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Giovanni Paolo II
Sapientia christiana
PROEMIO
I
La sapienza cristiana, che la Chiesa insegna per mandato divino, è di continuo incitamento ai fedeli, perché si sforzino di raccogliere le vicende e le attività umane in un'unica sintesi vitale insieme con i valori religiosi, sotto la cui direzione tutte le cose sono tra loro coordinate per la gloria di Dio e per l'integrale sviluppo dell'uomo, sviluppo che comprende i beni del corpo e quelli dello spirito (cfr. Gaudium et Spes, 43ss.: AAS 58 ).
Difatti, la missione dell'evangelizzazione, che è propria della Chiesa, esige non soltanto che il Vangelo sia predicato in fasce geografiche sempre più vaste ed a moltitudini umane sempre più grandi, ma che siano anche permeati della virtù dello stesso Vangelo i modi di pensare, i criteri di giudizio, le norme d'azione; in una parola, è necessario che tutta la cultura dell'uomo sia penetrata dal Vangelo.
L'ambiente culturale infatti, nel quale l'uomo vive, esercita un notevole influsso sul suo modo di pensare, e conseguentemente sul suo modo di agire; perciò il distacco tra fede e cultura costituisce un grave impedimento all'evangelizzazione, mentre al contrario la cultura informata da spirito cristiano è un valido strumento per la diffusione del Vangelo.
Inoltre il Vangelo di Cristo, che è diretto a tutti i popoli di ogni età e regione, non è legato in modo esclusivo ad alcuna cultura particolare, ma è capace di permeare tutte le culture, così da illuminarle con la luce della Rivelazione divina, e purificare e rinnovare in Cristo i costumi degli uomini.
E' questa la ragione per cui la Chiesa di Cristo cerca di portare la buona Novella a tutti i ceti dell'umanità, in modo da poter convertire la coscienza personale e quella collettiva degli uomini e penetrare con la luce del Vangelo le loro opere e le loro iniziative, tutta la loro vita, come pure l'intero contesto sociale, nel quale essi sono impegnati. In questo modo la Chiesa, promovendo anche l'umana civiltà, adempie la sua missione evangelizzatrice (cfr. Pauli VI Evangelii Nutiandi, 18; Gaudium et Spes, 58).
II
In quest'azione della Chiesa nei riguardi della cultura, particolare importanza hanno avuto ed hanno tuttora le Università Cattoliche, che, per loro natura, tendono ad «attuare una presenza, per così dire, pubblica, stabile ed universale del pensiero cristiano, in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore» (Gravissimum Educationis, 10).
Nella Chiesa, infatti - come ben ricorda il Mio Predecessore Pio XI, di felice memoria, nel proemio della Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» (Pii XI Deus Scientiarum Dominus, «Proemium») - sorsero, fin dalla sua prima età, i «didascaleia», con lo scopo di insegnare la sapienza cristiana, che avrebbe dovuto plasmare vita e costumi. A questi centri di cristiana sapienza attinsero la loro scienza i più illustri Padri e Dottori della Chiesa, i Maestri e gli Scrittori ecclesiastici.
Col passare dei secoli, grazie specialmente al solerte impegno dei Vescovi e dei monaci, furono fondate, vicino alle chiese cattedrali e ai conventi dei monaci, le scuole, le quali promovevano sia la dottrina ecclesiastica, sia la cultura profana, rendendole come un tutt'uno. Da tali scuole derivarono le Università, la gloriosa istituzione del Medioevo, la quale nella sua origine ebbe la Chiesa come madre liberalissima e protettrice.
Quando poi le Autorità civili, sollecite del bene comune, cominciarono a fondare ed a promuovere proprie Università, la Chiesa, conforme alla sua natura, non cessò di erigere e di favorire questi centri di sapienza e istituti di insegnamento, come dimostrano le non poche Università Cattoliche erette, anche in questi ultimi tempi, in quasi tutte le parti del mondo. Difatti la Chiesa, consapevole della sua Missione di salvezza a dimensione mondiale, fa di tutto per tenersi particolarmente vicini questi centri di istruzione superiore, e vuole che essi siano dappertutto fiorenti ed operino efficacemente per rendere presente e far progredire l'autentico messaggio di Cristo nel campo della cultura umana.
Perché le Università Cattoliche conseguissero meglio questo scopo, il Mio Predecessore Pio XII cercò di stimolare la loro mutua collaborazione, allorquando, con Breve Apostolico in data 27 luglio 1949, costituì formalmente la Federazione delle Università Cattoliche, «perché possa raccogliere gli Atenei che la Santa Sede ha essa stessa canonicamente eretto o erigerà in futuro nel mondo, oppure avrà esplicitamente riconosciuto come diretti secondo la norma dell'educazione cattolica e ad essa del tutto conformi» (AAS 42).
Perciò il Concilio Vaticano II non ha esitato ad affermare che «la Chiesa Cattolica segue con molta attenzione queste Scuole di grado superiore»; ed ha vivamente esortato perché le Università Cattoliche «siano sviluppate e convenientemente distribuite nelle diverse parti del mondo», e perché in esse «gli studenti siano formati come uomini veramente insigni del sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società ed a testimoniare la loro fede di fronte al mondo» (Gravissimum Educationis, 10). Sa bene, infatti, la Chiesa che «l'avvenire della società e della stessa Chiesa è intimamente connesso allo sviluppo intellettuale dei giovani che compiono gli studi superiori» (Ibid).
III
Non fa meraviglia, tuttavia, che tra le Università Cattoliche la Chiesa abbia promosso sempre con speciale impegno Le Facoltà e le Università Ecclesiastiche, cioè quelle che si occupano particolarmente della Rivelazione cristiana e di quelle discipline che ad essa sono connesse, e che perciò, più strettamente si ricollegano alla sua stessa missione evangelizzatrice.
A queste facoltà essa ha affidato, innanzitutto, l'ufficio di preparare con particolare cura i propri aspiranti al ministero sacerdotale, all'insegnamento delle scienze sacre, ai compiti più difficili dell'apostolato. E' ufficio, inoltre, di queste Facoltà «approfondire i diversi settori delle scienze sacre, in modo che si abbia una cognizione sempre più piena della sacra Rivelazione, sia meglio esplorato il patrimonio della sapienza cristiana, trasmesso dalle generazioni passate, sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non cristiani, e si risponda alle questioni emergenti dal progresso culturale» (Gravissimum Educationis, 11).
Difatti, le nuove scienze e i nuovi ritrovati pongono nuovi problemi, che interpellano le discipline sacre e le sollecitano a rispondere. E' necessario, quindi, che i cultori delle scienze sacre, mentre adempiono il loro dovere fondamentale di conseguire, mediante la ricerca teologica, una più profonda conoscenza della verità rivelata, si tengano in relazione con gli studiosi delle altre discipline, siano essi credenti o non credenti, e cerchino di ben intendere e valutare Le loro affermazioni, e di giudicarle alla luce della verità rivelata (cfr. Gaudium et Spes, 62).
Da questo assiduo contatto con la realtà stessa, anche i teologi sono incitati a ricercare il metodo più adatto per comunicare la dottrina agli uomini del proprio tempo, nella varietà delle culture; infatti, «una cosa è il deposito stesso della fede, ossia le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altra cosa è il modo con cui esse vengono formulate, conservando tuttavia lo stesso senso e Io stesso significato» (cfr. Ioannis XXIII Allocutio ad inchoandum Conc. Oecum. Vat. II; Gaudium et Spes, 62).
Tutto ciò sarà di grande utilità perché nel popolo di Dio la pratica religiosa e la dirittura morale procedano di pari passo col progresso della scienza e della tecnica, e perché nella cura pastorale i fedeli siano condotti gradatamente a una vita di fede più pura e più matura.
Le possibilità di un collegamento con la missione evangelizzatrice esiste anche nelle Facoltà di quelle scienze che, pur non avendo una particolare connessione con la Rivelazione cristiana, possono tuttavia giovare molto all'opera dell'evangelizzazione, e proprio sotto questo aspetto dalla Chiesa sono considerate e vengono erette come Facoltà ecclesiastiche, ed hanno quindi un rapporto del tutto particolare con la Sacra Gerarchia.
