 3
giorni.
I
docenti inoltre possono, per gli
stessi motivi, fruire delle 6
giornate di ferie durante Ie attività didattiche
senza i vincoli della sostituzione
con personale in servizio e degli oneri aggiuntivi;
-
matrimonio: 15 giorni;
-permessi
previsti dall'art. 33
comma 3 della legge 104/92
che
riguardano i soggetti in situazione di handicap: 3 giorni at
mese.
Tali
permessi possono essere fruiti cumulativamente, non riducono Ie ferie e
la
retribuzione e sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio.
A
tutela della maternità, ad integrazione dei benefici
previsti dalla legge 1204/71, il contratto prevede:
-
astensione
obbligatoria dal
lavoro
(art. 4 1. 1204/71): intera retribuzione
fissa
mensile;
-
astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino
(anche per i lavoratori padri - art.
7 c. 1 Legge 1204/71 e Legge 903/77):
*
intera retribuzione per i primi 30
giorni fruibili anche frazionatamente
*
trattamento econornico del 30% per
il restante periodo;
-
malattie del bambino dal
primo al terzo anno di eta (art. 7 c. 2 1. 1204/71):
per ogni anno intera retribuzione per i
primi 30 gg
PERMESSI BREVI
(art. 22)
Personale con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato stipulato con iI Provveditore
Può
chiedere di usufruire per motivi personali di brevi permessi orari che
sono
concessi compatibilmente con Ie esigenze di servizio.
Durata
Docenti:
massimo 2 ore giornaliere (subordinate alla
possibiliàa
di sostituzione con docenti in servizio) ed entro il limite annuo
dell'orario
settimanale di insegnamento;
ATA: 36 ore
per anno scolastico con
il limite giornaliero della metà delle ore di servizio.
Recupero
-
Entro due mesi
lavorativi successivi alla fruizione in una o più soluzioni
in relazione aile
esigenze di servizio.
-
Le ore non
recuperate per motivi imputabili al dipendente saranno
trattenute dalla
retribuzione.
ASPETTATIVA PER
MOTIVI DI FAMIGLIA(art.24)
Personale con contratto
a tempo indeterminato
Questo
istituto è stato mantenuto ed ampliato dalle
disposizioni del
nuovo contratto. In base agli artt. 69 e 70 del T.U. n. 3 del
10.1.57 l'aspettativa per motivi di famiglia puo essere
concessa per un
periodo continuativo massimo di un anno (ai fini della
continuia i periodi
inferiori ad un anno si sommano tra loro, se non interrotti da un
periodo di
servizio
superiore a
6 mesi) e per due anni e mezzo in un quinquennio.
Non è retribuita e interrompe l'anzianita di servizio, la
carriera, il trattamento di quiescenza e previdenza.
Il contratto
estende la possibilita di fruizione ai motivi di studio e ricerca.
FERIE
E FESTIVITA' SOPPRESSE (art. 19.20)
Personale
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato
Durata
-
Personale
neo assunto: 30
giorni lavorativi comprensivi
dei due giomi di recupero festività soppresse
-
Personale al
4° anno di servizio (prestato a qualsiasi
titolo): 32
giorni lavorativi comprensivi
dei 2 giomi di recupero testività soppresse
-
Nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio il
periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione
ai dodicesimi di servizio prestato. Si considera mese intero la
frazione
superiore ai quindici giomi.
-
Per il personale ATA che effettua l'orario di servizio
in 5 giomi settimali, il sesto giomo è considerato
lavorativo ai fini del computo delle ferie. I giomi goduti per frazioni
inferiori alIa settimana sono
calcolati in misura pari ad 1,2 per ciascun giomo fruito.
-
Le ferie non sono ridotte dalle assenze per malattia o dalla fruizione
di permessi retribuiti.
Retribuzione
-
AI personale compete la normale retribuzione con esclusione
delle indennità aggiuntive, straordinarie o non corrisposte
per l'intero anno.
Periodo e modalita di fruizione
Capi di Istituto:
durante la sospensione
dell'attività didattica e per un massimo di 15
giorni nel restante periodo dell'anno.
Docenti ed educativi:
durante la sospensione
dell'attività didattica. Nella restante parte
dell'anno e consentita
la fruizione di un periodo massimo di 6 giomi lavorativi
a
condizione che sia possibile la sostituzione, con personale in
servizio e
senza oneri aggiuntivi (comprese Ie ore eccedenti).
Personale
ATA: durante tutto l'arco dell'anno scolastico anche per
periodi frazionati.
Nel
periodo estivo compreso tra
il 1 luglio e il 31 agosto, nel rispetto dei tumi prestabiliti,
dovra essere assicurato il godimento di almeno 15 giomi lavorativi
continuativi.
- Le ferie sono fruite, per tutto il personale
delIa scuola, nel corso di ciascun anno scolastico
compatibilmente con
Ie oggettive esigenze di servizio.
-
Sono un diritto irrinunciabile e devono essere richieste dal
dipendente.
Ferie non godute
-
Le ferie non godute per motivate esigenze di serviziooa
di carattere personale, possono esser fruite nel corso
dell'anno scolastico
successivo.
Capi di Istituto:
Anche nei periodi di normale
attività con esclusione dell'avvio dell'anno scolastico e
degli scrutini ed
esami
Docenti
ed educativi: Nei periodi di sospensione
dell'attività didattica
Personale
ATA: Non oltre il mese di dicembre se il rinvio
è stato determinato da motivi personali e non oltre il mese
di febbraio in caso di ferie non godute per esigenze di servizio.
Interruzione delle ferie
Per
motivi di servizio, si ha diritto:
-
al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il
viaggio di rientro in sede e di eventuale ritomo al luogo di
villeggiatura, che
per il periodo di ferie non goduto
-
all'indennita di missione per i giomi di viaggio.
Per
malattia, Ie ferie sono sospese in
caso di ricovero ospedaliero o di malattia superiore a tre
giomi. L'amministrazione
deve essere tempestivamente informata e posta in grado di procedere
all'accertamento delIo stato di salute del dipendente.
Festività soppresse
-
Vanno fruite entro l'anno solare di riferimento.
-
Sano attribuite a tutti le 4 giomate di riposo previste dalla Legge
937/77. II personale docente ed
educativo può fruime durante i periodi di sospensione
dell'attività didattica e
prima dell'inizio delle lezioni.
- E' considerato giomo festivo anche la ricorrenza del
Santo Patrono se ricadente in giomo lavorativo. |