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Gregorio XVI
Avendoci Ella


Al Reverendissimo signor Cardinale Tommaso Bernetti, Nostro Segretario di Stato.

Avendoci Ella rappresentato essere divenuta tale la mole degli affari che fanno centro nella Nostra Segreteria di Stato, da non potersi convenientemente sostenere da un solo ministro, ed essendo inoltre sommamente conducente al più spedito e più maturo disimpegno della cosa pubblica se la gestione degli affari di Stato interni venisse separata da quella degli affari per l’estero, senza però portare alterazione alcuna al sistema ed alle forme proprie del Governo Pontificio, Noi abbiamo preso nella più seria considerazione la proposta da lei fattaci. E sebbene Noi siamo pienamente soddisfatti dello zelo, dell’intelligenza, della fedeltà e dell’attività con le quali Ella dirige e disimpegna tutti gli affari che le abbiamo affidati, del che ci compiacciamo di rendere solenne testimonianza, purtuttavia non possiamo disconvenire che il peso non sia gravoso. Non sapremmo però, malgrado ciò, determinarci ad esonerarla da una parte di essi, se dalle frequenti e gravi malattie alle quali Ella è andato soggetto, non fossimo persuasi che la di lei salute, a Noi carissima, ne viene sensibilmente alterata. Nel vivissimo desiderio pertanto che abbiamo di conservare lungamente la di lei persona per utile servigio della Chiesa e dello Stato, nella persuasione che con la divisione delle aziende da lei propostaci possa con minore incomodo ben provvedersi al regolare andamento dei pubblici affari, ci siamo determinati a compiacerla.

Avendo pertanto esaminato la proposta da lei presentataci intorno alla divisione che potrebbe farsi delle attribuzioni attuali della Segreteria di Stato senza portare alterazione alcuna al sistema ed alle forme proprie del Pontificio Governo che devono rimanere sostanzialmente inalterabili, ed avendo inteso sulla proposta medesima il parere di una particolare Commissione cardinalizia, di certa scienza e dopo matura deliberazione ordiniamo e stabiliamo quanto segue:

Le attribuzioni del Nostro Cardinale Segretario di Stato rimangono definite nel modo seguente:

Il Cardinale Segretario di Stato avrà la corrispondenza con il corpo diplomatico residente in Roma e con i ministri delle corti estere.

Corrisponderà coi nunzi, con gli agenti diplomatici Pontifici, e con i consoli.

Corrisponderà con tutti gli altri ministri della Santa Sede in quanto lo esigono i concerti da prendersi con loro, sia per il disbrigo degli affari all’estero, sia per il disimpegno di quelli i quali, ancorché interni, hanno relazione con l’estero.

Il Governatore di Roma, come direttore di polizia, dipenderà dal Cardinale Segretario di Stato nell’esercizio dell’alta polizia; ed i passaporti continueranno ad essere spediti dalla Segreteria di Stato.

Dipenderà dallo stesso Cardinale Segretario di Stato il consiglio delle armi per ciò che concerne il movimento delle truppe.

Il Cardinale Segretario di Stato sarà sempre membro della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, e darà corso alle risoluzioni della medesima da Noi approvate.

Assumerà di diritto le Prefetture vacanti di qualsivoglia Congregazione presieduta da un Cardinale finché abbia luogo la nomina di un nuovo Prefetto, che sarà spedito per organo della Segreteria di Stato, dalla quale saranno ugualmente spedite le nomine dei nuovi Cardinali e di tutte le cariche che ai Cardinali si conferiscono.

Presso la Segreteria di Stato è la censura di quei giornali che si pubblicano in Roma e nello Stato. Nelle province il Cardinale Segretario di Stato la delega ai presidi delle medesime i quali dovranno esercitarla in conformità delle istruzioni che da lui riceveranno.

Le altre attribuzioni che ora si disimpegnano dal Nostro Cardinale Segretario di Stato saranno da Noi affidate ad un nuovo Cardinale che prenderà il titolo di Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni.

Per conseguenza il Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni presiederà al Governo del Nostro Stato, e corrisponderà con i Cardinali legati, con i Prelati delegati, con i Pro-legati, con i Governatori, con i Presidenti dei tribunali, con i Capi delle magistrature e con qualsivoglia autorità dello Stato.

Il Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni è l’organo di comunicazione ai diversi ministeri e dicasteri dello Stato di tutti i Nostri ordini riguardanti l’interno.

Dal medesimo Cardinale dipendono tutte le forze dello Stato in tutto ciò che riguarda la disciplina e l’amministrazione.

Il Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni sarà Prefetto della Consulta della Congregazione Lauretana e della Congregazione per la riedificazione della basilica di San Paolo.

La Nostra Segreteria rimarrà stabilita fissamente nel Nostro palazzo Quirinale, e la Segreteria per gli affari di Stato interni sarà stabilita nel Nostro palazzo Vaticano, nel luogo presentemente occupato dalla Segreteria di Stato.

Mentre ci riserviamo di nominare il nuovo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni, incarichiamo lei, signor Segretario di Stato, di presentarci la scelta che le piacerà di fare fra gl’impiegati attuali della Segreteria che sarà stabilita al Quirinale, prevenendola essere Nostra intenzione che ne facciano parte gli ecclesiastici attualmente addetti alla Segreteria di Stato. La incarichiamo altresì di proporci, giusta le norme prescritte negli ultimi regolamenti, una nota di quelli che dovranno formare la Segreteria per gli affari di Stato interni.

Nel costruirsi da lei, signor Cardinale, la Segreteria di Stato al Quirinale, le ordiniamo di proporci quelle disposizioni che da lei si considereranno necessarie ed utili alla stabile sistemazione di questo così interessante dicastero.

Volendo e decretando che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, né gli si possa mai opporre vizio di surrezione od orrezione né alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorché non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità che avessero ad osservarsi, e nonostante la Bolla di Pio IV Nostro Predecessore De registrandis, la regola della Nostra cancelleria de iure quaesito non tollendo e quali che siano costituzioni, ordinazioni apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegi ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il Nostro tenore per espresso e di parola in parola inserito, con la pienezza della Nostra potestà specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano, questo dì 20 febbraio 1833, anno terzo del Nostro Pontificato.


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