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Permessi
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PERMESSI RETRIBUITI (art. 21)

Personale con contratto a tempo indeterminato


I permessi retribuiti sono concessi per anno scolastico, sulla base di idonea documentazione (senza discrezionalità) nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi ed esami: 8 giorni comples­sivi compresi quelli richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado e affini di 1°  grado: 3 giorni consecutivi per ogni evento;

- particolari motivi personali o familiari debitamente do­cumentati: 3 giorni. 

I docenti inoltre possono, per gli stessi motivi, frui­re delle 6 giornate di ferie durante Ie attività didat­tiche senza i vincoli della sostituzione con personale in servizio e degli oneri aggiuntivi;

- matrimonio: 15 giorni;

-permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92 che riguardano i soggetti in situazione di handicap: 3 giorni at mese. 

Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente, non riducono Ie ferie e la retribuzione e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio.

A tutela della maternità, ad integrazione dei benefici previsti dalla legge 1204/71, il contratto prevede:

- astensione obbligatoria dal lavoro (art. 4 1. 1204/71): intera retribuzione fissa mensile;

- astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino (anche per i lavoratori padri - art. 7 c. 1 Legge 1204/71 e Legge 903/77):

* intera retribuzione per i primi 30 giorni fruibili anche frazionatamente

* trattamento econornico del 30% per il restante periodo;

- malattie del bambino dal primo al terzo anno di eta (art. 7 c. 2 1. 1204/71): per ogni anno intera retribuzione per i primi 30 gg

PERMESSI BREVI (art. 22)
Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato stipulato con iI Provveditore

Può chiedere di usufruire per motivi personali di brevi permessi orari che sono concessi compatibilmente con Ie esigenze di servizio.

Durata

Docenti: massimo 2 ore giornaliere (subordinate alla pos­sibiliàa di sostituzione con docenti in servizio) ed entro il limite annuo dell'orario settimanale di insegnamento;

ATA: 36 ore per anno scolastico con il limite giornaliero della metà delle ore di servizio.

Recupero

- Entro due mesi lavorativi successivi alla fruizione in una o più soluzioni in relazione aile esigenze di servizio.

- Le ore non recuperate per motivi imputabili al dipen­dente saranno trattenute dalla retribuzione.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA(art.24) 

Personale con contratto a tempo indeterminato

Questo istituto è stato mantenuto ed ampliato dalle di­sposizioni del nuovo contratto. In base agli artt. 69 e 70 del T.U. n. 3 del 10.1.57 l'a­spettativa per motivi di famiglia puo essere concessa per un periodo continuativo massimo di un anno (ai fi­ni della continuia i periodi inferiori ad un anno si sommano tra loro, se non interrotti da un periodo di  servizio superiore a 6 mesi) e per due anni e mezzo in un quinquennio.
Non è retribuita e interrompe l'anzianita di servizio, la carriera, il trattamento di quiescenza e previdenza.
Il contratto estende la possibilita di fruizione ai motivi di studio e ricerca.

FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE (art. 19.20)

Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Durata

- Personale neo assunto: 30 giorni lavorativi compren­sivi dei due giomi di recupero festività soppresse

- Personale al 4° anno di servizio (prestato a qualsiasi ti­tolo): 32 giorni lavorativi comprensivi dei 2 giomi di recupero testività soppresse

- Nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio il periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Si considera mese intero la frazione superiore ai quindici giomi.

- Per il personale ATA che effettua l'orario di servizio in 5 giomi settimali, il sesto giomo è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. I giomi goduti per frazioni inferiori alIa settimana sono calcolati in misura pari ad 1,2 per ciascun giomo fruito.

- Le ferie non sono ridotte dalle assenze per malattia o dalla fruizione di permessi retribuiti.

Retribuzione

- AI personale compete la normale retribuzione con e­sclusione delle indennità aggiuntive, straordinarie o non corrisposte per l'intero anno.

Periodo e modalita di fruizione

Capi di Istituto: durante la sospensione dell'attività di­dattica e per un massimo di 15 giorni nel restante pe­riodo dell'anno.

Docenti ed educativi: durante la sospensione dell'atti­vità didattica. Nella restante parte dell'anno e consentita la fruizione di un periodo massimo di 6 giomi lavorati­vi a condizione che sia possibile la sostituzione, con per­sonale in servizio e senza oneri aggiuntivi (comprese Ie ore eccedenti).

Personale ATA: durante tutto l'arco dell'anno scolastico anche per periodi frazionati.

Nel periodo estivo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, nel rispetto dei tumi prestabiliti, dovra essere assicurato il godimento di almeno 15 giomi lavorativi continuativi.

- Le ferie sono fruite, per tutto il personale delIa scuola, nel corso di ciascun anno  scolastico compatibilmente con Ie oggettive esigenze di servizio.

- Sono un diritto irrinunciabile e devono essere richieste dal dipendente.

Ferie non godute

- Le ferie non godute per motivate esigenze di serviziooa di carattere personale, possono esser fruite nel corso del­l'anno scolastico successivo.

Capi di Istituto: Anche nei periodi di normale attività con esclusione dell'avvio dell'anno scolastico e degli scrutini ed esami

Docenti ed educativi: Nei periodi di sospensione dell'at­tività didattica

Personale ATA: Non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato determinato da motivi personali e non oltre il mese di febbraio in caso di ferie non godute per esigenze di servizio.

Interruzione delle ferie

Per motivi di servizio, si ha diritto:

- al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il viaggio di rientro in sede e di eventuale ritomo al luogo di villeggiatura, che per il periodo di ferie non goduto

- all'indennita di missione per i giomi di viaggio.

Per malattia, Ie ferie sono sospese in caso di ricovero o­spedaliero o di malattia superiore a tre giomi. L'ammini­strazione deve essere tempestivamente informata e posta in grado di procedere all'accertamento delIo stato di salu­te del dipendente.

Festività soppresse

- Vanno fruite entro l'anno solare di riferimento.

- Sano attribuite a tutti le 4 giomate di riposo previste dalla Legge 937/77. II personale docente ed educativo può fruime durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e prima dell'inizio delle lezioni.

- E' considerato giomo festivo anche la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giomo lavorativo.

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