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LA SCUOLA NON DEVE PIÙ ESSERE UN "NOZIONIFICIO" CHE PREPARI ALLA VITA, MA DEVE ESSERE VITA VISSUTA
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PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO
LA SCUOLA E LUOGO DI: |
formazione | |||
dialogo | |||
educazione | |||
ricerca | |||
esperienza sociale |
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LA SCUOLA CONTRIBUISCE A SVILUPPARE: |
la coscienza critica | ||||
le potenzialità di ciascuno | ||||
il senso di responsabilità |
La Scuola è luogo di FORMAZIONE e di educazione mediante lo STUDIO | |||
armonia con i principi costituzionali e con la convenzione internazionale sui diritti dellinfanzia (NY 20/11/89) | |||
valore della democrazia | |||
realizzazione del diritto allo studio | |||
qualità delle relazioni insegnante/studente | |||
obiettivi culturali e professionali adeguati allinserimento nella vita attiva |
A. Diritti individuali: |
LO STUDENTE HA DIRITTO: |
ad una formazione culturale e professionale adeguata; | |||
alla riservatezza; | |||
ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita nella scuola; | |||
ad essere consultato nelle scelte importanti; | |||
alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; | |||
al rispetto della propria identità culturale e religiosa; | |||
Costituzione italiana: |
Art. 17 "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi..." Art. 18 "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale..."
I REGOLAMENTI DI ISTITUTO DEVONO GARANTIRE E DISCIPLINARE IL DIRITTO DI:
RIUNIRSI IN ASSEMBLEE | |||
ASSOCIARSI ALLINTERNO DELLA SCUOLA | |||
SVOLGERE INIZIATIVE ALLINTERNO DELLA SCUOLA |
(doveri)
PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE MANCANZE DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE:
Il regolamento individua:
gli organi competenti | |||
il relativo procedimento | |||
le mancanze disciplinari | |||
le relative sanzioni | |||
Attenzione: Tutti gli istituti dovranno realizzare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'ART. 6 (consultando gli studenti)
SANZIONI:
Art. 24 della Costituzione"...la difesa è diritto inviolabile..."
Art. 27 della Costituzione
"La responsabilità penale è la Costituzione personale. Limputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene... devono tendere alla rieducazione."
caratteri fondamentali:
finalità educativa | |||
la responsabilità è personale | |||
non è mai sanzionata la libera espressione di opinioni | |||
diritto di difesa (esporre le proprie ragioni) | |||
nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sul profitto | |||
temporaneità | |||
proporzione tra infrazione e sanzione | |||
riparazione del danno | |||
situazione personale dello studente | |||
possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della scuola | |||
allontanamento solo in caso di gravi e reiterate infrazioni (in caso di sospensione fino a 15 giorni di applica lart. 328 DL 16/4/94) |
DUE SONO I LIVELLI DI GARANZIA:
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Da chi è composto?
Si tratta di un organismo che ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
Rispetto alle parti questo organismoè un luogo "terzo", cioè esternoalla disputa, che ha una funzione simile a quella del'arbitro.
Cosa fa?
Prima di prendere una decisione, ed eventualmente di dare ragione all'una o all'altra parte, questo organismo ha il compito di discutere con le parti e l'obiettivo di far discutere le parti fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci tori e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa e a ricreare un clima di serenità e cooperazione.
L'arbitro decide:
Chi può ricorrervi?
Attenzione!!! Il provveditore ha il compito di costituire l'organo, mentre la consulta deve nominare gli studenti.
Da chi è composto?
Quali sono le sue funzioni?
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i regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
sono adottati o modificati previa
CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI
Testo approvato dal
Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1998 e inviato per la firma al Presidente della Repubblica |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza
del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1
(Vita della comunità scolastica)
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE
ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola si
impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame
e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro
le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da
una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
È abrogato il capo III del R.D. 4
maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.