La Sede Apostolica, pertanto, per adempiere la sua missione, avverte chiaramente il suo diritto e dovere di erigere e promuovere Facoltà ecclesiastiche che da essa dipendano - sia come entità a sé stanti, sia inserite nelle Università - destinate agli ecclesiastici ed ai laici, e desidera vivamente che tutto il popolo di Dio, sotto la guida dei Pastori, collabori perché questi centri di sapienza contribuiscano efficacemente all'incremento della fede e della vita cristiana.
IV
Le Facoltà Ecclesiastiche - le quali sono ordinate al bene comune della Chiesa e costituiscono perciò qualcosa di prezioso per tutta la comunità ecclesiale - devono avere coscienza della propria importanza nella Chiesa e della partecipazione al suo ministero. Le Facoltà, poi, che più da vicino trattano della rivelazione cristiana, ricordino sempre il mandato che Cristo, Maestro supremo, ha dato alla Chiesa riguardo a questo ministero, con le parole: «Andate, dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28, 19-20). Da queste considerazioni deriva l'assoluta adesione che queste Facoltà devono avere a tutta la dottrina di Cristo, il cui custode e interprete autentico è sempre stato, nel corso dei secoli, il Magistero della Chiesa.
Le Conferenze Episcopali esistenti nelle singole nazioni o regioni abbiano sollecita cura di queste Facoltà, promuovano costantemente il loro progresso, insieme con la fedeltà alla dottrina della Chiesa, in modo che diano testimonianza a tutta la comunità dei fedeli di una piena dedizione al mandato di Cristo ora ricordato. Questa devono sempre renderla sia le Facoltà in quanto tali, sia tutti e singoli i membri che le costituiscono. Infatti le Università e Facoltà Ecclesiastiche sono istituite nella Chiesa per l'edificazione e il profitto dei cristiani, e questo esse devono tenere presente come costante criterio di tutta la loro attività.
In Particolare i Docenti, che hanno una maggiore responsabilità, in quanto esercitano Io speciale ministero della parola di Dio e sono per gli studenti maestri della fede, devono essere per loro e per tutti i cristiani testimoni viventi della verità evangelica e modelli di fedeltà alla Chiesa. Giova a questo proposito richiamare le gravi parole del Papa Paolo VI: «L'ufficio del Teologo deve essere esercitato per l'edificazione della comunità ecclesiale, affinche il popolo di Dio cresca nell'esperienza della fede» (Pauli VI Le transfert à Louvain-la-Neuve, ad Magnificum Rectorem Universitatis Catholicae Lovaniensis 13 sept. 1975; cfr. L'Osservatore Romano 22-23 sept. 1975; cfr. Ioannis Pauli PP. II Redemptor Hominis, 19).
V
Per raggiungere i propri scopi, occorre che le Facoltà Ecclesiastiche siano organizzate in modo da rispondere adeguatamente alle nuove esigenze del tempo presente; perciò, il Concilio stesso stabilì che le loro leggi dovessero essere oggetto di revisione (Gravissimum Educationis, 11).
Infatti, la Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» promulgata dal Mio Predecessore Pio XI in data 24 maggio 1931, a suo tempo contribuì notevolmente al rinnovamento degli studi ecclesiastici superiori; tuttavia, a causa delle nuove condizioni di vita, essa richiede opportuni adattamenti ed innovazioni.
In realtà, nel corso di quasi cinquant'anni, sono intervenuti grandi mutamenti, non soltanto nella società civile, ma anche nella stessa Chiesa. Si sono. verificati, infatti, importanti avvenimenti - come, in primo luogo, il Concilio Vaticano II - i quali hanno interessato sia la vita interna della Chiesa, sia i suoi rapporti con l'esterno, tanto con i cristiani di altre Chiese, quanto con i non cristiani e i non credenti, ed anche con quanti sono fautori di una civiltà più umana.
A ciò va aggiunto il fatto che alle scienze teologiche si rivolge sempre più l'attenzione non solo degli ecclesiastici, ma anche dei laici, i quali sempre più numerosi frequentano le scuole teologiche, che di conseguenza negli anni più recenti, si sono grandemente moltiplicate.
Infine, si sta affacciando una nuova mentalità che tocca la struttura stessa dell'Università e della Facoltà, sia civile che ecclesiastica, a causa del giusto desiderio di una vita universitaria aperta a maggiore partecipazione, desiderio da cui sono animati quanti in qualsiasi modo ne fanno parte.
Né va trascurata la grande evoluzione che si è avuta nei metodi pedagogici e didattici, i quali esigono nuovi criteri nell'ordinamento degli studi; come pure la più stretta connessione che sempre più si avverte tra le varie scienze e discipline, nonché il desiderio di una maggiore collaborazione nell'intero mondo universitario.
AI fine di soddisfare a queste nuove esigenze, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, in ottemperanza al mandato ricevuto dal Concilio, affrontò fin dall'anno 1967 la questione del rinnovamenti secondo la linea conciliare; ed in data 20 maggio 1968 furono da essa promulgate «Alcune Norme per la revisione della Costituzione Apostolica "Deus Scientiarum Dominus" circa gli studi accademici ecclesiastici », norme che durante questi anni hanno esercitato una benefica influenza.
VI
Ora occorre, però, completare e terminare l'opera con una nuova legge la quale - abrogando la Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» insieme con le annesse Norme applicative e con le Norme pubblicate il 20 maggio 1968 dalla stessa Sacra Congregazione - riprenda gli elementi che in quei documenti risultano ancora validi e stabilisca le nuove norme, secondo cui si possa sviluppare e completare il rinnovamento, già felicemente avviato.
A nessuno, certo, sfuggono le difficoltà che sembrano ostacolare la promulgazione di una nuova Costituzione Apostolica. C'è, anzitutto, il veloce «correre del tempo», che comporta mutamenti così rapidi da far apparire non attuabile la statuizione di qualcosa di definitivo e duraturo c'è, inoltre, la «diversità dei luoghi», che sembra esigere un tale pluralismo da far apparire quasi impossibile l'emanazione di norme comuni valevoli per il mondo intero.
Tuttavia, poiché in tutto il mondo esistono Facoltà Ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede, le quali conferiscono titoli accademici a nome della stessa Sede Apostolica, è necessario che sia rispettata una certa unità sostanziale, e che siano determinati chiaramente ed abbiano dappertutto valore i requisiti per il conseguimento dei gradi accademici.
Si deve procurare, invero, che siano stabilite per legge quelle cose che sono necessarie e che si prevede saranno abbastanza stabili e al tempo stesso, che sia lasciata una giusta libertà per poter introdurre negli Statui propri delle singole Facoltà ulteriori specificazioni, tenuto conto delle diverse circostanze locali e degli usi universitari vigenti in ciascuna regione. In questo modo, non è né impedito né coartato il legittimo progresso degli studi accademici, ma piuttosto esso è indirizzato sulla retta via, perché possa ottenere frutti più copiosi; insieme, però, nella legittima differenziazione delle Facoltà, apparirà a tutti chiara l'unità della Chiesa Cattolica anche in questi centri di istruzione superiore.
Pertanto, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dietro mandato del Mio Predecessore Paolo VI, ha consultato innanzitutto le stesse Università e Facoltà Ecclesiastiche, nonché i Dicasteri della Curia Romana ed altri enti a ciò interessati; successivamente, ha costituito una commissione di esperti, i quali, sotto la direzione della medesima Congregazione, hanno attentamente riveduto la legislazione relativa agli studi accademici ecclesiastici.
Dopo che tutto questo era stato felicemente portato a termine, Paolo VI già stava per promulgare la nuova Costituzione Apostolica, come ardentemente desiderava, quando ne sopravvenne la morte; e parimenti un inatteso decesso impedì a Giovanni Paolo I di compierne la promulgazione. Perciò Io, dopo averle nuovamente e diligentemente considerate, con la Mia autorità apostolica decreto e stabilisco le seguenti leggi e norme.
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
Titolo I
Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche
Art. 1. La Chiesa, per compiere la missione evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendano.
Art. 2. Nella presente Costituzione, Università e Facoltà Ecclesiastiche sono dette quelle che, canonicamente erette o approvate dalla Sede Apostolica, coltivano ed insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate, fruendo del diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede.
Art. 3. Le finalità delle Facoltà Ecclesiastiche sono:
§ 1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, ed anzitutto approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato, enucleate sistematicamente le verità in essa contenute, considerate alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture;
§ 2. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente, nei ministri della Chiesa;
§ 3. aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione.
