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Clemente XIII
Accedamus cum fiducia


1. Avviciniamoci con fiducia al trono della grazia divina, per ottenere la misericordia nelle nostre necessità, poiché il Signore non dimentica di aver pietà, né trattiene nell’ira la sua misericordia; ma Egli, che è grande nel perdonare e benevolo verso coloro che lo invocano, effonderà su di noi le ricchezze della sua misericordia se, riconoscendo con umile confessione i nostri peccati con i quali lo abbiamo troppo offeso, facciamo significativi frutti di penitenza ed offriamo all’altare di Dio onnipotente le nostre preghiere rafforzate dal vigore dei digiuni e delle elemosine. Perché poi queste cose più fruttuosamente e con maggiore zelo siano fatte, secondo l’antico costume della Chiesa Romana, madre e maestra di tutti, abbiamo deciso di offrirvi i tesori dei celesti doni, la dispensa dei quali la degnazione di Dio ha affidato alla Nostra fiducia.

2. Pertanto secondo la misericordia di Dio onnipotente, e fiduciosi nell’autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, cioè in quel potere di legare e di sciogliere, che il Signore affidò a Noi benché indegni, concediamo a tutti e ai singoli fedeli cristiani di ambedue i sessi viventi nella nostra alma Città, i quali:

– avranno visitato almeno una volta le chiese di San Giovanni al Laterano, di San Pietro Principe degli Apostoli, di Santa Maria Maggiore, e di Santa Maria in Trastevere, ossia le basiliche o qualcuna di esse, nello spazio di quindici giorni continui, ossia di due settimane, iniziando dalla domenica fra l’ottava della festa e dei medesimi Santi Apostoli Pietro e Paolo, e lì, per qualche tempo piamente, come sopra, avranno pregato Dio, e il giorno di mercoledì, venerdì e sabato di una delle due indicate settimane avranno digiunato, e dopo aver confessato i loro peccati, avranno ricevuto il Sacramento della Santissima Eucaristia, la domenica suddetta fra l’ottava della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, o la domenica immediatamente successiva, od un altro giorno durante la medesima prima settimana;

– per la seconda settimana invece di queste indicate, o la stessa seconda domenica, od un altro giorno di questa settimana, o nell’ultima domenica di questi quindici giorni indicati avranno raccolto con riverenza e distribuito ai poveri qualche elemosina, secondo come avrà suggerito ad ognuno la pietà;

– a tutti gli altri che vivono in qualsiasi città, paese, terre e luoghi, direttamente od indirettamente subordinati a Noi ed alla Santa Sede, i quali – dopo che avranno conosciuto le Nostre decisioni – visiteranno almeno una volta le Chiese indicate dagli Ordinari dei luoghi, o dai loro vicari, od ufficiali o, nel caso mancassero, da coloro che hanno ricevuto incarico di esercitare la cura delle anime, od alcune di queste Chiese nello spazio di quindici giorni continui, ossia di due settimane dalla pubblicazione della designazione per mezzo degli Ordinari, o dei loro vicari, o degli ufficiali, o degli altri, come si è detto sopra, e lì pregheranno e digiuneranno il giorno di mercoledì, venerdì e sabato di una delle due settimane, dopo aver confessato i loro peccati, e si nutriranno spiritualmente della santissima Comunione, e daranno ai poveri un’elemosina secondo le possibilità;

– [concediamo] misericordiosamente nel Signore, come a coloro che nell’anno giubilare visitano determinate Chiese dentro o fuori Roma, l’indulgenza e la remissione di tutti i loro peccati, da acquistarsi per ogni cristiano una sola volta.

3. Alle persone Regolari di ambedue i sessi, anche se perennemente viventi nel chiostro, ed a tutti gli altri indistintamente, sia laici, sia ecclesiastici secolari o regolari, anche in carcere, colpiti da qualche infermità di corpo o da qualsiasi impedimento, concediamo parimenti che un confessore, tra quelli approvati prima della pubblicazione della presente lettera o di altra in corso di approvazione, possa – alle persone regolari nella visita della Chiesa del proprio monastero, o convento, o casa regolare; agli altri, invece, sia regolari, sia laici, che non possano fare la suddetta visita o compiere altre cose tra quelle sopra descritte – commutare in altre opere di pietà o prorogare in altro tempo prossimo, e di imporre ciò che gli stessi penitenti potranno fare. Concediamo parimenti che tale indulgenza e remissione dei peccati possa essere applicata a titolo di suffragio alle anime dei fedeli che sono emigrate da questo mondo, congiunte in Dio nella carità.

4. Per il resto, desiderando che i suddetti fedeli divengano partecipi di questo preziosissimo tesoro, concediamo a tutti i presbiteri confessori, sia secolari, sia regolari, per questo scopo deputati, sia nelle Chiese di questa nostra suddetta Roma, sia nelle Chiese di altre città, paesi, terre e luoghi precisamente e rispettivamente indicate dagli Ordinari dei luoghi, il potere di assolvere i suddetti fedeli che ricorrano a loro al fine di conseguire tale indulgenza. Dopo aver diligentemente ascoltato la loro confessione, possano essi stessi assolvere da qualsiasi scomunica, sospensione, da altre ecclesiastiche pene e censure, da penalità imposte dal diritto o inflitte dall’uomo in qualsiasi occasione, nonché da tutti i loro peccati, eccessi, crimini e delitti, quantunque gravi ed enormi, che sono soliti venire assolti dagli Ordinari dei luoghi, da Noi o dall’Apostolica Sede, conforme alle lettere apostoliche per il Giovedì santo, o qualsiasi altra Nostra Lettera e Costituzione dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, che vogliamo indicate dalla presente, per quanto riservate nel foro della coscienza, e possano assolvere per una volta soltanto. Inoltre impartiamo la facoltà di commutare in altre pie e salutari opere qualsiasi voto (eccetto quelli di religione e di castità), ingiungendo tuttavia a ciascun penitente, in tutti i suddetti casi, di unire alle altre opere, secondo l’arbitrio del confessore, una penitenza salutare. E ciò nonostante le predette Lettere e Costituzioni e le altre apostoliche disposizioni, e qualsiasi altra cosa contraria.

5. Per mezzo della presente Lettera non intendiamo dispensare su qualche pubblica irregolarità, occulta o nota, in qualche modo dovuta a difetto o inabilità, e neppure dare facoltà di dispensare, ossia di abilitare e restituire alla condizione precedente, anche in foro di coscienza, né intendiamo che possa o debba in qualche modo la presente Lettera favorire coloro che da Noi e dalla Apostolica Sede, o da qualche prelato o giudice ecclesiastico siano stati scomunicati, sospesi o interdetti o dichiarati incorsi in altre condanne o censure o pubblicamente denunziati, se prima non abbiano soddisfatto o preso accordo con le parti in questione.

6. Vogliamo poi che alle copie della presente Lettera, ossia esemplari anche stampati, e sottoscritti dal Prefetto della Congregazione dei Venerabili Fratelli Nostri Cardinali preposti agli affari ed alle consultazioni dei Vescovi e dei regolari, o dal segretario, e muniti del sigillo della medesima Congregazione, sia attribuita assolutamente la stessa credibilità che sarebbe data a questa stessa, se fosse esibita o presentata.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 25 giugno 1768, nell’anno decimo del Nostro Pontificato.


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