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Molti cittadini hanno lamentato una riattivazione del problema dei passi carrabili in Casalpalocco.
Riteniamo pertanto utile ricordare che la materia è regolata dal D.L. 15/11/93 n. 507, modificato in parte dalla L. 28/12/1995 n. 550, il cui art. 44 comma 4 riporta la definizione corretta:
"Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata."
Con una risoluzione dl 1997, il Ministero delle Finanze ha precisato che non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili:
i semplici accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada;
i passi carrabili che insistono su strade private "cieche" non aperte al transito indiscriminato della collettività;
Poiché l'accertamento d'ufficio sui passi carrabili così inteso e generalizzato nella zona di Casalpalocco non sembra sia stato esteso anche ad altre zone della Circoscrizione, tenuto conto che sussistono, oltre a condizioni soggettive eventualmente difendibili individualmente, anche e soprattutto condizioni oggettive per le quali si può studiare una forma di chiarimento collegiale, invitiamo i cittadini che avessero ricevuto il suddetto accertamento di prendere contatti con il Comitato di Quartiere o mediante fax (06 5091.1577) o lasciando una nota nella casella del Comitato stesso in Via Aristo di Ascalona n. 12 Casalpalocco, in modo da considerare l'opportunità di indire un'assemblea ove determinar comportamenti omogenei per casi generalizzati.
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