Art. 4. E' compito delle Conferenze Episcopali interessarsi alacremente della vita e del progresso delle Università e Facoltà Ecclesiastiche a motivo della loro particolare importanza ecclesiale.
Art. 5. L'erezione o l'approvazione canonica delle Università e delle Facoltà Ecclesiastiche è riservata alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ad esse sovrintende a norma del diritto (cfr. Pauli VI Regimini Ecclesiae Universae, 78: AAS 59 [1967] 914).
Art. 6. Alle sole Università e Facoltà canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, ed ordinate a norma di questa Costituzione, compete il diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico salvo restando il diritto particolare della Pontificia Commissione Biblica (cfr. Pauli VI Sedula Cura: AAS 63 [1971] 665 ss.; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae: AAS 67 [1975] 153 ss).
Art. 7. Gli Statuti di ciascuna Università o Facoltà, da redigere a norma della presente Costituzione, devono essere approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 8. Le Facoltà Ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università.
Art. 9. § 1. Le Facoltà, che non sono state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico.
§ 2. I gradi accademici conferiti da queste Facoltà, per conseguire alcuni determinati effetti canonici, hanno bisogno del riconoscimento della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
§ 3. Per tale riconoscimento, da concedersi per motivi particolari gradi singoli, devono essere adempiute le condizioni stabilite dalla stessa Sacra Congregazione.
Art. 10. Per dare la dovuta esecuzione alla presente Costituzione si devono osservare le Norme applicative emanate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Titolo II
La Comunità Accademica ed il suo Governo
Art. 11. § 1. Poiché l'Università o la Facoltà costituisce in certo qual modo una comunità, tutte le persone che ne fanno parte, sia singolarmente prese che raccolte in consigli, devono sentirsi, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del bene della comunità medesima.
§ 2. Perciò, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell'ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati.
Art. 12. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Università o la Facoltà e così pure questa presso la Santa Sede, ne promuove la conservazione e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale.
Art. 13. § 1. Il Gran Cancelliere è il Prelato Ordinario da cui l'Università o la Facoltà dipendono giuridicamente, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente.
§ 2. Qualora le circostanze lo suggeriscano, si può avere anche un Vice Gran Cancelliere, la cui autorità deve essere determinata negli Statuti.
Art. 14. Se il Gran Cancelliere è diverso dall'Ordinario del luogo, si stabiliscano norme, in base alle quali ambedue possano adempiere al proprio compito in modo concorde.
Art. 15. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali, in primo luogo, il Rettore o il Preside, e il Decano. Sono Autorità collegiali i diversi Organi direttivi, o Consigli, sia di Università che di Facoltà.
Art. 16. Gli Statuti dell'Università o della Facoltà devono fissare con precisione i nomi e gli uffici delle Autorità accademiche, le modalità della loro designazione e la loro durata in carica, tenuto conto sia della natura canonica dell'Università o Facoltà, sia della prassi universitaria della propria regione.
Art. 17. Le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti di qualche Facoltà.
Art. 18. Il Rettore e il Preside sono nominati, o almeno confermati, dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 19. § 1. Gli Statuti stabiliscano in qual modo debbano collaborare tra loro le Autorità personali e quelle collegiali, di modo che, pur rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, le Autorità personali godano di quel potete che effettivamente conviene al loro ufficio.
§ 2. Ciò vale anzitutto per il Rettore, il quale ha il compito di dirigere l'intera Università e di promuoverne nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso.
Art. 20. § 1. Quando le Facoltà sono parte di un'Università Ecclesiastica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell'intera Università, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà che dell'Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro.
§ 2. Le esigenze canoniche delle Facoltà Ecclesiastiche devono essere salvaguardate anche quando queste sono inserite in un'Università non ecclesiastica.
Art. 21. Se la Facoltà è congiunta con un Seminario o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione della Facoltà siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario o del Collegio.
Titolo III
I Docenti
Art. 22. In ciascuna Facoltà deve esserci un numero di docenti, soprattutto stabili, che corrisponda all'importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti.
Art. 23. Devono esserci diversi ordini di docenti, da determinare negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella Facoltà, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione.
Art. 24. Gli Statuti devono precisare a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l'ufficio.
Art. 25. § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:
1· Si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità;
2· sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;
3· si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;
4· dimostri di possedere capacità pedagogica all'insegnamento.
§ 2. Questi requisiti per l'assunzione dei docenti stabili debbono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.
§ 3. I requisiti scientifici per la cooptazione dei docenti in vigore nella prassi universitaria della regione dovranno essere tenuti opportunamente in conto.
Art, 26. § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà Ecclesiastica.
§ 2. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare del Romano Pontefice (cfr. Lumen Gentium, 25: AAS 57 [1965] 29-31).
Art. 27. § 1. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa, Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.
§ 2. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del «nulla osta» della Santa Sede.
Art. 28. La promozione agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà.
Art. 29. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo che è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti.
Art, 30. Gli Statuti devono determinare:
a) quando ed a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio;
b) per quali motivi e con quale proceduta essi possano essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale.
Titolo IV
Gli Studenti
Art. 31. Le Facoltà Ecclesiastiche sono aperte a tutti coloro che, sia ecclesiastici sia laici, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti.
Art. 32. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà per il conseguimento dei gradi accademici, deve presentare il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova.
§ 2. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti gli altri eventuali requisiti, oltre a quello stabilito al § 1, necessari per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne.
Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà.
Art. 34. Gli Statuti devono definire in qual modo gli studenti, sia singolarmente presi che associati, partecipino alla vita della comunità universitaria in quelle cose, nelle quali essi possono contribuire al bene comune della Facoltà o dell'Università.
Art. 35. Gli Statuii devono parimenti determinare in qual modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o esserne privati, o essere addirittura esclusi dalla Facoltà, così che si provveda opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che della Facoltà od Università, come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale.
Titolo V
Gli Officiali ed il Personale Ausiliario
Art. 36. § 1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Università della Facoltà le Autorità siano coadiuvate da Officiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.
§ 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo.
Art. 37. Vi sia pure il Personale Ausiliario, addetto alla vigilanza, alla tutela dell'ordine ed alle altre incombenze, secondo le esigenze dell'Università o della Facoltà.
Titolo VI
L'Ordinamento degli Studi
Art. 38. § 1. Nel predisporre l'ordinamento degli studi si osservino diligentemente i principi e le norme, che secondo la diversità della materia sono contenute nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II; si tenga, però, conto nello stesso tempo delle acquisizioni sicure, che derivano dal progresso scientifico e che contribuiscono peculiarmente a risolvere le questioni oggi in discussione.
§ 2. Nelle singole Facoltà si adotti il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze. Si applichino pure opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi.
Art. 39. § 1. A norma del Concilio Vaticano II, in base all'indole propria delle singole Facoltà:
1· sia riconosciuta una giusta libertà (cfr. Gaudium et Spes, 59: AAS 58 [1966] 1080) di ricerca e di insegnamento perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;
2· al tempo stesso appaia:
a) che la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così com'essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa
b) che parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.
§ 2. Perciò, in materia tanto importante e delicata, si deve procedere con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerarietà, soprattutto nell'insegnamento; si devono, inoltre, armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.
Art. 40. In ogni Facoltà si ordini convenientemente il curricolo degli studi attraverso diversi gradi o cicli, da adattare secondo le esigenze della materia, così che solitamente:
a) dapprima sia data una informazione generale, mediante l'esposizione coordinata di tutte le discipline insieme con l'introduzione all'uso del metodo scientifico;
b) successivamente si intraprenda lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente si esercitino più compiutamente gli studenti nell'uso del metodo della ricerca scientifica;
c) infine si attivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza.
Art. 41. § 1. Si determinino le discipline che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine specifico della Facoltà, e quelle che, in diverso modo, servono al raggiungimento di tale fine, così da classificarle opportunamente.
§ 2. - Nelle singole Facoltà le discipline siano ordinate in modo tale da formare un corpo organico, servire alla solida ed armonica formazione degli studenti, rendere più facile la mutua collaborazione dei docenti.
Art. 42. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che gli Statuti provvederanno a determinare.
Art. 43. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti.
Art. 44. Gli Statuti della Facoltà definiscano quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti, sia per iscritto sia oralmente, alla fine del semestre o dell'anno, e soprattutto del ciclo perché sia possibile verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà ed al conseguimento dei gradi accademici.
