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Gregorio XVI
Libentissime fraternitatis


Con molta gioia abbiamo ricevuto la lettera di tua fraternità, in cui hai comunicato che alcuni uomini, in codesta Diocesi di Bruges, sotto il patrocinio di San Francesco Re, hanno preso la pia, decisione d’impegnarsi, secondo le loro forze, in modo che i poveri concubinari che risiedono costà (dopo aver rimosso la prava e miseranda consuetudine di peccare) siano congiunti in unione legale mediante il sacramento del matrimonio. Poiché desideri vivamente che un’opera così salutare abbia successo e fiorisca ogni giorno di più, Ci hai pregato di arricchire quel sacramento con le stesse sacre indulgenze che concedemmo per una opera analoga alla Diocesi di Malines. Noi dunque, Venerabile Fratello, che non troviamo nulla di meglio e di più gradito che ricondurre gli erranti sulla via della salvezza, abbiamo deciso di accondiscendere ai tuoi desideri con animo lieto e sollecito. Pertanto affidiamo la questione a te, che con particolare impegno ti adoperi per procurare il bene del tuo gregge, e quindi di assegniamo la facoltà di concedere, in nome Nostro e con la Nostra autorità, quelle indulgenze che qui enumeriamo in relazione alle tue ricchezze e che dureranno finché non saranno revocate da te o dai tuoi successori nel modo che riterrai più gradito al Signore. Le indulgenze che potrai concedere ai fedeli di ambo i sessi che fino ad ora si sono dedicati o in futuro si dedicheranno a tale opera, sono le seguenti: Indulgenza plenaria da lucrare ogni anno il 16 giugno, giorno in cui si celebra la festa di San Francesco Re, patrono di quell’opera stessa, purché abbiano fatto penitenza secondo il rito della confessione sacramentale, si siano rinnovati con la sacra comunione e abbiano pregato Dio in favore delle necessità della Chiesa Cattolica e per l’incremento di quella stessa opera. Indulgenza plenaria in articulo morti purché muniti di entrambi i sacramenti predetti o (quando non potessero accedere ad essi) almeno contriti, abbiano invocato con la bocca il santissimo nome di Gesù o, non potendo con la bocca, con sentimento di devozione. Indulgenza di dieci anni da lucrare in singoli turni, ogni volta che si riuniranno per trattare le questioni che riguardano la stessa opera e reciteranno l’orazione che viene letta nella Messa propria. Altri dieci anni di indulgenza ogni volta che avranno indotto gli stessi concubinari ad abbandonare la via del peccato, avranno insegnato loro i precetti della santissima Nostra Religione, e li avranno preparati ad accogliere il sacramento del matrimonio. Altri dieci anni, del pari, se saranno presenti mentre contraggono matrimonio davanti alla Chiesa coloro che prima erano vissuti in concubinato; infine altri dieci anni, del pari, se accoglieranno dal sacro fonte i concubinari non ancora battezzati o i loro figli. Spiegherai come si possano applicare tutte queste indulgenze, a guisa di suffragio, ai fedeli defunti, che emigrarono da questa vita congiunti nell’amore con Dio. Infine, e nuovamente, attestiamo e confermiamo la benevolenza particolare con cui ti accompagniamo, e come auspicio di tutti i doni celesti e con tutto il più cordiale affetto, a te, Venerabile Fratello, e al gregge affidato alla tua cura, impartiamo l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 28 maggio 1845, nell’anno quindicesimo del Nostro Pontificato.


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