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Pio VI
Nuper pro


1. Poco tempo fa da parte della carissima figlia in Cristo Maria Francesca, regina fedelissima, fu denunciato a Noi che nei regni di Portogallo e degli Algarbi sottoposti al suo supremo dominio ci sono moltissime primogeniture e maggiorascati talmente gravati da pii oneri, che a stento, e neppure a stento, i beni ereditati bastano al pagamento. Desiderando quindi un opportuno rimedio, umilmente Ci supplicò che Ci degnassimo di provvedere opportunamente a quanto premesso e di indulgere con apostolica benevolenza.

2. Noi quindi, piegati da questa supplica, a voi, Fratelli Nostri, e ai delegati della Sede Apostolica con la presente concediamo, attribuiamo e diamo la facoltà, una volta tanto fuori dal Sinodo, di stabilire fino a qual punto sia tanto grave l’onere imposto, secondo i vari lasciti dei testatori, che non possa essere soddisfatto con i beni ereditati di qualunque maggiorascato, o primogenitura. Esaminata accuratamente la situazione, stabilirete secondo coscienza quanto possa tornare a maggior onore di Dio e ad utilità delle chiese.

3. Stabiliamo che la lettera presente sarà per sempre immutabile, valida ed efficace e che sortirà e manterrà i suoi effetti pieni e interi, favorirà coloro cui spetta e da questi sarà inderogabilmente rispettata.

4. Da parte di tutti i giudici si dovrà valutare e definire sulla scorta di quanto precede: si tratti dei giudici ordinari, degli uditori delegati per le cause del palazzo apostolico, dei Cardinali della Santa Romana Chiesa, anche legati "de latere", dei nunzi della Sede Apostolica e di quanti in qualsiasi modo sono forniti di facoltà di giudicare e d’interpretare. Privo di valore legale ed inefficace sarà ogni tentativo di modificare quanto sopra, sia che venga compiuto scientemente, sia per ignoranza da qualsiasi autorità.

5. [Ciò stabiliamo] nonostante le ultime volontà di qualunque testatore, che, come in premessa, modifichiamo sufficientemente ed espressamente; ciò, nonostante i provvedimenti apostolici, del Sinodo Tridentino e di tutti i concilii universali, provinciali, sinodali, generali o le costituzioni e le ordinazioni speciali, quand’anche rafforzati da giuramento, conferma apostolica e consuetudine; nonostante i privilegi concessi, le precedenti lettere apostoliche, le autorità di qualsiasi rango e forma, i provvedimenti derogatori ed altre clausole più efficaci, efficacissime, insolite, irrituali ed altri decreti in genere o specifici, e qualsiasi concessione contraria approvata e rinnovata.

A tutti questi provvedimenti e a ciascuno di essi, come fossero chiaramente e sufficientemente espressi parola per parola, con la presente specificamente deroghiamo, nonostante qualsiasi altra norma contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 6 marzo 1779, anno quinto del Nostro Pontificato.


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