Art. 45. Gli Statuti devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Titolo VII
I Gradi Accademici
Art. 46. § 1. Al termine dei singoli cicli del curricolo degli studi, può essere conferito un conveniente grado accademico, che deve essere stabilito per le singole Facoltà, tenuto conto sia della durata del ciclo, sia delle discipline in esso insegnate.
§ 2. Perciò, negli Statuti delle singole Facoltà devono essere determinati con cura, secondo le norme comuni e particolari della presenti Costituzione, tutti i gradi che siano conferiti ed a quali condizioni.
Art. 47. § 1. I gradi accademici, che si conferiscono in una Facoltà Ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza, il Dottorato.
§ 2. A questi gradi possono essere aggiunte peculiari qualificazioni, secondo la diversità delle Facoltà e l'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà.
Art. 48. I gradi accademici, negli Statuti delle singole Facoltà, possono essere espressi anche con altri nomi, tenuto conto della prassi universitaria della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra le Facoltà Ecclesiastiche della stessa regione.
Art. 49. § 1. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dagli Statuti, e superato i relativi esami o esperimenti.
§ 2. Nessuno sia ammesso al Dottorato, se non abbia conseguito la Licenza.
§ 3. Per conseguire il Dottorato si richiede inoltre una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente. pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata.
Art. 50. § 1. Il Dottorato è il grado accademico, che abilita all'insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale fine; la Licenza è il grado accademico che abilita all'insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola equivalente ed è perciò richiesto a tale fine.
§ 2. I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Art. 51. Il Dottorato «ad honorem» può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali, acquistati nel promuovere le scienze ecclesiastiche.
Titolo VIII
I Sussidi Didattici
Art. 52. Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, in ciascuna Università o Facoltà deve esserci una biblioteca adeguata, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi.
Art. 53. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma di denaro, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, antichi e recenti, e delle principali riviste, così che essa possa efficacemente servire tanto all'approfondimento e all'insegnamento delle discipline, quanto al loro apprendimento, come anche alle esercitazioni e ai seminari.
Art. 54. Alla biblioteca deve essere preposto un esperto in materia, il quale sarà aiutato da un adeguato Consiglio e parteciperà in modo opportuno ai Consigli dell'Università o Facoltà.
Art. 55. § 1. La Facoltà deve disporre, altresì, dei sussidi tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica.
§ 2. In rapporto alla particolare natura e finalità dell'Università o della Facoltà, vi siano pure istituti di ricerca e laboratori scientifici, con anche altri sussidi necessari al raggiungimento del fine, che è suo proprio.
Titolo IX
L'Amministrazione Economica
Art. 56. L'Università o la Facoltà deve disporre dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Dev'essere esattamente compilato il quadro dello stato patrimoniale e dei diritti di proprietà.
Art. 57. Gli Statuti determinino, secondo le norme della retta economia, la funzione dell'Economo, come anche le competenze del Rettore o del Preside e dei Consigli nella gestione economica dell'Università o della Facoltà, così che sia assicurata una sana amministrazione.
Art. 58. Ai docenti, agli officiali ed al personale ausiliario sia corrisposta una congrua retribuzione, tenuto conto delle consuetudini vigenti nella regione, anche in rapporto alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.
Art. 59. Gli Statuti parimenti determinino le norme generali circa i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Università o della Facoltà, mediante il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e i diplomi.
Titolo X
La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà
Art. 60. § 1. Deve essere curata con diligenza la cosiddetta pianificazione, al fine di provvedere sia alla conservazione ed al progresso delle Università e delle Facoltà, sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti della terra.
§ 2. Per attuare quest'opera la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica sarà aiutata dai suggerimenti delle Conferenze Episcopali e da una Commissione di esperti.
Art. 61. L'erezione o l'approvazione di una nuova Università o Facoltà viene decisa dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando si abbiano tutti i requisiti, sentito anche il parere dell'Ordinario del luogo, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine.
Art. 62. § 1. L'erezione di un Istituto ad una Facoltà per il conseguimento del Baccalaureato, viene decretata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.
§ 2. E' vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra Teologia.
Art 63. L'aggregazione e l'incorporazione di un Istituto ad una Facoltà, per il conseguimento anche di gradi accademici superiori, sono decretate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.
Art. 64. La collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, deve essere diligentemente curata. Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei docenti e la migliore formazione degli studenti, come pure per sviluppare, quella che vien detta solitamente «interdisciplinarità» e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le varie Facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.
PARTE SECONDA
NORME SPECIALI
Art. 65. Oltre le norme comuni a tutte le Facoltà Ecclesiastiche stabilite nella prima parte di questa Costituzione, sono qui proposte norme speciali per alcune Facoltà, attesa la loro particolare natura ed importanza nella Chiesa.
Titolo I
La Facoltà di Sacra Teologia
Art. 66. La Facoltà di Sacra Teologia ha lo scopo di approfondire e di trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e quello, ancora, di ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione.
Art. 67. § 1. Lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l'anima della Sacra Teologia, la quale si basa, come su un perenne fondamento, sulla Parola scritta di Dio insieme con la viva Tradizione (cfr. Dei Verbum, 24: AAS 58 [1966] 827).
§ 2. Le singole discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna ed in connessione con le altre discipline, anche filosofiche, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia così annunciato con maggiore efficacia al Popolo di Dio ed a tutte le genti.
Art. 68. § 1. La Verità rivelata deve essere considerata anche in connessione con le acquisizioni scientifiche dell'età che si evolve, perché si comprenda chiaramente «come la fede e la ragione si incontrino nell'unica verità» (Gravissimum Educationis, 10: AAS 58 [1966] 737), e la sua esposizione sia tale che, senza mutamento della verità, si adattata alla natura e all'indole di ciascuna cultura, tenendo conto particolarmente della filosofia e della sapienza dei popoli, esclusa tuttavia qualsiasi forma di sincretismo e di falso particolarismo (cfr. Ad Gentes, 22: AAS 58 [1966] 973 ss).
§ 2. Devono essere ricercati, scelti ed assunti con cura i valori positivi che si trovano nella varie filosofie e culture; tuttavia, non sono da accettare sistemi e metodi, che non si possono conciliare con la fede cristiana.
Art. 69. Le questioni ecumeniche devono essere accuratamente trattate, secondo le norme emanate dalla competente Autorità Ecclesiastica (cfr. Directorium ad ea quae a Conc. Vat. II de re oecumenica promulgata sunt exsequenda, Pars altera: AAS 62 [1970] 705 ss): anche le relazioni con le religioni non cristiane sono da considerare con attenzione, e saranno esaminati con scrupolosa diligenza i problemi che scaturiscono dall'ateismo contemporaneo.
Art. 70. Nello studio e nell'insegnamento della dottrina cattolica deve sempre aver rilievo la fedeltà al Magistero della Chiesa. Nell'adempiere l'ufficio didattico, specialmente nel ciclo istituzionale, siano anzitutto impartiti quegli insegnamenti, che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, siano modestamente proposte come tali.
Art. 71. Nell'insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano lI (cfr. praesertim Dei Verbum: AAS 58 [1966] 817 ss; Optatam Totius: AAS 58 [1966] 713 ss), come pure nei più recenti documenti della Sede Apostolica (cfr. praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974] 673 ss; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Literas: «De institutione theologica» [22 febr. 1976]; «De institutione canonistica» [1 mart. 1975]; «De institutione philosophica» [20 ian. 1972]), in quanto essi riguardano anche gli studi accademici.
Art. 72. Il curricolo degli studi della Facoltà di Sacra Teologia comprende:
a) il primo ciclo, istituzionale, che si protrae per un quinquennio o dieci semestri, oppure per un triennio, se prima di esso è richiesto il biennio di filosofia.
Oltre ad una solida formazione filosofica, il cui studio è necessariamente propedeutico alla teologia, le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.
Il ciclo si conclude col grado accademico di Baccalaureato o di un altro conveniente, da precisarsi negli Statuti della Facoltà;
b) il secondo ciclo, di specializzazione, che si protrae per un biennio o quattro semestri.
In esso sono insegnate discipline speciali, secondo la diversa indole della specializzazione, e si tengono seminari ed esercitazioni per acquistare l'esercizio della ricerca scientifica.
Il ciclo si conclude col grado accademico di Licenza specializzata;
c) il terzo ciclo nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale.
Il ciclo si conclude col grado accademico di Dottorato.
