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Pio IX
Apostolici ministerii
La natura del ministero apostolico richiede che abbiamo una particolare cura degli Ordini Regolari, che con accortezza stiamo in guardia perché non deflettano dal retto cammino, e che richiamiamo con energia quanti se ne allontanano. Per questo motivo, con la Nostra Lettera Apostolica che inizia con Religiosas e che spedimmo, sotto l’anello del Pescatore, il 23 febbraio di quest’anno e i cui concetti vogliamo che siano considerati inseriti nella presente, prescrivemmo l’Apostolica Visita dell’Ordine Antoniano dei Monaci Armeni per certi motivi ivi espressi. Nella stessa Lettera annunciammo e nominammo il Venerabile Fratello Antonio Giuseppe Pluym, Arcivescovo di Tiane e Nostro Delegato nella città di Costantinopoli, Visitatore Apostolico di tutto l’Ordine suddetto, e gli concedemmo anche la facoltà di sub-delegare altre persone, da lui stimate, per taluni settori di quell’incarico. Affinché l’autorità dell’Abate Generale fosse in nessun modo di ostacolo a siffatta visita, ordinammo che il Venerabile Fratello Placido Kasangian, che aveva fino ad allora ricoperto codesto incarico per indulgenza Nostra e al cenno della Santa Sede, si allontanasse e rinunciasse del tutto alla funzione di Abate Generale del predetto Ordine.
Era certo desiderabile che lo stesso Venerabile Fratello Antonio Giuseppe avesse cominciato a Roma l’Apostolica Visita: senonché le gravissime e non mai abbastanza deplorate perturbazioni, che agitavano già da allora la Chiesa Armena di Costantinopoli, lo persuasero a ritornare al più presto in quel luogo per prendersi cura dei cattolici. Pertanto sub-delegò il compito e le sue facoltà di effettuare la ricordata visita in questa alma Roma al diletto Figlio P. Ignazio, Sacerdote professo del Bambin Gesù e Consultore Generale della Congregazione che prende nome dalla SS. Croce e Passione del Signor Nostro Gesù Cristo. E poiché egli, per motivi particolari a Noi noti e riconosciuti, chiese il permesso di rinunciare al predetto incarico di Visitatore sub-delegato, Noi decidemmo di esaudire i suoi desideri: perciò ammettiamo e accogliamo con l’autorità della presente Lettera questa sua rinuncia.
Tuttavia è assolutamente necessario che la visita Apostolica del predetto Ordine Antoniano Armeno si compia a Roma, e nuovi argomenti di giorno in giorno confermano quella necessità; pertanto, su consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di S. R. C. della Congregazione di Propaganda Fide per le questioni di Rito Orientale, Ti aggreghiamo al predetto Venerabile Fratello Antonio Giuseppe nella esecuzione della citata visita e Ti nominiamo Co-Visitatore, affinché Tu visiti nelle cose spirituali e materiali la famiglia religiosa e la casa con la relativa Chiesa dell’Ordine dei Monaci Armeni che si trovano in questa Nostra alma Città. Per tale fine Ti concediamo e Ti assegniamo tutte le facoltà necessarie e opportune con l’autorità della presente Lettera. Prescriviamo poi che, non appena in seguito alla precedente Lettera Nostra si sarà dimesso dal suo incarico di Abate Generale il Venerabile Fratello Placido, da quel momento decadano gli incarichi di tutti coloro che vivono nella stessa casa, sotto qualunque nome si presentino: colà nessuna disposizione canonica sia valida, tanto nelle questioni spirituali quanto nelle temporali, se non proviene da Te. Dunque avrai la più ampia facoltà di esercitare da solo il governo e l’amministrazione della stessa casa, oppure di nominare un Regolare Superiore al quale decidiamo di affidare soltanto quelle facoltà, e non altre, che Tu stimerai opportuno concedergli.
Ordiniamo quindi, in virtù della santa obbedienza, a tutti e ad ognuno dei Monaci di detto Ordine, di qualunque grado e dignità, anche se vescovile o arcivescovile, che abitano nella predetta casa religiosa o in seguito verranno ad abitarvi, a tutti e a ciascuno cui compete o competerà, di accogliere e ammettere Te come Apostolico Co-Visitatore da Noi eletto a norma della presente Lettera, di obbedirti sollecitamente, di essere a Tua disposizione in ogni caso che riguardi il Tuo incarico, di accogliere con deferenza i Tuoi ordini e i Tuoi moniti salutari, e di applicarli con buoni risultati. Se le cose andranno diversamente, vogliamo che Tu, Venerabile Fratello, usando quel potere che Ti attribuiamo in forza della presente Lettera, proceda secondo il diritto contro i disobbedienti e i ribelli di qualunque grado e dignità, anche se vescovile o arcivescovile. Noi infatti considereremo valide la sentenza o la pena che giustamente applicherai ad essi, e faremo in modo che essa sia rispettata fino ad un adeguato risarcimento.
Tutto ciò vogliamo, prescriviamo e ordiniamo, nonostante le Costituzioni Apostoliche, le regole del predetto Ordine, le costituzioni, gli statuti, i decreti, le convenzioni ancorché rafforzate con giuramento, i privilegi, le consuetudini e le altre regole, anche se degne di speciale menzione e deroga contro chiunque si comporti in senso contrario. Infine vogliamo che ai transunti della presente Lettera o alle copie, anche a stampa, sottoscritte per mano del diletto figlio Nostro il Cardinale Prefetto e del diletto figlio Segretario della predetta Congregazione di Propaganda Fide per le questioni di Rito Orientale, munite del sigillo della stessa Congregazione, sia attribuita la stessa fiducia che sarebbe data alla presente Lettera se fosse esibita o mostrata.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 5 aprile 1870, nell’anno ventesimoquarto del Nostro Pontificato.