STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA LINGUAGLOSSA

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

 

1.        E’ Costituita in Linguaglossa, Via Libertà 118, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e successivi del Codice civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Linguaglossa”.

 

Articolo 2 – Scopo

 

1.        L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.        Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell’atletica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di detto sport nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dell’atletica leggera.

3.        L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4.        L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizione statutarie della FIDAL e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della citata federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

5.        Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6.        L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

 

 

 Articolo 3 – Durata

 

1.        La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

 

 

 

 

Articolo 4 – Domanda di ammissione

 

1.        Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

   Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto      associativo medesimo  e ai diritti che ne derivano.

2.        Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3.        Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.        La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

5.        In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6.        La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 5 – Diritti dei soci

 

1.     Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.        La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

Articolo 6 – Decadenza dei soci

 

1.         I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

·        dimissione volontaria

·        morosità protrattasi per oltre due mesi della scadenza del versamento richiesto della quota associativa

·        radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2.              Il provvedimento di radiazione  assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3.              L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

 

 

 

 

 

Articolo 7 – Organi

 

1.      Gli organi sociali sono:

·        l’assemblea generale dei soci

·        il presidente

·        il consiglio direttivo

 

 

Articolo 8 – Assemblea

 

1.          L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazione da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.      La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3.      L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 

 

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

 

1.      Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2.      Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Compiti dell’assemblea

 

1.        La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.        L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

3.        Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4.        Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5.        L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6.        L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

7.        Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8.        Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 11 – Validità assembleare

1.        L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.      L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.      Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1.        L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

2.        L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

 Articolo 13 – Consiglio Direttivo

1.        Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2.      Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3.      Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.      In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5.      Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14 – Dimissioni

1.        Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2.        Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 15 – Convocazione Direttivo

1.        L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

2.        L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1.        Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)      Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c)      Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d)      Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e)      Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f)        Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente

1.        Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 18 – Il Vicepresidente

2.        Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 – Il Segretario

1.        Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20 – Il rendiconto

1.        Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2.        Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.        Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

 

 

 

Articolo 21 – Anno sociale

1.        L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 22 – Patrimonio

1.        I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Articolo 23 – Sezioni

1.        L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 – Clausola Compromissoria

1.        Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2.        In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di  .

3.        La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4.        L’arbitrato avrà sede       , ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

5.        Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di riferimento.

 

Articolo 25 – Scioglimento

1.        Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2.        L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

3.        La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma di rinvio

1.        Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.