Art. 73. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà di Sacra Teologia, è necessario che abbia compiuto gli studi prerequisiti; a norma dell'art. 32 di questa Costituzione.
§ 2. Laddove il primo ciclo della Facoltà è triennale, lo studente deve presentare l'attestato del biennio filosofico, regolarmente compiuto presso una Facoltà Filosofica o un Istituto approvati.
Art. 74. § 1. E' peculiare compito della Facoltà di Sacra Teologia di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato, o si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici.
§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi; può, anzi, essere opportunamente istituito dalla stessa Facoltà, per completare la formazione pastorale, l' «Anno pastorale», il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale Diploma.
Titolo II
La Facoltà di Diritto Canonico
Art. 75. La Facoltà di Diritto Canonico, Latino o Orientale, ha lo scopo di coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica, e istruire a fondo nelle medesime gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all'insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici.
Art. 76. Il curricolo degli studi nella Facoltà di Diritto Canonico comprende:
a) il primo ciclo, da protrarsi almeno per un anno o due semestri, durante il quale lo studio è dedicato alle istituzioni generali del Diritto Canonico ed a quelle discipline che sono richieste per una formazione giuridica superiore;
b) il secondo ciclo, da protrarsi per un biennio o quattro semestri, e che è dedicato allo studio approfondito dell'intero Codice di Diritto Canonico, unitamente allo studio delle discipline affini;
c) il terzo ciclo, da protrarsi almeno per un anno o due semestri; durante il quale si perfeziona la formazione giuridica e si elabora la dissertazione dottorale.
Art. 77. § 1. Riguardo alle discipline prescritte nel primo ciclo, la Facoltà può avvalersi di corsi tenuti in altre Facoltà, che siano da essa stessa riconosciuti come rispondenti alle proprie esigenze.
§ 2. Il secondo ciclo si conclude con la Licenza, e il terzo con il Dottorato.
§ 3. Gli Statuti della Facoltà devono definire, i particolari requisiti per il conseguimento dei singoli gradi accademici, tenuto conto delle prescrizioni della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 78. Per l'iscrizione alla Facoltà di Diritto Canonico, è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'att. 32 di questa Costituzione.
Titolo III
La Facoltà di Filosofia
Art. 79. § 1. La Facoltà ecclesiastica di Filosofia ha lo scopo di investigare metodicamente i problemi filosofici e, basandosi sul patrimonio filosofico perennemente valido (cfr. Optatam Totius, 15: AAS 58 [1966] 722), di ricercare la loro soluzione alla luce naturale della ragione, e di dimostrate, inoltre, la loro coerenza con visione cristiana del mondo, dell'uomo e di Dio, mettendo in giusta evidenza le relazioni della filosofia con la teologia.
§ 2, Essa poi si propone di istruire gli studenti, in modo da renderli idonei all'insegnamento ed a svolgere altre congrue attività intellettuali, nonché a promuovere la cultura cristiana ed a stabilire un fruttuoso dialogo con gli uomini del loro tempo.
Art. 80. Nell'insegnamento della filosofia si devono osservare le norme che la riguardano, e che sono contenute nei documenti del Concilio Vaticano II (cfr. praesertim Optatam Totius: AAS 58 [1966] 713 ss; Gravissimum Educationis: AAS 58 [1966] 728 ss), nonché nei più recenti documenti della Santa Sede (cfr. praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974] 673 ss.; Sacrae Congr. Pro Institutione Catholica Litteras de institutione philosophica [20 ian. 1972]), in quanto si riferiscono anche agli studi accademici.
Art. 81. Il curricolo degli studi della Facoltà di Filosofia comprende:
a) il primo ciclo, istituzionale, durante il quale per un biennio o quattro semestri, si fa un'organica esposizione delle varie parti della filosofia, che trattano del mondo, dell'uomo e di Dio, come pure della storia della filosofia, unitamente all'introduzione al metodo della ricerca scientifica;
b) il secondo ciclo, o di iniziata specializzazione, durante il quale, per un biennio o quattro semestri, mediante speciali discipline e seminari, si imposta una più profonda riflessione filosofica in qualche settore della filosofia;
c) il terzo ciclo, nel quale, per un congruo periodo di tempo, si promuove la maturità filosofica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale.
Art. 82. Il primo ciclo si conclude col Baccalaureato, il secondo con la Licenza specializzata, il terzo col Dottorato.
Art. 83. Per l'iscrizione alla Facoltà di Filosofia, è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'art. 32 di questa Costituzione.
Titolo IV
Altre Facoltà
Art. 84. Oltre alle Facoltà di Sacra Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà Ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette, attese le necessità della Chiesa per ottenere particolari scopi, quali sono:
a) un'approfondita indagine in alcune discipline di maggiore importanza tra le discipline teologiche, giuridiche, filosofiche;
b) la promozione di altre scienze, in primo luogo delle scienze umane, che siano più strettamente connesse con le discipline teologiche o con l'opera dell'evangelizzazione;
c) lo studio approfondito delle lettere, che in modo speciale aiutino sia a comprendere meglio la Rivelazione cristiana, sia a svolgere con maggiore efficacia l'opera dell'evangelizzazione;
d) infine, una più accurata preparazione sia degli ecclesiastici che dei laici, per assolvere degnamente alcuni speciali incarichi d'apostolato.
Art. 85. Per ottenere gli scopi esposti nel precedente articolo, sono già erette ed abilitate a conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede, le seguenti Facoltà, o Istituti «ad instar Facultatis»:
Art. 86. Sarà compito della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica emanare, secondo l'opportunità, speciali norme per queste Facoltà o Istituti, come è stato fatto ai Titoli precedenti per le Facoltà di Sacra Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia.
Art. 87. Anche le Facoltà e gli Istituti, per i quali non sono ancora state emanate norme speciali, devono redigere i propri Statuti, che siano conformi alle norme comuni stabilite nella prima Parte di questa Costituzione, e tengano conto della particolare natura e finalità loro proprie.
NORME TRANSITORIE
Art. 88. La presente Costituzione andrà in vigore il primo giorno dell'anno accademico 1980-1981, o dell'anno accademico 1981, secondo il Calendario scolastico delle varie regioni.
Art. 89. Le singole Università o Facoltà devono presentare i propri Statuti, riveduti secondo questa Costituzione, alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica anteriormente al 1· gennaio 1981; in caso contrario, resta sospeso «ipso facto» il loro diritto di conferire i gradi accademici.
Art. 90. Nelle singole Facoltà gli studi devono essere ordinati in modo che gli studenti possano conseguire i gradi accademici secondo le norme di questa Costituzione, non appena la Costituzione stessa andrà in vigore, salvi i diritti da essi precedentemente acquisiti.
Art. 91. Gli Statuti dovranno essere approvati «ad experimentum» così che, entro tre anni dall'approvazione, possano essere perfezionati al fine di ottenere l'approvazione definitiva.
Art. 92. Le Facoltà, che hanno un legame giuridico con l'Autorità civile, potranno avvalersi di un più lungo periodo di tempo per rivedere gli Statuti, con l'approvazione della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 93. Sarà compito della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando col passare del tempo le circostanze lo richiederanno, proporre i cambiamenti da introdurre in questa Costituzione, affinché la Costituzione medesima sia di continuo adattata alle nuove esigenze delle Facoltà Ecclesiastiche.
Art. 94. Sono abrogate le leggi o le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Costituzione, siano esse universali o particolari, anche se degne di specialissima e individuale menzione. Parimenti, sono del tutto abrogati i privilegi concessi sino ad oggi dalla Santa Sede a persone sia fisiche che morali, e che siano in contrasto con le prescrizioni di questa stessa Costituzione.
Voglio infine, che questa Costituzione sia sempre stabile, valida ed efficace, ottenga pienamente ed integralmente i suoi effetii, e sia coscienziosamente osservata da tutti coloro a cui essa si riferisce, nonostante qualsiasi disposizione in contrario. Se qualcuno poi, scientemente o a sua insaputa, agirà in maniera diversa da quanto è stato deciso, ordino che ciò sia considerato del tutto privo di qualsiasi valore.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 aprile 1979, Solennità della Risurrezione di N. S. Gesù Cristo, anno primo del Pontificato.
NORME APPLICATIVE
DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA PER LA FEDELE
ESECUZIONE DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA
SAPIENTIA
CHRISTIANA
La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, a norma dell'art. 10 della Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana», presenta alle Università e alle Facoltà Ecclesiastiche le Norme Applicative che seguono, prescrivendo che siano fedelmente osservate.
