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Pio IX
Ex aliis nostris
Da altra Nostra Lettera Enciclica a Voi rivolta con la data di questo stesso giorno già sapete, Venerabili Fratelli, con quanta premura abbiamo sollecitato la vostra esimia pietà a provvedere perché in così grandi calamità della società cristiana e civile fossero nelle vostre diocesi elevate pubbliche preghiere per implorare la divina misericordia. E poiché nella medesima Lettera abbiamo preannunciato che in questa occasione avremmo offerto di nuovo i tesori celesti della Chiesa, vi mandiamo questa Lettera con la quale quei tesori stessi dischiudiamo.
Confidando dunque nella misericordia di Dio onnipotente e nell’autorità dei Santi Pietro e Paolo Suoi Apostoli, con il potere di legare e sciogliere che il Signore Ci ha, per quanto indegni, affidato, con questa Lettera concediamo ed elargiamo in forma di Giubileo la più ampia indulgenza di tutti i peccati – che a mo’ di suffragio potrà essere applicata anche alle anime del purgatorio – a tutti i fedeli e a ciascuno singolarmente di entrambi i sessi delle vostre diocesi: a) che entro un mese, da stabilirsi da ognuno di voi e da calcolare a partire dal giorno che ognuno di voi avrà indicato, abbiano confessato i propri peccati umilmente e con sincero pentimento e, purificati dall’assoluzione sacramentale, abbiano ricevuto con venerazione il santissimo sacramento dell’Eucarestia; b) che abbiano visitato tre chiese da voi designate o tre volte una di esse e vi abbiano elevato per un conveniente spazio di tempo pie preghiere a Dio per l’esaltazione e la prosperità della Santa Madre Chiesa e della Sede Apostolica, per l’estirpazione delle eresie e per la pace e concordia tra i Principi Cristiani, e per la pace e unità di tutto il popolo cristiano; c) che inoltre nello spazio di tempo sopra indicato abbiano digiunato una volta e abbiano, ciascuno secondo la propria carità, erogato qualche elemosina ai poveri e una pia elargizione a favore della venerabile opera della Propagazione della Fede (che raccomandiamo caldamente al vostro zelo episcopale).
Affinché possano lucrare questa indulgenza anche le monache e le altre persone che vivono in perpetuo nel chiostro, e chiunque viva in carcere, o per infermità fisica o qualunque altro impedimento non sia in grado di compiere qualcuna delle opere sopra indicate, concediamo ai Confessori che dovranno essere scelti per essi con le modalità dette più avanti, la potestà di commutarle in altre opere di pietà e di differirle in altro prossimo tempo, con la facoltà anche di dispensare dalla Comunione i fanciulli che non siano ancora stati ammessi alla prima Comunione. Parimenti agli stessi fedeli delle vostre diocesi, sia laici che ecclesiastici, secolari e regolari, e appartenenti a qualsivoglia Istituto, compresi quelli che esigerebbero speciale menzione, concediamo licenza e facoltà di scegliersi per questa ragione come Confessore un qualunque Presbitero secolare o regolare tra coloro che riterrete di designare come i più idonei per questo fine. (Di questa facoltà potranno usufruire pure le monache, anche se esenti dalla giurisdizione dell’Ordinario, e le altre donne che vivano nei chiostri, purché il Confessore sia approvato per le monache).
Essi potranno in foro interno, e per questa volta soltanto, assolvere da scomunica, sospensione, interdetto e dalle altre sentenze e censure ecclesiastiche inflitte per qualunque motivo dalla legge o dal giudice, tranne quelle eccettuate più avanti, e da tutti i peccati, trasgressioni, crimini e delitti, per quanto gravi ed enormi, anche quelli riservati agli Ordinari dei luoghi o, in forma speciale, alla Sede Apostolica e la cui assoluzione altra volta non si intendeva concessa attraverso un Indulto generale di questa natura.
Inoltre, al fine di rendere a tutti più agevole la via per potere ritornare sul cammino della salvezza, concediamo ai medesimi Confessori, richiamando il periodo di un solo mese, anche la facoltà di assolvere tutti coloro che disgraziatamente si sono iscritti a sette vietate e si accostino sinceramente pentiti al Sacramento della riconciliazione, e il potere di dispensarli, al fine di conseguire la medesima Indulgenza Plenaria, dall’obbligo di denunciare i complici, applicando le condizioni consuete ed eccettuati i casi nei quali la denuncia appaia assolutamente necessaria per evitare maggiori e più gravi danni.
Oltre a ciò concediamo che i Confessori, imponendo in ogni caso salutare penitenza e tutto ciò che di norma deve essere imposto, possano dispensare e commutare in altre pie opere i voti di ogni genere, anche giurati e riservati alla Sede Apostolica (di castità, di religione e obbligazione, eccettuati sempre quelli accolti da una terza persona e quelli nei quali si tratti del danno di un terzo, oltre ovviamente alle penali che sono considerate tali da preservare dai peccati, a meno che l’eventuale commutazione sia giudicata tale da distogliere dal peccato non meno che la precedente natura del voto).
Concediamo anche la facoltà di dispensare dalla irregolarità contratta a seguito di violazione di censure, in quanto non sia stata deferita, o non sia facilmente deferibile al foro esterno; oltre a questa però i predetti Confessori non avranno, in base alla presente Lettera, nessuna facoltà di dispensare da altra irregolarità, sia pubblica sia occulta, derivante da colpa o da omissione o da altra incapacità o inabilità comunque contratta.
Non intendiamo poi con la presente Lettera derogare in alcun modo dalla Costituzione promulgata con le aggiunte interpretazioni dal Nostro Predecessore di felice memoria Benedetto XIV, che comincia "Sacramentum Poenitentiae" per ciò che si riferisce alla incapacità di assolvere il complice e all’obbligo di denuncia, e non intendiamo concedere la facoltà di assolvere coloro che siano stati scomunicati, sospesi e interdetti nominativamente da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche altro Prelato o giudice ecclesiastico o siano stati dichiarati incorsi in altre sentenze e censure, fatta eccezione per il caso che abbiano entro il mese predetto soddisfatto il loro obbligo. Se entro il tempo prestabilito a giudizio del Confessore non avranno potuto soddisfare tale obbligo, concediamo che essi possano essere assolti unicamente al fine di conseguire 1’indulgenza di questo Giubileo, a condizione che sia ingiunto loro l’obbligo di dare soddisfazione non appena potranno.
Concediamo queste indulgenze nonostante le Costituzioni e le Disposizioni Apostoliche di ogni genere in contrario, dalle quali tutte insieme e singolarmente deroghiamo, anche nel caso di provvedimenti a norma dei quali esistesse una speciale, specifica, espressa e particolare menzione, parola per parola, per clausole generali e importanti, o qualsiasi altra forma minuziosa che intendesse mantenerle; in questa vicenda particolarmente ed espressamente deroghiamo per la realizzazione di quanto premesso, respinta ogni altra cosa contraria.
Infine come pegno della Nostra specialissima benevolenza verso di Voi impartiamo con grande affetto l’Apostolica Benedizione a Voi, Venerabili Fratelli, e a tutti i Chierici e Laici fedeli affidati alla vostra cura.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 21 novembre 1851, nell’anno sesto del Nostro Pontificato.