+
Gregorio XVI
Ex debito pastoralis
Sostenendo, per dovere dell’ufficio pastorale posto dalla suprema provvidenza di Dio sulle nostre spalle, il peso di tutto il gregge del Signore, riteniamo che si debba provvedere con maggiore sollecitudine in particolare a quelle pecore che vivono in regioni molto distanti da questa Sede Apostolica, che è il centro dell’unità cattolica, in modo che, recuperate dalla venuta del Pastore eterno, attraverso il doveroso impegno apostolico possano essere chiamate nel vero ovile e felicemente condotte verso i pascoli del cielo.
Poiché rifulge la grande speranza che finalmente missionari apostolici possano entrare nel regno di Corea, per sovvenire alle necessità dei cristiani che abitano colà e per coltivare, con la catechesi e l’amministrazione dei sacramenti, quella parte della vigna del Signore; poiché gli abitanti del predetto regno possono comunicare soltanto molto raramente e con grande difficoltà con le altre zone della Cina; Noi, su consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari di Propaganda Fide, riteniamo opportuno erigere il regno Coreano, ora per allora, in nuovo Vicariato apostolico e stabilire in esso un Vicario apostolico completamente indipendente dal Vescovo di Pechino.
Dunque, motu proprio, per Nostra certa scienza e matura deliberazione, nella pienezza del potere apostolico, con la forza della presente lettera apostolica erigiamo il regno di Corea in nuovo Vicariato apostolico, ora per allora, e disponiamo che in esso debba essere insediato un Vicario apostolico assolutamente indipendente dal Vescovo di Pechino: a tale Vicario, che dovrà essere scelto da questa Santa Sede, assegniamo e concediamo tutte e singole le facoltà che solitamente vengono attribuite con la predetta Nostra autorità ai Vicari delle regioni cinesi o vicine alla Cina.
Disponiamo che questa lettera mantenga, ora ed in futuro, validità ed efficacia; realizzi ed ottenga tutta la pienezza dei suoi effetti, da parte di coloro ai quali spetta e spetterà rispettarla compiutamente; sia osservata da tutti inviolabilmente. Tanto premesso, qualunque sentenza cui sia pervenuto qualunque giudice ordinario o delegato, anche uditore delle cause del Nostro palazzo apostolico, sarà considerata irrita e nulla se in qualunque modo, per iniziativa di qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, sarà formulata in maniera contraria.
Nonostante le costituzioni e le sanzioni apostoliche, e qualunque altra norma contraria, anche degna di espressa menzione speciale e di derogazione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 9 settembre 1831, anno primo del Nostro Pontificato.