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Gregorio XVI
Plura post
Dopo avere solennemente assunto nella Basilica Lateranense il possesso del Pontificato, abbiamo ripetutamente scritto sulle tristi condizioni della Chiesa ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, facendo leva sulla loro Fede e pietà perché, erettisi a muro per Israele contro le forze demolitrici che lamentiamo in continua espansione contro di lei, potessero farci pervenire suggerimenti, voti e qualsiasi consiglio per annientarle.
Li abbiamo pertanto esortati a levare gli occhi e le mani a quel monte donde confidiamo scenderà un sicuro aiuto, giustamente convinti che, avendo guadagnato la benevolenza di Colui che comanda ai venti e al mare, giungerà la bonaccia e scenderà la divina misericordia là dove sale a Dio l’umile preghiera.
Mentre dunque (prendendo sempre più forza ovunque la cospirazione dei malvagi) imperversa la burrasca, abbiamo deciso di indire suppliche generali che coinvolgano tutta la Chiesa. Apriamo per questo i tesori dei celesti favori perché, con gli animi disposti alla pietà, espiati devotamente i peccati, le preghiere siano più gradite e accette a Dio e salgano a Lui con profumo di soavità.
Nata da un’antica consuetudine della Chiesa Romana, presso i Nostri Predecessori diventò costante la prassi, in special modo all’inizio di un Pontificato come pure ogniqualvolta il Signore metteva a dura prova il suo popolo, di ricorrere all’aiuto della preghiera di tutti, di invitare tutti alla penitenza, perché con la disponibilità delle sacre risorse delle indulgenze, potessero annientare le proprie colpe e accostarsi con fiducia al trono della grazia, cioè a Dio che è molto largo nel perdono e con la propria misericordia sopravvanza l’ira.
Anche Noi, con questo proposito che affidiamo con molta ed insistente preghiera al Padre delle misericordie, annunciamo all’intero orbe cattolico un’indulgenza del tipo del Giubileo universale, sorretti dalla fiduciosa speranza che siano abbreviati i giorni della tribolazione da parte di Colui che è l’autore di ogni consolazione in modo che, cessato infine ogni turbamento, la Chiesa possa godere di una pace duratura e torni in ogni luogo la pubblica felicità.
Confidando dunque nella misericordia di Dio onnipotente e nell’autorità dei beati Apostoli Pietro e Paolo, per quel potere di legare e sciogliere che il Signore, pur essendone indegni, Ci ha conferito, con le presenti disposizioni concediamo l’indulgenza plenaria a tutti e a ciascuno dei fedeli di entrambi i sessi che dimorano nella Nostra alma città o che ad essa si recheranno.
Per lucrarla dovranno visitare, e sostarvi in devota preghiera per un congruo lasso di tempo, le Basiliche di San Giovanni in Laterano, del Principe degli Apostoli, di Santa Maria Maggiore o una di esse, per due volte nel corso delle tre settimane di seguito precisate: dalla quarta domenica di Avvento, cioè dal giorno 23 del corrente mese fino al 13 del successivo mese di gennaio, che sarà la prima domenica dopo l’Epifania e l’ottavo giorno dopo la stessa. Dovranno inoltre digiunare nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato di una delle tre settimane menzionate, accostarsi devotamente nello stesso periodo di tempo ai Sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia ed elargire qualche elemosina ai poveri secondo i suggerimenti della personale devozione.
Anche a tutti coloro che, dimorando ovunque fuori dell’Urbe, avranno visitato le Chiese, o una di queste (da indicarsi, dopo che saranno venuti a conoscenza di questa Nostra lettera, dagli Ordinari del luogo o dai loro vicari o dai loro funzionari o, in mancanza di questi e per loro incarico, da coloro che sono impegnati nella cura delle anime) e nello stesso spazio delle tre settimane stabilite avranno visitato due volte le Chiese e avranno compiuto devotamente le opere sopra ricordate, concediamo parimenti la totale indulgenza delle colpe, come si è soliti concedere nell’anno del Giubileo a chi visita le Chiese designate dentro l’Urbe e fuori di essa.
I naviganti e chi è impegnato in un viaggio, non appena saranno rientrati al proprio domicilio, dopo aver compiuto quanto sopra descritto e aver visitato due volte la Chiesa cattedrale o la principale o anche la Chiesa parrocchiale del luogo di dimora, potranno a pieno titolo fruire della stessa indulgenza.
Ai Regolari di entrambi i sessi, anche a quelli che trascorrono la vita in perpetua clausura, e a quelli, siano laici od ecclesiastici, Secolari o Regolari, che si trovano in carcere o in prigionia, e ancora a chi è impedito da una malattia o da qualsivoglia ostacolo, al punto da non poter adempiere in tutto o in parte a quanto disposto, concediamo che ciò sia loro commutato, ad opera di un confessore espressamente deputato dagli Ordinari, in altri atti di devozione o rimandato ad epoca successiva, con la prescrizione di azioni alla portata dei penitenti. Diamo inoltre la facoltà di dispensare dalla Comunione i fanciulli che ancora non vi sono stati ammessi, e parimenti concediamo loro l’indulgenza.