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
Titolo I
Natura e Finalità delle Università e Facoltà
Ecclesiastiche
(Cost. Apost., Artt. 1-10)
Art. 1. Col nome di Università o di Facoltà si intendono anche quegli Atenei, Istituti o altri Centri Accademici, che siano stati canonicamente eretti od approvati dalla Santa Sede, col diritto di conferire i gradi accademici per autorità della medesima.
Art. 2. Allo scopo di favorire l'indagine scientifica sono grandemente raccomandati i centri speciali di ricerca, le riviste e le collezioni scientifiche, come anche i congressi scientifici.
Art. 3. I compiti, ai quali gli studenti si preparano, possono essere propriamente scientifici, come la ricerca e l'insegnamento, oppure piuttosto pastorali. Di questa diversità va tenuto conto nell'ordinamento del curricolo degli studi e nella determinazione dei gradi accademici, salva sempre la scientificità della loro indole.
Art. 4. La partecipazione attiva al ministero dell'evangelizzazione riguarda l'azione della Chiesa nella pastorale, nell'ecumenismo e nelle Missioni, ed è diretta in primo luogo all'approfondimento, alla difesa ed alla diffusione della fede; si estende poi all'intero contesto della cultura e della società umana.
Art. 5. Le Conferenze Episcopali, anche in questo unite alla Santa Sede, vivamente interessandosi delle Università e Facoltà:
1· insieme con i Gran Cancellieri favoriscano il loro progresso e, salva l'autonomia della scienza, conforme al Concilio Vaticano II, siano particolarmente sollecite della loro condizione scientifica ed ecclesiale;
2· riguardo ai problemi comuni occorrenti nell'ambito della propria regione, aiutino, ispirino e coordino la loro attività;
3· ne procurino l'esistenza in numero corrispondente alle necessità della Chiesa ed al progresso culturale della propria regione;
4· per fare questo, costituiscano nel proprio seno una speciale Commissione, aiutata da un Comitato di periti.
Art. 6. Nella preparazione degli Statuti e dell'organizzazione degli studi si tengano presenti le Norme contenute nell'Appendice I di queste Norme Applicative.
Art. 7. § 1. Il valore canonico di un grado accademico significa che quel grado - abilita ad assumere gli uffici ecclesiastici, per i quali esso è richiesto; ciò vale in particolar modo per l'insegnamento delle scienze sacre nelle Facoltà, nei Seminari maggiori e nelle Scuole equipollenti.
§ 2. Le condizioni da soddisfare per il riconoscimento dei singoli gradi, di cui all'art. 9 della Costituzione, oltre il consenso dell'Autorità Ecclesiastica locale o regionale, riguarderanno in primo luogo il collegio dei docenti, il piano degli studi ed i sussidi scientifici.
§ 3. I gradi riconosciuti soltanto per alcuni effetti canonici non devono mai essere completamente equiparati ai gradi canonici.
Titolo II
La Comunità Accademica ed il suo Governo
(Cost. Apost.,
artt. 11-21)
Art. 8. Al Gran Cancelliere spetta di:
1· far progredire costantemente l'Università o la Facoltà; promuoverne l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente gli Statuti e le norme dettate dalla Santa Sede;
2· favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica;
3· proporre alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi sia di chi deve esser nominato o confermato Rettore o Preside, sia dei docenti per i quali deve esser chiesto il «nulla-osta».
4· ricevere la professione di fede del Rettore o del Preside;
5· conferire o revocare l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai docenti, secondo le norme della Costituzione;
6· informare la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica dell'Università o della Facoltà.
Art. 9. Qualora l'Università o la Facoltà dipenda da un'autorità collegiale (ad es. dalla Conferenza Episcopale), sia designato uno dei suoi componenti ad esercitare l'ufficio di Gran Cancelliere.
Art. 10. L'Ordinario del luogo, che non sia Gran Cancelliere, avendo egli la responsabilità della vita pastorale nella sua diocesi, qualora venga a conoscenza che nell'Università o Facoltà si verificano fatti contrari alla dottrina, alla Morale o alla disciplina ecclesiastica, deve avvertire il Gran Cancelliere, perché provveda; se il Gran Cancelliere non provvede, egli è libero di ricorrere alla Santa Sede, salvo l'obbligo di provvedere direttamente egli stesso nei casi più gravi od urgenti, che costituiscano un pericolo per la propria diocesi.
Art. 11. Quanto è stabilito all'art. 19 della Costituzione, dev'essere precisato negli Statuti dalle singole Facoltà, attribuendo, secondo i casi maggior peso al governo collegiale o a quello personale, purché siano conservate ambedue le modalità, tenuto conto della prassi delle Università della regione in cui si trova la Facoltà, o dell'Istituto religioso al quale la Facoltà stessa appartenga.
Art. 12. Oltre al Consiglio di Università (Senato Accademico) ed al Consiglio di Facoltà - che esistono dappertutto, anche se con nomi diversi - gli Statuti possono opportunamente costituire anche altri speciali Consigli o Commissioni per la direzione e promozione dei settori scientifico, pedagogico, disciplinare, economico, ecc.
Art. 13. § 1. Secondo la Costituzione, Rettore è colui che sta a capo dell'Università; Preside, colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltà «sui iuris»; Decano, colui che sta a capo di una Facoltà facente parte di un'Università.
§ 2. Negli Statuti va fissata la durata delle cariche (ad es. per un triennio), ed in qual modo e per quante volte sia possibile la conferma nelle stesse.
Art. 14. All'ufficio di Rettore o di Preside compete di:
1· dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
2· rappresentare l'Università, l'Istituto o Facoltà «sui iuris»
3· convocare i Consigli di Università, di Istituto o Facoltà «sui iuris», e presiederli a norma degli Statuti;
4· sorvegliare l'amministrazione economica;
5· riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
6· inviare ogni anno alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Sacra Congregazione.
Art. 15. Al Decano di Facoltà spetta di:
1· promuovere e coordinare tutta l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;
2· convocare il Consiglio di Facoltà e presiederlo;
3· ammettere o dimettere, a nome del Rettore, gli studenti, a norma degli Statuti;
4· riferire al Rettore ciò che vien fatto o proposto dalla Facoltà;
5· dare esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori.
Titolo III
I Docenti
(Cost. Apost., artt. 22-30)
Art. 16. § 1. I Docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa assunti e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari; possono aversene utilmente anche altri, secondo la prassi universitaria.
§ 2. Oltre ai Docenti. stabili, se ne danno solitamente altri, variamente designati, in primo luogo gli invitati da altre Facoltà.
§ 3. E' infine opportuna, per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, la presenza di Assistenti, i quali devono possedere un titolo conveniente.
Art. 17. Per congruo Dottorato s'intende quello che concerne la disciplina da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il Dottorato deve essere un grado canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente almeno la Licenza canonica.
Art. 18. Ai Docenti acattolici, cooptati secondo le norme della competente Autorità Ecclesiastica (cfr. Directorium ad ea quae a Conc. Vat. II de re oecumenica promulgata sunt exsequenda, Pars altera: AAS 62 [1970] 705 ss), l'autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere.
Art. 19. § 1. Gli Statuti devono stabilire quando viene conferito l'ufficio stabile, e ciò in rapporto alla dichiarazione di «nulla-osta» da ottenere a norma dell'art. 27 della Costituzione.
§ 2. Il «nulla-osta» della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non esiste alcun impedimento alla nomina proposta. Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere, il quale ascolterà su ciò il Docente.
§ 3. Se particolari circostanze di tempo o di luogo impediscono di chiedere il «nulla-osta» alla Santa Sede, il Gran Cancelliere si metta in contatto con la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica al fine di trovare una soluzione opportuna.
§ 4. Le Facoltà, che si trovano sotto un particolare regime concordatario, seguano le norme in esso stabilite.
Art. 20. Lo spazio di tempo necessario per una promozione, che deve essere almeno di un triennio, sia fissato negli Statuti.
Art. 21. § 1. I Docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnino a collaborare fra di loro. Si raccomanda la collaborazione anche con i Docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate.
§ 2. Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà.
Art. 22. § 1. Sia definito con cura negli Statuti il modo di procedere nei casi di sospensione o di allontanamento del Docente, specialmente per cause riguardanti la dottrina.
