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Pio IX
Religiosas regularium
All'Arcivescovo di Tiane.
I Romani Pontefici ebbero sempre care le famiglie religiose degli Ordini regolari, che tanto vantaggio ed ornamento recano al campo del Signore e che furono tanto solleciti verso importanti settori del Signore: non appena venivano a conoscenza che il nemico seminava zizzania di nascosto, in mezzo al grano, e che piccole volpi distruggevano le floride vigne, dedicavano ogni cura a svellere dalle radici e a demolire tutto ciò che potesse impedire al buon seme di fruttificare copiosamente.
Nel secolo scorso fu istituito, sui monti del Libano, l’Ordine regolare di Sant’Antonio dei Monaci Armeni perché visitasse le sacre legazioni nel Patriarcato di Cilicia e a questo solo compito si dedicasse interamente, del tutto distinto dai doveri e dalle dignità sia secolari, sia ecclesiastiche. Tuttavia tra i Monaci Antoniani e i Patriarchi di Cilicia sorsero ben presto gravissime controversie, che più o meno ribollirono fino a questi ultimi tempi. Nel frattempo a poco a poco sono state cambiate le Costituzioni dello stesso Ordine che la Congregazione preposta alla propagazione del cristianesimo aveva ordinato di rispettare finché di esse non si fosse deciso altrimenti.
Da pochi anni in qua è stata introdotta una gravissima innovazione nell’Ordine Antoniano, senza consultare la Sede Apostolica. Infatti l’incarico di Abate Generale, che le citate Costituzioni dell’Ordine limitavano a un triennio, è stato protratto a vita, senza chiedere licenza alla Santa Sede, e a quell’incarico è stato aggiunto il governo della Chiesa di Antiochia. In seguito, a tale prestigioso grado fu promosso, con il titolo e la dignità Episcopale, il Venerabile Fratello Placido Kasangian, al quale la suddetta Congregazione, pur disapprovando il fatto, consentì di rimanere nell’incarico per indulgenza pontificia e per ordine della Santa Sede Apostolica.
Frattanto, si è agito in modo di conoscere a fondo la situazione dell’Ordine Antoniano e perciò al predetto Abate fu impartito l’ordine di produrre le Regole e le Costituzioni vigenti e di riferire quant’altro fosse necessario sapere. Invero, dovendosi allora celebrare a Costantinopoli il Sinodo Patriarcale degli Armeni, in cui era inscritta anche la questione dei Monaci, si ritenne opportuno aspettare l’esito dello stesso Sinodo, prima di prendere una decisione.
Recentemente, poi, i gravi dissidi e i disordini sollevati da alcuni Laici, Chierici e Monaci di Costantinopoli contro la legittima autorità del Venerabile Fratello Antonio Pietro IX Patriarca di Cilicia si scatenarono a tal punto che gli ordini dello stesso Venerabile Patriarca non sono stati tenuti in alcun conto; la commemorazione che di solito fa parte del Santo Sacrificio dell’Altare e delle divine funzioni è stata sospesa, ed è stata ricusata la potestà del Fratello Giuseppe Arakial Vescovo di Ancyra, Vicario del predetto Patriarca di Costantinopoli con il consenso della Santa Sede; i suoi ordini, anzi, le stesse censure, ostinatamente disprezzate, furono presentate alla Santa Sede sotto futile specie di sfida o di provocazione, in modo che i ribelli potessero sottrarsi all’ammonizione di quel Vescovo; a questi atti arroganti non pochi Monaci Antoniani diedero il loro assenso, non senza stupore e scandalo degli onesti.
In tali circostanze Noi, in virtù del ministero Apostolico e con sentimento di paterna carità, vigilando sull’incolumità e sul bene di tutti i fedeli, abbiamo ritenuto doveroso apportare qualche rimedio a questi mali. Perciò, insieme con i Venerabili Fratelli Nostri Cardinali di Santa Romana Chiesa addetti alla propaganda della fede e ai problemi della Chiesa di Rito Orientale, dopo aver esaminato tutte le questioni con meditata diligenza, Ti promuoviamo, Venerabile Fratello (con altra simile Nostra Lettera Apostolica, in questo stesso giorno e previo proscioglimento dal vincolo che Ti legava alla Chiesa precedente), nella pienezza del Nostro Potere Apostolico, dalla Chiesa di Nicopoli alla sede arcivescovile di Tiane, in partibus infidelium, e Ti costituiamo, Ti proclamiamo e Ti ordiniamo Visitatore Apostolico di tutto il predetto Ordine Antoniano degli Armeni e di tutti i Monasteri e Ospizi dello stesso Ordine, ovunque esistenti; a Te deleghiamo tutte e singole le facoltà necessarie e opportune all’adempimento di tale incarico. Inoltre, Venerabile Fratello, Ti concediamo e accordiamo il potere di sub-delegare a questo ufficio (in caso di necessità) persone idonee e da Te stimate.
E perché l’autorità dell’Abate Generale non possa in alcun caso essere di ostacolo alla Visita Apostolica, su consiglio anche dei predetti Venerabili Nostri Fratelli, vogliamo e ordiniamo che il Venerabile Fratello Placido Kasangian che finora per indulgenza e per comando della Santa Sede (come si è detto sopra) ricoprì questo incarico, si ritiri e rinunci del tutto all’incarico di Abate Generale di tale Ordine.
Prescriviamo inoltre che in virtù della santa obbedienza tutti i Monaci dell’Ordine suddetto, tutti e ognuno che ne hanno e ne avranno l’obbligo, Ti accolgano e Ti accettino come Visitatore Apostolico da Noi scelto a tenore della presente Lettera, e a Te obbediscano e siano a Tua disposizione in ogni caso che interessi il Tuo incarico; accolgano con riverenza ed eseguano con buon esito i Tuoi moniti e i Tuoi ordini salutari. Peraltro, in virtù della Nostra Autorità Apostolica, considereremo valide la sentenza o la pena che secondo il diritto pronuncerai o deciderai contro i ribelli, finché non sia raggiunto un inviolabile adeguato risarcimento. Ciò, nonostante le Costituzioni Apostoliche, le leggi dello stesso Ordine dei Monaci e altre regole contrarie, anche se degne di speciale e singolare menzione e deroga.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 febbraio 1870, nell’anno ventesimoquarto del Nostro Pontificato.