Concediamo inoltre a tutti e singoli i fedeli, Secolari e Regolari, membri di qualsivoglia Ordine o Istituto, anche se non compiutamente riconosciuto, il permesso e il potere di scegliere come confessore qualsiasi Sacerdote Secolare o Regolare fra quelli approvati dagli Ordinari del luogo (anche per le monache che siano professe o novizie), perché possano essere assolti dalle scomuniche, dalle sospensioni e dalle altre condanne e censure ecclesiastiche, irrogate dal diritto o dai giudici per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quelle sotto elencate. Potranno anche essere loro rimessi tutti i peccati, le trasgressioni, i crimini e i delitti, ancorché gravi ed enormi, sia pure strettamente riservati agli Ordinari del luogo, a Noi e alla Sede Apostolica. Questa assoluzione, del resto, si deve intendere concessa non in modo ampio, ma in foro conscientiae e per questa volta soltanto.
Concediamo pure la facoltà di commutare, a giudizio dello stesso confessore, i voti, anche sanciti da giuramento e avocati a sé dalla Sede Apostolica (restano esclusi i voti di castità, di religione e le obbligazioni che, essendo state accettate da terzi, comporterebbero un danno nei loro confronti, come anche quelli medicinali, scelti perché utili a preservare dal peccato, a meno che non risulti che l’eventuale commutazione riesca a distogliere dal peccato con maggiore efficacia di quanto lo potesse il contenuto del precedente voto), in altre salutari opere di pietà, con l’aggiunta, tuttavia, per ciascuna delle persone sopra menzionate, di una congrua penitenza.
Non intendiamo peraltro, con la presente lettera, dispensare in ordine ad alcune situazioni irregolari, sia pubbliche sia private o parzialmente note per incapacità o per motivi inabilitanti, qualunque sia stata la causa che le ha determinate, e neppure concedere, al riguardo, qualche potere di dispensa, di riabilitazione e di restituzione allo stato primitivo, neanche in foro conscientiae. Non è Nostra intenzione procedere a deroghe da quanto disposto dalla Costituzione Sacramentum Poenitentiae, pubblicata con le opportune delucidazioni dal Nostro Predecessore Benedetto XIV di felice memoria.
Con il presente provvedimento non possiamo in alcun modo concedere la possibilità di fruire dell’indulgenza a chi sia stato, da Noi, dalla Sede Apostolica, da qualche prelato o giudice ecclesiastico, nominativamente scomunicato, sospeso, interdetto, o sia stato colpito da sentenze e censure, o pubblicamente denunciato, a meno che, nello spazio di tempo delle sopraindicate tre settimane, non abbia soddisfatto alle ingiunzioni o non sia intervenuto un accordo tra le parti.
Pertanto, ai sensi della presente lettera e in virtù della santa obbedienza, comandiamo con forza, e ingiungiamo a tutti indistintamente i Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e altri prelati delle Chiese, nonché a tutti gli Ordinari, ovunque dimoranti, ai loro vicari e ufficiali e, in loro difetto, a chi ha cura d’anime, subito dopo aver ricevuto la presente lettera loro spedita o anche una copia stampata, di renderla di pubblico dominio non appena lo riterranno opportuno in base alla valutazione dei tempi e delle condizioni dei luoghi. Ne cureranno la divulgazione nelle loro Chiese, diocesi, province, città, cittadelle, contrade e paesi, e faranno conoscere alla gente, opportunamente preparata nei limiti del possibile, anche con la predicazione della parola di Dio, la Chiesa o le Chiese da visitare e il tempo per lucrare il presente Giubileo.
Pur opponendovisi le Costituzioni e le disposizioni apostoliche, in modo particolare quelle intese a riservare al Romano Pontefice, nel tempo del suo Pontificato, il potere di assolvere in casi specifici, al tal punto da rendere impossibile la fruizione di questo e di ogni altro tipo di indulgenza e la stessa delega del potere, a meno che non ne venga fatta espressa menzione o si sia proceduto a una speciale deroga, in questa particolare circostanza deroghiamo specificamente da esse.
Allo stesso modo, nonostante ogni contraria disposizione, priviamo di ogni efficacia la norma di non concedere indulgenze generali prevista da quegli Ordini, Congregazioni od Istituti che se la ritrovano sancita da giuramento, da ratifica apostolica o da qualsivoglia altra garanzia, definita da consuetudini, da privilegi, da indulti, da lettere apostoliche e riconosciuta sotto qualsiasi titolo agli stessi Ordini, Congregazioni ed Istituti e ai loro membri, anche nel caso che, cumulativamente e per ciascuno, tenuto conto del relativo tenore complessivo, vi si trovi inserita una speciale, specifica, evidente ed esclusiva menzione, o una clausola formulata in termini generici o con qualche eventuale espressione rafforzativa.
Affinché questa Nostra lettera, non potendo essere recapitata in ogni luogo, possa giungere più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che le copie della presente, anche stampate, sottoscritte da un pubblico Notaio e munite del sigillo di una personalità ecclesiastica, mantengano, nel caso siano rese pubbliche, ovunque e presso tutti, la stessa autorità dell’originale.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 2 dicembre 1832, anno secondo del Nostro Pontificato.