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Pio VI
Summa Dei
1. Per somma benignità di Dio verso di Noi, e per singolare grazia, accadde che riflettendo sul grande anno del Giubileo, osservando minuziosamente i sacri cerimoniali, abbiamo aperto le sacre porte, e le medesime abbiamo chiuso nel giorno fissato dalla tradizione. Il primo evento accadde il 26 febbraio, nel dodicesimo giorno nel quale, giunti alla cattedra di Pietro, occupavamo la massima carica del Pontificato: questa carica santa e solenne, per la quale il tempo accettabile della penitenza e i giorni della salvezza erano giunti ai cristiani e si aprivano i tesori della divina misericordia. Nelle vicissitudini della storia umana e nella mutevole natura avveniva che, non senza un disegno divino, a Noi era riservato un compito ritardato. Tolto ai vivi Clemente XIV di santa memoria, Nostro Predecessore, che aveva indetto il Giubileo con lettera pontificia diffusa in tutto il mondo ed aveva stabilito di aprire regolarmente le sacre porte alla vigilia della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, è stato lasciato alla Nostra umiltà il compito d’intervenire e compiere quello che egli aveva iniziato e lasciato incompiuto. Noi dunque abbiamo celebrato quel rito santissimo nella basilica di San Pietro, principe degli Apostoli, non senza grande concorso di popolo e con immensa gioia dell’animo nostro. Infatti, come con identica cerimonia presso la basilica di San Paolo, al Laterano, e in quella di Santa Maria Maggiore, abbiamo designato ad operare a nome Nostro e con la Nostra autorità tre nostri fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa, e li abbiamo nominati legati a latere, così per concessione della divina Provvidenza, avvenne che dalla solenne fama del Giubileo iniziasse il Nostro Pontificato.
2. L’identico programma Noi stessi abbiamo osservato quando per divina provvidenza giungemmo al Natale del nostro Salvatore, giorno che fu stabilito per antica consuetudine per chiudere la porta santa, e i sopraddetti Cardinali lo stesso rito, con lo stesso titolo, fecero nelle proprie basiliche. E anche la conclusione rispose egregiamente ai faustissimi inizi.
3. Sia benedetto l’autore, il moderatore, il perfezionatore, Dio di tutti i beni e di ogni onesta volontà che non ha disdegnato di compiere con Noi questa sua grande misericordia; al Dio Uno e Trino, gloria, lode nella memoria sempiterna degli uomini: a Lui che ha voluto ciò all’inizio del Nostro pontificato come segno della sua benevolenza, onde fossimo messi in condizione di bene sperare per la cristianità.
4. Per la verità, nella Nostra massima agitazione, dalla quale siamo tormentati giorno e notte per la sollecitudine di tutte le Chiese, quantunque immeritevoli abbiamo sentito che è stato offerto un sollievo non piccolo al Nostro timore perché, con l’aiuto della grazia divina, è stata condotta a termine un’opera così grande, così salutare per la Nostra città e per tutta la cristianità. Abbiamo esultato nel Signore non una sola volta e ci siamo commossi con lacrime di consolazione, vedendo le grandi vie della città zeppe per la moltitudine dei fedeli, che avevano un solo pensiero: acquistare il perdono di Dio nel pianto e nella contrizione. Ci rallegravamo, quando vedevamo che la religiosità dei cittadini gareggiava in mutua emulazione con la pietà dei forestieri; essi, spinti da cristiana carità verso gli ospiti, non guardavano a spese, a fatiche, a sacrifici, ad adattamenti, per ospitare i forestieri, per ristorare coloro che erano prostrati dalle fatiche del viaggio, per risollevarli con ogni cura. Costoro, mostrando una umiltà degna del nome cristiano, testimoniarono anche con l’abito e il modo di comportarsi, quanto la fede li avesse chiamati dalle patrie regioni e li avesse sospinti alle tombe dei Santi Apostoli. Splendeva in tutti un ardente fervore quando, secondo il rito dei supplicanti, visitavano i santi monumenti della città, baciavano gli stipiti delle porte sante; quando percorrevano i lunghi tratti di strada al canto di salmi, di inni e con invocazioni penitenziali, così che veramente si poteva dire e affermare che non avevano trascurato la vecchia formula penitenziale, che si usava nei primi tempi della Chiesa.
