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Prociv Corropoli - Info - Statuto


Statuto

 

Attivita'

Interventi

Storia

Soci

Soci Sostenitori

DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1°

E’ costituita una associazione, con sede in Corropoli (TE), sotto la denominazione “CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI”. L’associazione si propone di prestare la sua opera prevalentemente nel Comune di Corropoli  e zone limitrofe per il soccorso e la protezione civile e pertanto di intervenire, mettendosi a disposizione delle competenti autorita’ provinciali, regionali e nazionali, civili e militari, nei casi di pubblica calamita’, e comunque quando detta opera sia richiesta dagli enti interessati per l’insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo di danno alla incolumita’ delle persone. L’associazione non ha limiti di durata,non ha fine di lucro ed e’ assolutamente apolitica, restando estranea a qualsiasi partito, movimento ed organizzazione,

 

SOCI

ARTICOLO 2°

 L’Associazione costituita dai soci fondatori comprende soci soccorritori, soci collaboratori, soci sostenitori.

a)      I soci soccorritori devono avere la maggiore eta’, possono appartenere a qualsiasi classe sociale e fede religiosa, devono essere in possesso dei requisiti psico – fisici e della preparazione, anche in campo sanitario, occorrenti per le esigenze dei servizi di soccorso ed assistenziali; hanno diritto al voto in assemblea.

b)      Soci collaboratori  possono essere coloro che prestino attivita’ personale a favore dell’Associazione, in particolare collaborando con i soci soccorritori nelle operazioni per le quali e’ richiesto l’intervento. I soci soccorritori e collaboratori, oltre a prestare gratuitamente  la propria opera sono tenuti a provvedersi a propria cura  e spese dell’attrezzatura personale prescritta, salvo rimborso spese da parte dell’Associazione nei limiti delle disponibilita’ accertate dall’assemblea; hanno diritto al voto in assemblea.

c)      Sono soci sostenitori  quelli che forniscono fondi a favore dell’Associazione mediante il pagamento delle quote associative, annualmente determinate dall’assemblea; nonche’ a mezzo di  quelle ulteriori facoltative elargizioni che riterranno di effettuare. I soci sostenitori possono essere persone fisiche, Enti, persone giuridiche; non hanno diritto al voto in assemblea. Sulle domande di adesione all’associazione provvede insindacabilmente il Consiglio Direttivo preso atto, per i soci soccorritori e collaboratori, del risultato degli accertamenti tecnico – sanitari stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

 ARTICOLO 3°

I soci possono recedere dando all’Associazione avviso scritto almeno tre mesi prima dello scadere del termine dell’impegno assunto; in mancanza di detto preavviso l’impegno e’ da intendersi confermato per periodo di tempo uguale per cui era stato assunto. Per comprovati motivi lesivi del prestigio o degli interessi dell’Associazione, e per quanto riguarda i soci soccorritori e collaboratori, anche per protratto ingiustificato assenteismo o per dimostrata scarsa attitudine, i soci possono essere radiati con deliberazione della commissione dei Probiviri. La deliberazione diviene esecutiva dopo che sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo. I soci receduti o radiati non potranno ripetere quanto versato a qualsiasi titolo all’Associazione.

 

PATRIMONIO

ARTICOLO 4°

Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito:  

a)      dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali dei soci sostenitori;

b)      da elargizioni ricevute dai soci sostenitori;

c)      da contributi, donazioni, liberalita’ in genere da parte degli Enti pubblici e privati o persone fisiche;

d)      da attivita’ derivanti da iniziative promosse dall’Associazione;

e)      dalle rendite del proprio patrimonio.

 

ARTICOLO 5°

 Il patrimonio e’ amministrato dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni che seguono.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2002.

 

 

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 6

 Sono organi dell’Associazione : l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori.

 

 

ASSEMBLEA

 ARTICOLO 7°

 L’assemblea e’ costituita dai soci che figurano iscritti nei registri dell’Associazione.

Per intervenire in assemblea i soci sostenitori devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea e’ convocata dal dal Consiglio Direttivo in Corropoli, anche fuori della sede sociale, in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di aprile successivo all’anno di esercizio, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell’assemblea si fa mediante l’utilizzo di mezzi di uso comune.

L’avviso di convocazione puo’ essere inoltrato in altro modo purchč la sottoscrizione del socio faccia fede dell’avvenuta ricezione.

 

 

ARTICOLO 8°

 L’assemblea:

           a)      approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che saranno accompagnati dalle relazioni                  del Consiglio Direttivo e dei Revisori sui bilanci stessi;

b)      nomina i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori e, quando occorra, la commissione dei Probiviri;

c)      determina annualmente l’ammontare delle quote sociali;

d)      delibera su tutti gli argomenti che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, nonche’ sulle mozioni presentate al Consiglio da almeno un decimo dei soci cinque giorni prima della convocazione dell’assemblea.

 

ARTICOLO 9°

 L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione; in mancanza di questi e del Vice Presidente, l’assemblea  nominera’ il suo Presidente.

Il Presidente e’ assistito da un segretario, nominato dall’assemblea.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per la nomina  delle cariche sociali e’ sufficiente la maggioranza relativa.

Nelle deliberazioni di bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilita’, gli  Amministratori non hanno diritto di voto.

