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Pio VI
Quo fluctu


1. Da quale pianto, da quale dolore siamo colpiti per la radicale distruzione della Religione Cristiana che in codeste terre, un tempo fiorentissime, la malizia di uomini funesti in breve ha compiuto, più volte significammo a Voi con lettere e argomenti certi. Per quanto era nelle Nostre possibilità, con l’aiuto della grazia di Dio ancora una volta abbiamo tentato di opporci al torrente di iniquità. Poiché, come abbiamo saputo recentemente, si è giunti al punto che non si può esercitare il culto divino, né si possono celebrare pubblicamente i misteri della Religione Cristiana né le cerimonie nell’ambito delle leggi della Chiesa, abbiamo ritenuto utile e proficuo per la Religione Cattolica trasferire parte del ministero apostolico affidato dall’alto alla Nostra umiltà, in modo che Voi, in così grande confusione delle cose nella quale non si possono assolutamente osservare i dettami della disciplina ecclesiastica, possiate in qualche misura provvedere provvisoriamente alle necessità e compiere ciò che ritenete più opportuno.

2. Pertanto Noi, volendo acconsentire alle vostre richieste, e soltanto per questa emergenza, volendo assolvere le vostre singole persone da ogni vincolo di scomunica, sospensione e interdetto e da altre censure ecclesiastiche, sentenze e pene, in qualunque modo e per qualunque causa irrogate, se per caso vi siete incorsi, Vi dichiariamo assolti: ciò anche per le suppliche di molti del vostro ordine che saldamente aderiscono a questa Cattedra apostolica di Pietro e, umilmente devoti a Noi, difendono strenuamente i diritti della Chiesa, concediamo alle vostre fraternità (sulla cui fede e sul cui zelo religioso molto confidiamo), perdurando le presenti calamità nel regno di Francia, a beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, fino a quando la necessità lo esiga e l’utilità della Chiesa lo richieda, secondo la prudenza che vi è stata data da Dio, la facoltà di consacrare gli olii santi con i presbiteri che potrete avere, anche fuori dal giorno della cena del Signore come è prescritto dai sacri canoni. Vi concediamo di promuovere e di conferire ai chierici i quattro ordini minori, qualora non li abbiano ancora ricevuti, in quattro giorni feriati o non feriati, o in un’unica soluzione, e successivamente i sacri ordini del suddiaconato, del diaconato e del presbiterato in tre domeniche o altri giorni festivi tuttavia non seguenti, ma sempre interponendo un certo intervallo da determinarsi secondo la vostra volontà, anche fuori del tempo stabilito per questo dal codice, senza rispettare gl’interstizi fissati dal Concilio Tridentino, senza che sia trascorso un anno, anche se non si sono esercitati in ciascuno dei sacri ordini suddetti prima di essere ammessi all’altro. Concediamo ai semplici sacerdoti di benedire i paramenti sacri, i tabernacoli per la custodia della santissima Eucaristia e altri strumenti necessari alla celebrazione del sacrosanto sacrificio della Messa; di consacrare calici e patene con il crisma benedetto da voi o da qualunque altro vescovo cattolico che abbia amicizia e comunione con la Sede Apostolica; di recuperare liberamente e lecitamente le Chiese profanate con acqua benedetta dal Vescovo e, in caso di necessità, anche con acqua non benedetta dal Vescovo; a tenore della presente, con autorità apostolica concediamo ampia facoltà.

3. Quanto sopra, nonostante le Costituzioni apostoliche emanate nei Concilii generali, provinciali e sinodali, o le speciali Costituzioni generali e le ordinazioni, e qualunque altra disposizione contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 30 maggio 1792, anno diciottesimo del Nostro Pontificato.


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