5. Riempì poi l’animo Nostro di gioia incredibile e toccò il massimo della soddisfazione il fatto che il regio giovane Massimiliano, l’austriaco, venne alla città santa, e abbiamo potuto parlare di persona e abbracciarlo nel Signore. La sua buona indole diede non pochi esempi di virtù nel tempo in cui fu presso di Noi, tra l’ammirazione dei forestieri e il plauso dei cittadini, soprattutto quando volle arricchirsi dei tesori del Giubileo.
6. Né si deve tacere la lode per i sacerdoti, sia secolari sia regolari, per la cui diligente opera si fece sì che nel modo più facile fosse aperta la fonte della misericordia alla moltitudine dei penitenti. Infatti, amministrando fedelmente, come si conviene, il sacramento della riconciliazione che Cristo Signore pose nella Chiesa con il Suo Sangue, non cessarono in nessun momento di curare le ferite dei malati e dei languenti. Per cui confidiamo nel Signore, e siamo guidati da sicura speranza che la potestà di sciogliere in quel tempo favorevole, è stata amplificata al massimo dall’indulgenza apostolica, con la condanna di nessun fedele e la salvezza di molti. Pertanto speriamo che i deboli siano stati liberati dal loro languore, gli ammalati siano tornati sani, i deviati siano stati ricondotti sui sentieri della salvezza e che tutti, rinnovati nella mente e nello spirito, aderendo al sommo bene in fede, speranza e carità, non solo abbiano abbandonato ogni fermento di iniquità, ma abbiano attinto pienamente al tesoro delle indulgenze che era prospettato a ciascuno.
7. La sostanza del Giubileo infatti sta in questo: qui punta la salutare istituzione di questo anno che tutti i cristiani, spinti dalle preghiere a Dio, dall’esempio dei buoni, dalle frequenti esortazioni della Chiesa, ritornando in se stessi e nel pianto dei peccati, e nel gemito facendo penitenza, dapprima vengono liberati dalla potestà delle Chiavi, e tosto per i meriti di Cristo Signore e di tutti i Santi e soprattutto per le riparazioni della Vergine Madre, delle quali la divina bontà volle affidata a Noi la distribuzione, sono liberati dalla pena del reato.
8. Questo è il frutto principale, questo è il più gran dono della divina bontà di giungere a tutti i fedeli. Noi, in virtù di quell’amore paterno con cui seguiamo le singole pecore del gregge del Signore, basandoci sulle preci a Dio, più volte, quasi tutti i giorni, abbiamo chiesto con insistenza che la cosa da auspicio diventasse speranza, per quelle ragioni che poco fa abbiamo ricordato. Per cui ancora lodiamo Dio, Padre di misericordia e dispensatore di tutti i beni; rendiamo grazie a Colui che magnificò la sua misericordia su di Noi.
9. Ma il compito della Nostra missione non Ci pare di aver compiuto se, guardando a tutti i figli della Chiesa e dilatando gli spazi della carità, non estendessimo la più completa espiazione dei reati per i meriti di Nostro Signor Gesù Cristo. Perciò, col consiglio dei Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa, abbiamo stabilito di aprire i tesori delle indulgenze a tutti i cristiani, dovunque siano e a qualunque popolo appartengano, e di invitarli a partecipare alla comunione di questi beni spirituali, affinché, mentre si prepareranno al conseguimento di questi tesori, dando esempio di pietà e del dovuto ossequio alla Sede Apostolica, e si eserciteranno nelle opere prescritte, cancellino le macchie dei peccati e appaiano sempre più puri al cospetto di Gesù Cristo.
10. Perciò, per la misericordia di Dio onnipotente e forti dell’autorità dei beati Pietro e Paolo suoi apostoli e della suprema potestà di sciogliere e di legare che il Signore ha dato a Noi, per quanto indegni, a tutti e ai singoli cristiani dei due sessi esistenti in qualunque parte del mondo e che sono nella pace e nella obbedienza della Santa Sede, anche a coloro che già nello scorso anno vennero a Roma e qui, o altrove, per qualunque ragione questo Giubileo da noi concesso hanno conseguito, veramente pentiti e confessati e comunicati, che entro sei mesi dal giorno della pubblicazione di questa Bolla, da farsi in qualunque Diocesi, abbiano visitato devotamente la Chiesa cattedrale o le Chiese maggiori e altre tre Chiese della stessa città o località esistenti nel suburbio da designarsi dagli Ordinari del luogo o dai loro vicari, o altre Chiese da designarsi per loro mandato, almeno una volta al giorno per quindici giorni consecutivi o distanziati, sia naturali sia ecclesiastici, cioè dai primi vespri di un giorno fino al crepuscolo del giorno dopo e colà abbiano pregato per l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, per l’estirpazione degli eretici, per la concordia dei Principi cristiani e la salvezza del popolo cristiano, così da conseguire piena indulgenza dei loro peccati per una sola volta, come avessero visitato le quattro Basiliche o Chiese entro e fuori la città designata da Noi per conseguire il Giubileo, ed avessero espletato le altre pratiche necessarie ad hoc, concediamo e partecipiamo misericordiosamente l’indulgenza nel Signore.
