STATUTO DELLASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ATLETICA LINGUAGLOSSA
Articolo 1 Denominazione e sede
1. E Costituita in Linguaglossa, Via Libertà 118, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e successivi del Codice civile, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Linguaglossa.
Articolo 2 Scopo
1. Lassociazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dellassociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dellatletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dellatletica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, lassociazione potrà, tra laltro, svolgere lattività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di detto sport nonché lo svolgimento di attività didattica per lavvio, laggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dellatletica leggera.
3. Lassociazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dallelettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dallobbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. Lassociazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizione statutarie della FIDAL e simpegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della citata federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti allattività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa allorganizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. Lassociazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Articolo
3 Durata
1. La durata dellassociazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dellassemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dellassociazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dellassociazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita allatto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata allaccoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello allassemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dallesercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dellassociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dellassociato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dellammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dellelettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nellapposito regolamento.
Articolo 6 Decadenza
dei soci
1. I soci cessano di appartenere allassociazione nei seguenti casi:
· dimissione volontaria
· morosità protrattasi per oltre due mesi della scadenza del versamento richiesto della quota associativa
· radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dellassociazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dallassemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con linteressato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellassemblea.
3. Lassociato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 Organi
1. Gli organi sociali sono:
· lassemblea generale dei soci
· il presidente
· il consiglio direttivo
Articolo 8 Assemblea
1. Lassemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dellassociazione ed convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta luniversalità degli associati e le deliberazione da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dellassemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative allatto della richiesta che ne propongono lordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. Lassemblea dovrà essere convocata presso la sede dellassociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Articolo 9 Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dellassociazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 Compiti dellassemblea
1. La convocazione dellassemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dellassociazione e contestuale comunicazione agli associati mediante posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza e lelenco delle materie da trattare.
2. Lassemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta allanno entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale per lapprovazione del rendiconto economico e finanziario e per lesame del bilancio preventivo.
3. Spetta allassemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dellassociazione nonché in merito allapprovazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dellassociazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dellAssociazione che non rientrino nella competenza dellassemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute allassemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. Lassemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Lassistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dellAssemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e lordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 11 Validità assembleare
1. Lassemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Lassemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa unora dalla prima convocazione tanto lassemblea ordinaria che lassemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12 Assemblea straordinaria
1. Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima delladunanza.
2. Lassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dellassociazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dallassemblea fino ad un massimo di undici eletti dallassemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nellambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dellesercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dellassemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 15 Convocazione
Direttivo
1. Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima delladunanza.
2. Lassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dellassociazione e modalità di liquidazione.
Articolo 16 Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre allassemblea;
c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta allanno e convocare lassemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi allattività sociale da sottoporre allapprovazione dellassemblea degli associati;
e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) Attuare le finalità previste dallo statuto e lattuazione delle decisioni dellassemblea dei soci.
Articolo 17 Il Presidente
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige lAssociazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 Il Vicepresidente
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura lamministrazione dellAssociazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 Il rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dellassociazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre allapprovazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dellassociazione, con separata indicazione delleventuale attività commerciale posta in essere accanto allattività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dellassociazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dellassemblea che ne ha allordine del giorno lapprovazione.
Articolo 21 Anno sociale
1. Lanno sociale e lesercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dallassociazione.
Articolo 23 Sezioni
1. LAssociazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 Clausola
Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra lassociazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute allesclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di .
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo allaltra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dellevento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. Larbitrato avrà sede , ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di riferimento.
Articolo 25 Scioglimento
1. Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallassemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con lapprovazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dellassemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dellAssociazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. Lassemblea, allatto di scioglimento dellassociazione, delibererà, sentita lautorità preposta, in merito alla destinazione delleventuale residuo attivo del patrimonio dellassociazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui lassociazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.