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Prociv Corropoli - Info - Statuto
Statuto Attivita' Storia |
DENOMINAZIONE
– SCOPO – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE ARTICOLO 1° E’ costituita una associazione, con sede in Corropoli
(TE), sotto la denominazione “CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CORROPOLI”. L’associazione si propone di prestare la sua opera
prevalentemente nel Comune di Corropoli
e zone limitrofe per il soccorso e la protezione civile e
pertanto di intervenire, mettendosi a disposizione delle competenti
autorita’ provinciali, regionali e nazionali, civili e militari, nei
casi di pubblica calamita’, e comunque quando detta opera sia
richiesta dagli enti interessati per l’insorgere di situazioni
comportanti danno o pericolo di danno alla incolumita’ delle persone.
L’associazione non ha limiti di durata,non ha fine di lucro ed e’
assolutamente apolitica, restando estranea a qualsiasi partito,
movimento ed organizzazione, SOCI ARTICOLO 2° L’Associazione
costituita dai soci fondatori comprende soci soccorritori, soci
collaboratori, soci sostenitori. a)
I soci soccorritori devono avere la maggiore eta’,
possono appartenere a qualsiasi classe sociale e fede religiosa, devono
essere in possesso dei requisiti psico – fisici e della preparazione,
anche in campo sanitario, occorrenti per le esigenze dei servizi di
soccorso ed assistenziali; hanno diritto al voto in assemblea. b)
Soci collaboratori possono
essere coloro che prestino attivita’ personale a favore
dell’Associazione, in particolare collaborando con i soci soccorritori
nelle operazioni per le quali e’ richiesto l’intervento. I soci
soccorritori e collaboratori, oltre a prestare gratuitamente
la propria opera sono tenuti a provvedersi a propria cura
e spese dell’attrezzatura personale prescritta, salvo rimborso
spese da parte dell’Associazione nei limiti delle disponibilita’
accertate dall’assemblea; hanno diritto al voto in assemblea. c)
Sono soci sostenitori quelli
che forniscono fondi a favore dell’Associazione mediante il pagamento
delle quote associative, annualmente determinate dall’assemblea;
nonche’ a mezzo di quelle
ulteriori facoltative elargizioni che riterranno di effettuare. I soci
sostenitori possono essere persone fisiche, Enti, persone giuridiche;
non hanno diritto al voto in assemblea. Sulle domande di adesione
all’associazione provvede insindacabilmente il Consiglio Direttivo
preso atto, per i soci soccorritori e collaboratori, del risultato degli
accertamenti tecnico – sanitari stabiliti dal regolamento
dell’Associazione. ARTICOLO 3° I
soci possono recedere dando all’Associazione avviso scritto almeno tre
mesi prima dello scadere del termine dell’impegno assunto; in mancanza
di detto preavviso l’impegno e’ da intendersi confermato per periodo
di tempo uguale per cui era stato assunto. Per comprovati motivi lesivi
del prestigio o degli interessi dell’Associazione, e per quanto
riguarda i soci soccorritori e collaboratori, anche per protratto
ingiustificato assenteismo o per dimostrata scarsa attitudine, i soci
possono essere radiati con deliberazione della commissione dei
Probiviri. La deliberazione diviene esecutiva dopo che sia stata
ratificata dal Consiglio Direttivo. I soci receduti o radiati non
potranno ripetere quanto versato a qualsiasi titolo all’Associazione.
PATRIMONIO ARTICOLO
4° Il
patrimonio dell’Associazione e’ costituito: a)
dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali dei soci
sostenitori; b)
da elargizioni ricevute dai soci sostenitori; c)
da contributi, donazioni, liberalita’ in genere da parte degli
Enti pubblici e privati o persone fisiche; d)
da attivita’ derivanti da iniziative promosse
dall’Associazione; e)
dalle rendite del proprio patrimonio. ARTICOLO
5° Il
patrimonio e’ amministrato dal Consiglio Direttivo secondo le
disposizioni che seguono. L’esercizio
sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2002.