11. I naviganti, poi, e i pellegrini, che dopo i mesi trascorsi si ritirano al proprio domicilio o in un luogo stabilito, facendo quanto sopraindicato, dopo aver visitato le chiese, cattedrale o maggiore, nelle diverse località, o la chiesa parrocchiale del loro domicilio, potranno conseguire la stessa indulgenza.
12. Così pure i Vescovi potranno favorire le monache, oblate o altre fanciulle o donne sia in clausura, sia in altre pie case o comunità, o anche anacoreti ed eremiti, o laici o ecclesiastici, secolari o regolari, in carcere o in schiavitù, o impediti da qualche infermità fisica o da qualsiasi altro motivo nell’eseguire le visite, purché con i criteri suddetti. Così pure ai fanciulli non ancora ammessi alla prima comunione si può concedere la dispensa dalla comunione; e a tutti e ai singoli, attraverso regolari, prelati o superiori o attraverso prudenti confessori si possono prescrivere altre opere di pietà o carità o religione in luogo delle visite o in luogo delle predette comunioni. Ai capitoli, alle congregrazioni, tanto di secolari che di religiosi, alle associazioni, alle confraternite o ai collegi di qualunque specie che visitano queste chiese processionalmente si possono ridurre le suddette visite secondo un prudente giudizio: parimenti concediamo l’indulgenza a tenore della presente.
13. Inoltre [concediamo l’indulgenza] alle stesse monache e alle loro novizie che per questo fine eleggano un qualunque confessore approvato dall’Ordinario del luogo nel quale si trovano i loro monasteri. A tutti gli altri, ai singoli cristiani di ambo i sessi, tanto laici che ecclesiastici, secolari e di qualunque ordine, congregazione ed istituto da nominare espressamente, concediamo permesso e facoltà di potersi eleggere a questo effetto qualunque prete confessore, sia secolare, sia d’ordine diverso, abilitato ad ascoltare le confessioni dei secolari dagli attuali Ordinari delle città, diocesi e territori dove saranno ricevute siffatte confessioni. Nello spazio del suddetto semestre, coloro che sinceramente e seriamente vogliono conseguire il presente Giubileo e hanno l’intenzione di lucrarlo e di fare tutto il necessario per lucrarlo, vadano da loro a confessarsi in foro conscientiae per essere assolti da ogni sentenza di scomunica, di sospensione e dalle altre sentenze ecclesiastiche e dalle censure a jure o ab homine comminate per qualsiasi causa o inflitte dall’Ordinario del luogo e riservate a Noi o alla Sede Apostolica, anche nei casi generali e riservati al Sommo Pontefice e alla Sede Apostolica in forma speciale e che non sono comprese nella più ampia concessione, nonché da tutti i peccati ed eccessi quanto vuoi gravi ed enormi riservati agli stessi Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, come si è detto prima: ad essi verrà imposta una pena salutare e ogni altra aggiunta de jure. Anche i voti giurati e riservati alla Sede Apostolica di castità, di religione ed obbligatori che furono accettati da un terzo, oppure in cui si tratta del danno di un terzo, nonché nelle penali che si chiamano preservative dal peccato (a meno che la futura commutazione sia giudicata tale che non raffreni dal fare peccati, come la precedente materia del voto) potranno essere commutati in altre opere pie e salutari. Ai penitenti insigniti di ordine sacro, anche regolari caduti in irregolarità occulta nell’esercizio dei compiti dell’ordine stesso, concediamo di poter dispensare.
