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Benedetto XIV
In suprema Universalis
Noi, benché senza alcun merito, per l’ineffabile ricchezza della bontà divina costituiti nell’altissimo governo della Chiesa Universale, come assertori della vera fede e custodi e garanti della disciplina ecclesiastica, desideriamo soprattutto tutelare, contro i cedimenti di coloro che digiunano, il Digiuno Quaresimale, e richiamare, per quanto possibile, con la benedizione di Dio, all’osservanza primitiva di tale digiuno, il quale – e nessuno dei Cattolici lo può contestare – è stato sempre e dovunque, fin da primordi della Chiesa, annoverato fra i punti fondamentali della retta disciplina. Con la Nostra lettera in forma di Breve diretta alle Vostre Fraternità il 30 del mese di maggio appena trascorso, Ci premurammo di eccitare lo zelo delle Vostre Fraternità a impegnarvi a che su questo punto non venissero meno né il desiderato sollievo alle ansie della Nostra sollecitudine apostolica, né un salutare rimedio contro la decadenza del sacratissimo digiuno. Memori poi della paterna pontificia carità che sa sostenere la fragilità dei deboli e farsi debole con i deboli, come abbiamo giudicato che, a volte, per giusto motivo o quando una gravissima e urgente necessità lo richieda, con apostolica generosità si debba dispensare dal digiuno, così abbiamo anche prescritto (tra le altre cose) che si deve osservare l’unico pasto, senza alcuna aggiunta di refezioni con cibi consentiti e non consentiti.
1. A questo proposito abbiamo saputo che alcuni, con una logica tutta umana, degna soltanto di coloro che rifuggono dalla penitenza cristiana, cercano di persuadere se stessi e gli altri che il pasto unico, senza aggiunta di refezioni con cibi consentiti e non consentiti, si deve osservare soprattutto quando, per un’urgente e gravissima necessità, è dispensata indistintamente una moltitudine di persone, non già quando, per giusta causa e per consiglio dell’uno e dell’altro medico, sono dispensati i singoli.
2. Per togliere completamente dalla mente di tutti questa convinzione estranea al nostro pensiero, Noi dichiariamo e stabiliamo che tutti coloro ai quali è accaduto di essere dispensati, per qualunque causa, sia indistintamente come moltitudine per un’urgente e gravissima necessità, sia come singoli per un giusto motivo e per consiglio dell’uno e dell’altro medico, nei tempi di Quaresima e in altri tempi dell’anno e nei giorni in cui è proibito l’uso delle carni, delle uova e dei latticini, tutti, nessuno eccettuato, devono osservare l’unico pasto senza aggiunta alcuna di refezioni con cibi consentiti e non consentiti, a meno che non intervenga una certa e rischiosa ragione di malattia ad esigere che si faccia altrimenti. La stessa cosa prescriviamo e comandiamo espressamente ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro sesso per mezzo di singole Lettere, sempre in forma di Breve, che danno a loro, a causa della malattia in cui si trovano, il permesso di mangiare durante la santa Quaresima e negli altri giorni consacrati al digiuno.
3. Perciò preghiamo e scongiuriamo nel Signore le Vostre Fraternità ad ammonire premurosamente e paternamente i popoli affidati alle Vostre cure, esortandoli a prendere con sollecitudine la medicina del santo digiuno così adatta a sanare quelle ferite, di cui per umana debolezza ogni uomo è colpito. Avvertiteli che non si tratta di una cosa di poco conto, ma di estrema gravità, cioè di osservare e mantenere il digiuno adatto a purificare anime e corpi. Rianimateli, dunque, con la speranza dei beni celesti, a conseguire i quali le sofferenze del momento presente non sono paragonabili; anzi il momentaneo e leggero incomodo non di tribolazione, ma di una piccola astinenza procura una quantità smisurata di gloria in cielo. Gli atleti che gareggiano sono temperanti in tutto pur di ottenere una corona corruttibile: si vergognino i soldati dell’esercito cristiano così inetti e delicati se rifuggono dalla comunione con la croce di Cristo, il quale fa sperare una corona incorruttibile, preparata per coloro che lottano a dovere. Come auspicio e pegno di tale corona, con grande affetto elargiamo alle Vostre Fraternità l’Apostolica Benedizione da impartirsi, a nome Nostro, anche ai vostri popoli.
4. Vogliamo poi che agli estratti, o agli esemplari della presente Lettera, anche stampati, firmati a mano da un notaio pubblico e muniti del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti ovunque la stessa fede che si darebbe e si potrebbe dare alla presente Lettera se fosse esibita o mostrata.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 22 agosto 1741, nel secondo anno del Nostro Pontificato.