ORGANI
SOCIALI ARTICOLO
6 Sono
organi dell’Associazione : l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, i Revisori.
ASSEMBLEA ARTICOLO
7° L’assemblea e’ costituita dai soci che figurano
iscritti nei registri dell’Associazione. Per intervenire in assemblea i soci sostenitori devono
essere in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea e’ convocata dal dal Consiglio Direttivo in
Corropoli, anche fuori della sede sociale, in via ordinaria per
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di
aprile successivo all’anno di esercizio, ed in via straordinaria ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta
domanda motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell’assemblea si fa mediante l’utilizzo
di mezzi di uso comune. L’avviso di convocazione puo’ essere inoltrato in altro
modo purchč la sottoscrizione del socio faccia fede dell’avvenuta
ricezione.
ARTICOLO 8° L’assemblea:
a) approva
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che saranno
accompagnati dalle relazioni
del Consiglio Direttivo e dei Revisori sui bilanci stessi; b)
nomina i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori e, quando
occorra, la commissione dei Probiviri; c)
determina annualmente l’ammontare delle quote sociali; d)
delibera su tutti gli argomenti che vengono ad essa sottoposti
dal Consiglio Direttivo, nonche’ sulle mozioni presentate al Consiglio
da almeno un decimo dei soci cinque giorni prima della convocazione
dell’assemblea. ARTICOLO 9° L’assemblea e’ presieduta dal Presidente
dell’Associazione; in mancanza di questi e del Vice Presidente,
l’assemblea nominera’ il
suo Presidente. Il Presidente e’ assistito da un segretario, nominato
dall’assemblea. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti
dei presenti. Per la nomina delle
cariche sociali e’ sufficiente la maggioranza relativa. Nelle deliberazioni di bilancio ed in quelle che riguardano
le loro responsabilita’, gli Amministratori
non hanno diritto di voto. Spetta al Presidente dell’assemblea
constatare la regolarita’ delle deleghe ed in genere il diritto
di intervenire all’assemblea. Le deliberazioni si fanno constatare da verbali firmati dal
Presidente, dal Segretario e dai Revisori presenti. ARTICOLO 10° Salvo il disposto di cui all’articolo seguente,
l’assemblea e’ legalmente costituita quando sia presente la meta’
almeno dei soci aventi diritto al voto. Non essendo valida l’assemblea
in prima convocazione per mancanza di numero legale, essa sara’
convocata in seconda convocazione a non meno di quattro ore dalla prima,
e potra’ validamente deliberare sugli argomenti posti all’ordine del
giorno con il quorum del 10% dei soci aventi diritto al voto. ARTICOLO 11° Trattandosi di modificazioni al presente statuto, e’
necessario anche in seconda convocazione l’intervento di almeno la
meta’ dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
CONSIGLIO
DIRETTIVO ARTICOLO 12° L’Associazione e’ retta da un Consiglio Direttivo
composto da tre a nove membri, eletti dall’assemblea per il periodo
massimo di un triennio, tra le varie categorie dei soci aventi diritto
al voto. Un terzo dei Consiglieri dovra’ in ogni caso essere scelto
tra i soci fondatori. I membri uscenti di carica sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio ed il suo presidente sono
nominati per il periodo di un anno nell’atto costitutivo dai soci
fondatori. ARTICOLO 13° Il Consiglio nomina fra i suoi membri: a)
Un Presidente e, facoltativamente, un Vice Presidente che
sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento: b)
Un Segretario; c)
Un Tesoriere Economo. Il Consiglio puo’ sostituire per cooptazione sino alla
successiva assemblea i membri che per qualsiasi ragione siano cessati
dalla carica. ARTICOLO 14° Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i
provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione, compila il Regolamento dell’Associazione, sceglie
tra i soci collaboratori il
personale tecnico ed amministrativo occorrente (che avra’ diritto
unicamente al rimborso delle spese vive sostenute per l’incarico
assunto), lo sospende, lo
revoca, compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; convoca
l’assemblea dei soci, provvede all’amministrazione del patrimonio
sociale ed e’ all’uopo investito di tutti i piu’ ampi poteri sia
di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
ARTICOLO 15° Il Consiglio si riunisce, dietro invito del Presidente, di
norma ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente stesso lo
giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due
consiglieri. I soci possono assistere alle riunioni del del Consiglio
senza diritto di voto. La convocazione si fa con lettera raccomandata A.R. ,
inviata al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima
di quanto stabilito con la seduta, o con telegramma inviato almeno un
giorno prima. Nell’invito viene indicato l’ordine del giorno delle
materie da trattarsi. Il Consiglio e’ presieduto dal Presidente ed in sua
assenza, dal Vice Presidente e, in
assenza di entrambi, dal piu’anziano dei presenti. Per la validita’ delle deliberazioni e’ necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 16° Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio, ed ha poteri per la gestione ordinaria.