14. Non intendiamo tuttavia con la presente lettera dispensare da qualunque irregolarità o pubblica o occulta, o ignota o nota e da qualunque incapacità o inabilità contratte in ogni modo, od attribuire altre facoltà oltre quelle esposte o ridare alla coscienza il pristino stato, né ad alcun confessore è data facoltà di assolvere il complice in qualunque peccato contro il sesto comandamento o il complice in ogni altro peccato secondo quanto il Nostro Predecessore di felice memoria Pio VI stabilì nel documento che inizia Sacramentum poenitentiae edito nel 1741, il 1¡ giugno, nell’anno 1¡ del suo pontificato. Egli ha stabilito che chi è scomunicato, sospeso, interdetto oppure è stato compreso nominativamente in qualche censura, se non ha fatto ammenda entro i sei mesi stabiliti e non si è messo d’accordo con le parti, se è necessario, in nessun modo ne è sciolto.
15. Se poi alcuni, dopo aver iniziato questo Giubileo con l’animo di conseguirlo, non sono riusciti a completare il numero delle visite perché l’adempimento delle opere prescritte è stato preceduto dalla morte, Noi volendo benignamente favorire la loro buona volontà, purché veramente pentiti e confessati e ristorati dalla sacra comunione, vogliamo siano partecipi delle indulgenze come se avessero visitato le chiese fissate nei giorni prescritti. Se qualcuno poi, dopo aver ottenuto in virtù delle presenti disposizioni l’assoluzione dalle censure o il mutamento dei voti, o le predette dispense quale serio e sincero proposito necessario ad ottenere il Giubileo, è disposto a fare le altre opere per lucrarlo, pur essendo egli non immune da colpa, tuttavia decretiamo e dichiariamo che le assoluzioni, le commutazioni e le dispense ottenute in tal modo siano pienamente valide.
16. Mandiamo la spiegazione di questo Nostro pensiero particolarmente a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, e agli altri Ordinari, Prelati del luogo dove esercitano l’ordinaria giurisdizione locale in mancanza di Vescovi e di Prelati, investiti di autorità, aventi pace e comunione con la Sede Apostolica in nome di Nostro Signore e del primo di tutti i pastori, Gesù Cristo. Li preghiamo di annunciare al popolo affidato alla loro cura e alla loro fede il gran bene che manifesta l’insondabile provvidenza di Dio e il sommo amore verso di Noi. Infatti, di fronte a così ampia possibilità di perdono, chi non ne usa, si penserà che la disprezza, e per questo sarà indegno che Dio gli usi misericordia. Pertanto è necessario che i Vescovi si diano da fare in quella cura, che è propria del loro ministero, a che i cristiani siano riconciliati con la penitenza con Dio, autore della salvezza, e convertano religiosamente la grazia del Giubileo a salute delle proprie anime.
17. Da ultimo, ciò che riguarda i Nostri carissimi figli in Cristo, l’imperatore eletto, i re e tutti i principi cattolici, gran parte dei quali significò a Noi il desiderio di volgere detto Giubileo a favore del loro regno. Ad essi la comunità cristiana tende le mani perché secondo l’autorità di cui sono investiti prestino ogni aiuto alla salvezza delle anime. Questo è il fine verso il quale s’indirizzano le Nostre attività apostoliche. Del resto, saggi quali sono, devono capire che i loro popoli si fondano sulla religione, come su un fondamento sicurissimo di obbedienza e fedeltà.
18. Vogliamo e decretiamo che la presente lettera sia valida ed efficace sotto ogni aspetto e che i suoi benefici effetti siano operanti ovunque essa sia stata pubblicata e mandata ad esecuzione, per tutti i cristiani fedeli alla Sede Apostolica e abitanti in qualsiasi luogo, o che ad esso si rechino in seguito a navigazione o cammino. Ciò, nonostante le regole severe delle indulgenze e gli editti universali, provinciali e sinodali, le costituzioni, le regole sia generali sia speciali sulle assoluzioni, le concessioni e le dispense, nonché il giuramento di certi ordini mendicanti e militari, di congregazioni e istituzioni corroborate da statuti, leggi, usi e consuetudini, e anche privilegi e indulti dove si proibisce di confessarsi fuori della propria religione.
Per questa volta ogni eccezione viene superata, e deroghiamo ad ogni eccezione. Vogliamo che alle copie della presente lettera, ancorché stampate, sottoscritte di pugno di qualche notaio pubblico e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti da tutti la stessa fede che si presterebbe alla presente se fosse esibita o mostrata.
19. Nessuno ardisca violare la Nostra pagina di estensione, di esortazione, di commissione, di concessione, di deroga, di decreto, di volontà, o contraddirla con temerario tentativo. Se taluno presumerà far questo, sappia che incorre nell’indignazione di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1775, il 25 dicembre, anno primo del Nostro Pontificato.