Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali
Il testo della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE è stato
adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle
Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale
sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre
1977.
Preambolo
Considerato che ogni animale ha i propri diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti
hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro
natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del
diritto d' esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento
della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è
legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare fin dall'infanzia a osservare,
comprendere, rispettare e amare gli animali.
Si proclama:
Art. 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno
gli stessi diritti all'esistenza.
Art. 2 - a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) L'uomo, in quanto
specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri
animali o di sfruttarli violando questo diritto; c) Ogni animale ha
diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Art. 3 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti
e ad atti crudeli.
Art. 4 - a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha
diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo
o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) Ogni privazione di libertà,
anche se ha fini educativi, è contraria a questo diritto.
Art. 5 - a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo
il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie
della sua specie; b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni
imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Art. 6 - a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto
ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b)
L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Art. 7 - Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni
di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al
riposo.
Art. 8 - a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza
fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che
si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale,
sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) Le tecniche sostitutive
devono essere utilizzate e sviluppate.
Art. 9 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per
lui ne risulti ansietà e dolore.
Art. 10 - a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell'uomo; b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano
degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Art. 11 - Ogni atto che porti l'uccisione di un animale senza necessità
è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Art. 12 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di
animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano
al genocidio.
Art. 13 - a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b)
Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere
proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come
fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Art. 14 - a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli
animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) I diritti
dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
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