ARTICOLO
17° Il Tesoriere economo vigila sul fondo sociale,
predispone gli incassi ed i pagamenti, cura l’impiego dei fondi
eccedenti l’ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal
Consiglio, compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, e
li sottopone per l’approvazione al Consiglio. Egli vigila inoltre sulle forniture stabili di proprieta’
o in affitto e su quanto altro riguardi la gestione economale. Il
servizio di cassa puo’ essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un
Istituto di credito o all’Amministrazione Postale.
REVISORI ARTICOLO 18° L’assemblea nomina ogni triennio tra i soci,
o anche tra estranei all’Associazione, tre revisori incaricati
di esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, e di riferirne
all’assemblea ordinaria. A tale scopo i bilanci annuali devono essere
presentati ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l’assemblea insieme a tutti gli allegati e documenti giustificativi. Almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, i Revisori
dovranno consegnare al Segretario del Consiglio una relazione
illustrativa dei bilanci perche’ la stessa sia messa adisposizione di
tutti i soci unitamente ad una copia dei bilanci medesimi. I Revisori hanno poi sempre la facolta’
ed obbligo di esaminare presso la sede dell’associazione conti
e registri, e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno
necessarie per l’adempimento del mandato loro affidato.
COMMISSIONE
DEI PROBIVIRI ARTICOLO 19° La Commissione dei Probiviri e’ costituita da cinque
soci effettivi e due supplenti, che
non siano membri del Consiglio Direttivo, nominati dall’assemblea che
ne elegge il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La Commissione delibera
a maggioranza assoluta, sentiti gli interessati, in merito a quanto
previsto dall’articolo 3 del presente statuto, dietro segnalazione del
Consiglio Direttivo. La Commissione e’ convocata dal Presidente o, in sua
mancanza, dal Proviviro piu’ anziano di eta’. ARTICOLO 20° Ai componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente, i
Revisori, i Probiviri e a coloro ai quali sia stato confermato qualche
incarico di cui all’articolo 14°, non compete alcun compenso per
l’opera prestata, salvo il
rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento
dell’incarico ad essi affidato.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE ARTICOLO 21° L’associazione potra’ essere sciolta su
deliberazione presa dall’assemblea generale, con il voto favorevole di
piu’ della meta’ dei soci. L’associazione si considera comunque
sciolta quando manchino il numero dei soci o i mezzi indispensabili per
garantire il perseguimento dello scopo dell’Associazione e tale
situazione perduri per oltre un anno. In tal caso i componenti l’ultimo Consiglio Direttivo e i
Revisori ultimi nominati devono informare l’Autorita’ Governativa
perche’ possa provvedere ai sensi dell’articolo 42 del Codice
Civile. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo sara’ devoluto ad altro Ente avente scopi ed attivita’ similari. ARTICOLO 22° Per quanto non disposto nel presente statuto, si osservano
le norme di legge. Letto, approvato e sottoscritto. Corropoli,
li 15.06.2002
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