Spetta al Presidente dell’assemblea  constatare la regolarita’ delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’assemblea.

Le deliberazioni si fanno constatare da verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Revisori presenti.

 

ARTICOLO 10°

 Salvo il disposto di cui all’articolo seguente, l’assemblea e’ legalmente costituita quando sia presente la meta’ almeno dei soci aventi diritto al voto. Non essendo valida l’assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, essa sara’ convocata in seconda convocazione a non meno di quattro ore dalla prima, e potra’ validamente deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno con il quorum del 10% dei soci aventi diritto al voto.

 

ARTICOLO 11°

 Trattandosi di modificazioni al presente statuto, e’ necessario anche in seconda convocazione l’intervento di almeno la meta’ dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12°

 L’Associazione e’ retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall’assemblea per il periodo massimo di un triennio, tra le varie categorie dei soci aventi diritto al voto.

Un terzo dei Consiglieri dovra’ in ogni caso essere scelto tra i soci fondatori.

I membri uscenti di carica sono rieleggibili.

Per la prima volta il Consiglio ed il suo presidente sono nominati per il periodo di un anno nell’atto costitutivo dai soci fondatori.

 

ARTICOLO 13°

 Il Consiglio nomina fra i suoi membri:

a)      Un Presidente e, facoltativamente, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento:

b)      Un Segretario;

c)      Un Tesoriere Economo.

 

Il Consiglio puo’ sostituire per cooptazione sino alla successiva assemblea i membri che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica.

 

ARTICOLO 14°

 Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, compila il Regolamento dell’Associazione, sceglie tra  i soci collaboratori il personale tecnico ed amministrativo occorrente (che avra’ diritto unicamente al rimborso delle spese vive sostenute per l’incarico assunto), lo sospende,  lo revoca, compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; convoca l’assemblea dei soci, provvede all’amministrazione del patrimonio sociale ed e’ all’uopo investito di tutti i piu’ ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

 

ARTICOLO 15°

Il Consiglio si riunisce, dietro invito del Presidente, di norma ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. I soci possono assistere alle riunioni del del Consiglio senza diritto di voto.

La convocazione si fa con lettera raccomandata A.R. , inviata al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quanto stabilito con la seduta, o con telegramma inviato almeno un giorno prima.

Nell’invito viene indicato l’ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio e’ presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente e,  in assenza di entrambi, dal piu’anziano dei presenti.

Per la validita’ delle deliberazioni e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ARTICOLO 16°

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha poteri per la gestione ordinaria.

 

ARTICOLO  17°

 Il Tesoriere economo vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi ed i pagamenti, cura l’impiego dei fondi eccedenti l’ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal Consiglio, compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, e li sottopone per l’approvazione al Consiglio.

Egli vigila inoltre sulle forniture stabili di proprieta’ o in affitto e su quanto altro riguardi la gestione economale. Il servizio di cassa puo’ essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un Istituto di credito o all’Amministrazione Postale.

 

REVISORI  

ARTICOLO 18°

 L’assemblea nomina ogni triennio tra i soci,  o anche tra estranei all’Associazione, tre revisori incaricati di esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, e di riferirne all’assemblea ordinaria. A tale scopo i bilanci annuali devono essere presentati ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea insieme a tutti gli allegati e documenti giustificativi.

Almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, i Revisori dovranno consegnare al Segretario del Consiglio una relazione illustrativa dei bilanci perche’ la stessa sia messa adisposizione di tutti i soci unitamente ad una copia dei bilanci medesimi.

I Revisori hanno poi sempre la facolta’  ed obbligo di esaminare presso la sede dell’associazione conti e registri, e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno necessarie per l’adempimento del mandato loro affidato.

 

 

COMMISSIONE DEI PROBIVIRI

 ARTICOLO 19°

 La Commissione dei Probiviri e’ costituita da cinque soci effettivi e due supplenti,  che non siano membri del Consiglio Direttivo, nominati dall’assemblea che ne elegge il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Commissione  delibera a maggioranza assoluta, sentiti gli interessati, in merito a quanto previsto dall’articolo 3 del presente statuto, dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.

La Commissione e’ convocata dal Presidente o, in sua mancanza, dal Proviviro piu’ anziano di eta’.

 

ARTICOLO 20°

 Ai componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori, i Probiviri e a coloro ai quali sia stato confermato qualche incarico di cui all’articolo 14°, non compete alcun compenso per l’opera  prestata, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico ad essi affidato.

 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21°

 L’associazione potra’ essere sciolta su deliberazione presa dall’assemblea generale, con il voto favorevole di piu’ della meta’ dei soci. L’associazione si considera comunque sciolta quando manchino il numero dei soci o i mezzi indispensabili per garantire il perseguimento dello scopo dell’Associazione e tale situazione perduri per oltre un anno.

In tal caso i componenti l’ultimo Consiglio Direttivo e i Revisori ultimi nominati devono informare l’Autorita’ Governativa perche’ possa provvedere ai sensi dell’articolo 42 del Codice Civile.

In  caso di scioglimento, il patrimonio associativo sara’ devoluto ad altro Ente avente scopi ed attivita’ similari.

ARTICOLO 22°

Per quanto non disposto nel presente statuto, si osservano le norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Corropoli, li 15.06.2002