§ 2. Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Rettore, o il Preside o il Decano, ed il Docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Università o della Facoltà. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte dell'Università, o della Facoltà, o a queste esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno. Resta comunque aperta la possibilità del ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso, avendo cura di sempre assicurare al Docente la facoltà di esporre e di difendere la propria causa.
§ 3. Tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda «ad tempus» il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.
Art. 23. I Sacerdoti diocesani ed i Religiosi e loro equiparati, per diventare docenti in una Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Titolo IV
Gli Studenti
(Cost. Apost., artt. 31-35)
Art. 24. § 1. Il regolare attestato disposto dall'art. 31 della Costituzione:
1· circa la condotta morale, per gli ecclesiastici ed i seminaristi, è rilasciato dall'Ordinario o dal suo delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica;
2· circa gli studi prerequisiti, è il titolo di studio, richiesto a norma dell'art. 32 della Costituzione.
§ 2. Poiché differiscono tra di loro gli studi richiesti nelle diverse nazioni per l'ingresso all'Università, la Facoltà ha il diritto ed il dovere di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà stessa.
§ 3. Nelle Facoltà di scienze sacre è richiesta una congrua conoscenza della lingua latina, affinché gli studenti possano comprendere ed usare le fonti di tali scienze ed i documenti della Chiesa (cfr. Optatam Totius, 13: AAS 58 [1966] 721; Pauli VI Romani Sermonis: AAS 68 [1976] 481 ss).
§ 4. Se una disciplina non è stata insegnata, oppure lo è stata in modo insufficiente, la Facoltà esiga che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame.
Art. 25. § 1. Oltre agli studenti ordinari, quelli cioè che tendono al conseguimento dei gradi accademici, possono essere ammessi a frequentare i corsi, secondo le norme stabilite negli Statuti anche studenti straordinari.
§ 2. Lo studente può iscriversi come ordinario ad una sola Facoltà.
Art. 26. Il passaggio dello studente da una ad altra Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre, e dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare; di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico, se non abbia prima soddisfatto a tutto ciò che è necessario al conseguimento di quel grado, secondo gli Statuti della Facoltà.
Art. 27. Nel determinare le norme per la sospensione o l'esclusione di uno studente dalla Facoltà, sia tutelato il suo diritto di difesa.
Titolo V
Gli Officiali ed il Personale Ausiliario
(Cost. Apost., artt.
36-37)
Art. 28. Negli Statuti o in altro conveniente documento dell'Università o della Facoltà si provveda a determinare i diritti ed i doveri sia degli Officiali sia del Personale Ausiliario, e la loro partecipazione alla vita della comunità universitaria.
Titolo VI
L'Ordinamento degli Studi
(Cost. Apost., artt. 38-45)
Art. 29. Gli Statuti delle singole Facoltà devono stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.
Art. 30. Parimenti gli Statuti stabiliscono le esercitazioni e i seminari, ai quali gli studenti non soltanto devono essere presenti, ma anche partecipare attivamente, cooperando con i compagni e preparando propri elaborati.
Art. 31. Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che siano sicuramente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti.
Art. 32. § 1. Gli Statuti provvedano anche a stabilire in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudizio sui candidati.
§ 2. Nel giudizio finale sui candidati ai singoli gradi accademici, si tenga conto di tutti i risultati conseguiti nelle varie prove, sia scritte che orali, del medesimo ciclo.
§ 3. Negli esami per la concessione dei gradi, specialmente del Dottorato, si possono utilmente invitare anche docenti esterni.
Art. 33. Gli Statuti devono anche fissare i curricoli di quegli studi, che sono stati stabilmente istituiti nella Facoltà per scopi particolari, ed i diplomi che in essi sono conferiti.
Titolo VII
I Gradi Accademici
(Cost. Apost., artt. 46-51)
Art. 34. Nelle Università o Facoltà Ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti a nome del Sommo Pontefice.
Art. 35. Gli Statuti stabiliscano quali siano i requisiti necessari alla preparazione della dissertazione dottorale, e le norme per la sua pubblica difesa ed edizione.
Art. 36. Un esemplare delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviarne una copia anche alle Facoltà Ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze.
Art. 37. I documenti autentici di conferimento dei gradi accademici siano sottoscritti dalle Autorità Accademiche, secondo gli Statuti, ed inoltre dal Segretario dell'Università o della Facoltà e vi sia apposto il relativo sigillo.
Art. 38. Non si conferisca il Dottorato «ad honorem» senza il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il «nulla-osta» della Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Università o Facoltà.
Titolo VIII
I Sussidi Didattici
(Cost. Apost., artt. 52-55)
Art. 39. L'Università o Facoltà deve possedere aule veramente funzionali e decorose, adeguate all'insegnamento delle varie discipline ed al numero degli studenti.
Art. 40. Sia a disposizione una biblioteca di consultazione nella quale si trovino le opere principali necessarie per il lavoro scientifico sia dei docenti che degli studenti.
Art. 41. Siano stabilite delle norme per la biblioteca, in modo che l'accesso e l'uso siano particolarmente facilitati ai docenti e agli studenti.
Art. 42. Siano favoriti la collaborazione ed il coordinamento tra le biblioteche della stessa città o regione.
Titolo IX
L'Amministrazione Economica
(Cost. Apost., artt. 56-59)
Art. 43. Per il buon andamento dell'amministrazione, le Autorità non trascurino di informarsi, in tempi stabiliti, della situazione economica, e la sottopongano ad un periodico accurato controllo.
Art. 44. § 1. Si provveda nei modi opportuni a che il pagamento delle tasse non impedisca l'accesso ai gradi accademici a quegli studenti, che per le doti intellettuali, di cui sono forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa.
§ 2. Perciò si abbia cura di istituire, per gli studenti, particolari sussidi economici, che, pur con nomi diversi (borse di studio, pensioni, stipendi, ecc.), abbiano lo scopo di aiutarli.
Titolo X
La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà
(Cost.
Apost., artt. 60-64)
Art. 45. § 1. Dovendosi erigere una nuova Università o Facoltà, è necessario che:
a) se ne dimostri la necessità o la vera utilità, a cui non sia possibile soddisfare mediante affiliazione o aggregazione o incorporazione;
b) esistano i requisiti necessari, dei quali i principali sono:
1· il numero dei docenti stabili e la loro qualifica, conformemente alla natura ed alle esigenze della Facoltà;
2· un congruo numero di studenti;
3· la biblioteca e gli altri sussidi scientifici, e le aule scolastiche;
4· risorse economiche realmente sufficienti all'Università o alla Facoltà;
c) siano esibiti gli Statuti, insieme col piano degli studi, che siano conformi alla presente Costituzione e relative Norme Applicative.
§ 2. La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica - udito il parere sia della Conferenza Episcopale, principalmente sotto l'aspetto pastorale, sia degli esperti, in particolare di quelli delle Facoltà più vicine, piuttosto sotto l'aspetto scientifico - decide circa l'opportunità di procedere alla nuova erezione, la quale generalmente sarà concessa «ad experimentum», per un congruo periodo di tempo, prima di passare alla conferma definitiva.
Art. 46. Quando invece si tratta dell'approvazione di una Università o Facoltà, è necessario che:
a) sia la Conferenza Episcopale sia l'Autorità diocesana abbiano dato il loro consenso;
b) siano adempite le condizioni stabilite nel precedente art. 45, § 1, b) e c).
Art. 47. Le condizioni per l'affiliazione riguardano soprattutto il numero e la qualità dei docenti, il piano degli studi, la biblioteca, e il dovere della Facoltà affiliante di assistere l'Istituto affiliato; perciò, occorre di solito che la Facoltà affiliante e l'Istituto affiliato si trovino nella stessa nazione o regione culturale.
Art. 48. § 1. L'aggregazione è il collegamento con una Facoltà di un Istituto, che abbracci i soli primo e secondo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.
§ 2. L'incorporazione è l'inserimento nella Facoltà di un Istituto, che abbracci il secondo o il terzo o entrambi i cicli, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.
§ 3. L'aggregazione e l'incorporazione non si possono concedere, se l'Istituto non sia adeguatamente attrezzato per il conseguimento di quei determinati gradi accademici, in modo che risulti ben fondata la speranza che, grazie alla connessione con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato.
Art. 49. § 1. E' da favorire la collaborazione tra le stesse Facoltà Ecclesiastiche sia mediante lo scambio dei docenti sia mediante la mutua comunicazione della propria attività scientifica sia mediante la promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio.
§ 2. E' da promuovere parimenti la collaborazione con altre Facoltà, anche non cattoliche, purché sia conservata con cura la propria identità.
PARTE SECONDA
NORME SPECIALI
Titolo I
La Facoltà di Sacra Teologia
(Cost. Apost., artt. 66-74)
Art. 50. Le discipline teologiche siano insegnate in modo che appaia chiaramente il loro nesso organico, e si mettano in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all'indole propria della dottrina sacra, quali sono soprattutto quelle biblica, patristica, storica, liturgica e pastorale. Gli studenti, poi, devono esser condotti ad una profonda assimilazione della materia e insieme alla formazione di una sintesi personale ed all'acquisizione del metodo della ricerca scientifica, e diventino così idonei ad esporre adeguatamente la sacra dottrina.
Art. 51. Le discipline obbligatorie sono:
1· Nel primo ciclo:
a) Le discipline filosofiche richieste per la Teologia, quali sono soprattutto la Filosofia sistematica, con le sue parti principali, e la sua evoluzione storica.
b) Le discipline teologiche, e cioè:
c) Le discipline ausiliarie, cioè alcune scienze umane e oltre alla lingua latina, le lingue bibliche, nella misura in cui siano richieste per i cicli seguenti.
2· Nel secondo ciclo:
Le discipline speciali, che sono opportunamente istituite in varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale dissertazione scritta.
3· Nel terzo ciclo:
Gli Statuti della Facoltà determinino se e quali discipline speciali debbano essere insegnate, con le relative esercitazioni e seminari.
Art. 52. Nel quinquennio istituzionale del primo ciclo occorre curare diligentemente che tutte le discipline siano trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli studenti una formazione solida, organica e completa in materia teologica, grazie alla quale diventino capaci sia di proseguire gli studi superiori nel secondo ciclo, sia di esercitare convenientemente determinati incarichi ecclesiastici.
Art. 53. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo si abbia o un esame comprensivo o una prova equipollente, con i quali lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal ciclo rispettivo.
Art. 54. Spetta alla Facoltà precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario o in un altro Istituto superiore approvato, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.
Titolo II
La Facoltà di Diritto Canonico
(Cost. Apost., artt.
75-78)
Art. 55. Nella Facoltà di Diritto Canonico, Latino od Orientale, va curata l'esposizione scientifica sia della storia e dei testi delle leggi ecclesiastiche, sia della loro connessione e disposizione.
Art. 56. Le discipline obbligatorie sono:
1· Nel primo ciclo:
a) Le Istituzioni generali del Diritto Canonico;
b) Gli Elementi di Sacra Teologia (specialmente di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria) e di Filosofia (specialmente di Etica e Diritto naturale), che per natura loro si richiedono prima dello studio del Diritto canonico; ad essi si potranno aggiungere elementi delle scienze antropologiche connesse con la scienza giuridica.
2· Nel secondo ciclo:
a) Il Codice di Diritto Canonico in tutte le sue parti, e le altre leggi canoniche;
b) Le discipline connesse, quali: la Filosofia del Diritto, il Diritto pubblico Ecclesiastico, le Istituzioni di Diritto Romano, gli Elementi di Diritto Civile, la Storia del Diritto Canonico; comprese esercitazioni e seminari ed una speciale dissertazione scritta.
3· Nel terzo ciclo:
Gli Statuti della Facoltà determinino quali discipline speciali e quali esercitazioni e seminari debbano essere prescritte, secondo la natura propria della Facoltà e le particolari necessità degli Studenti.
Art 57. § 1. Chi ha regolarmente completato il corso filosofico-teologico in un Seminario o in un altro Istituto approvato, oppure dimostra di aver già regolarmente studiato le discipline del primo ciclo, può essere subito ammesso al secondo.
§ 2. Chi ha già conseguito il Dottorato in Diritto Civile, può abbreviare il corso a giudizio della Facoltà, fermo restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici.
Art. 58. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo si abbia un esame comprensivo o prova equipollente, che dimostri che lo studente abbia pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.
Titolo III
La Facoltà di Filosofia
(Cost. Apost., Artt. 79-83)
Art. 59. § 1. La Filosofia dev'essere insegnata in modo tale che gli studenti nel ciclo istituzionale raggiungano una solida e coerente sintesi dottrinale, imparino ad esaminare ed a giudicare i diversi sistemi filosofici, e si abituino gradualmente ad una personale riflessione filosofica.
§ 2. Tutto ciò dev'essere poi perfezionato, nel ciclo di iniziata specializzazione, mediante il maggiore approfondimento di un oggetto di ricerca più ristretto e con il metodo rigorosamente filosofico.
Art. 60. Le discipline obbligatorie sono:
1· Nel primo ciclo:
a) La Filosofia sistematica (premessa un'introduzione generale) con le sue parti principali: la Filosofia della conoscenza, la Filosofia della natura, la Filosofia dell'uomo, la Filosofia dell'essere (comprendente anche la Teologia naturale) e la Filosofia morale;
b) La Storia della Filosofia, soprattutto di quella moderna, con un accurato esame di quei sistemi, che hanno maggiore influsso;
c) Le discipline ausiliarie, cioè determinate scienze opportunamente scelte tra quelle di carattere antropologico e naturale.
2· Nel secondo ciclo:
Alcune discipline speciali, che saranno distribuite opportunamente nelle varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con le proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale dissertazione scritta.
3· Nel terzo ciclo:
Gli Statuti della Facoltà determineranno se e quali discipline speciali debbano essere insegnate, con le loro esercitazioni e seminari.
Art. 61. Oltre agli esami e alle prove equipollenti nelle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo deve esserci un esame comprensivo o prova equipollente, con cui lo studente dimostri di aver pienamente raggiunto la formazione scientifica intesa dal ciclo rispettivo.
Art. 62. Spetta alla Facoltà definire a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il biennio filosofico in un Istituto approvato o l'intero corso filosofico-teologico in un Seminario, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già fatti e, se è il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.
Titolo IV
Altre Facoltà
(Cost. Apost., Artt. 84-87)
Art. 63. A norma dell'art. 86 della Costituzione, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica emetterà gradatamente norme speciali per altre Facoltà, tenuto conto dell'esperienza già maturata nelle stesse Facoltà e Istituti.
Art. 64. Nel frattempo, nell'Appendice II è offerto un Elenco dei campi o Settori di studi ecclesiastici - oltre a quelli teologico canonistico, filosofico, di cui si tratta nei tre precedenti Titoli della Parte Seconda di queste Norme Applicative - indicando di ognuno le forme di strutturazione accademica (Facoltà, Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione), secondo le quali essi sono strutturati attualmente nella Chiesa. Questo elenco sarà opportunamente completato dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che indicherà dei Settori medesimi gli scopi specifici e le discipline più importanti da insegnarsi e da investigarsi.
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ha ratificato, confermato ed ordinato di pubblicare tutte e singole le presenti Norme Applicative, nonostante qualsiasi prescrizione in contrario.
Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 29 aprile, memoria liturgica di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, dell'anno 1979.
Gabriel-Marie Card. GARRONE
Prefetto
Antonio M. Javierre ORTAS
Arciv. tit. di Meta
Segretario
APPENDICE I
all'art. 6 delle Norme Applicative
Norme per
la redazione degli statuti di un'università o di una facoltà
Tenuto conto di ciò che è contenuto nella Costituzione Apostolica e nelle Norme Applicative annesse - e lasciando ai propri regolamenti interni ciò che è di indole più particolare e mutevole - gli Statuti di un'Università o di una Facoltà dovranno trattare precipuamente dei seguenti punti:
APPENDICE II
All'art. 64 delle Norme Applicative
Settori degli
studi ecclesiastici
secondo il loro presente (A. 1979)
ordinamento
accademico nella Chiesa
ELENCO
Avvertenza. - I singoli Settori di studi, qui enumerati in ordine alfabetico, riportano in parentesi la forma dell'organizzazione accademica (Facoltà, o Istituto «ad instar», o Sezione di Specializzazione), secondo la quale essi sono ora in vigore almeno in qualche Centro accademico ecclesiastico. Non sono recensiti gli studi teologici, canonistici e filosofici, dei quali si tratta negli artt. 51, 56, 60 delle, presenti Norme Applicative.