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  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

          

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"DOMENICO CESTARI"

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       Regolamento del C.d.I     Regolamento interno dell'istituto    Diritti e doveri degli studenti       Disciplina
back(1).gif (14291 byte)                                REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO                       

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Art.1 - FINALITA' GENERALI

E' compito degli organi collegiali eletti promuovere ed organizzare, rispettando l'autonomia degli organi rappresentativi, la partecipazione di genitori, insegnanti, non insegnanti e studenti ai dibattiti, alle iniziative ed alla formazione delle decisioni che riguardano la vita e l'attività della Scuola.

Le riunioni degli organi collegiali avvengono tenendo conto degli orari di lavoro.

E' compito del Consiglio d'Istituto promuovere ed organizzare rapporti permanenti con le istituzioni democratiche di governo del territorio e con le organizzazioni democratiche della società civile.

A questo fine, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri deliberanti, il Consiglio d'Istituto, se richiesto, sarà disponibile e solleciterà incontri con gli Enti Locali (Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale), con le organizzazioni territoriali ed aziendali dei movimenti sindacali, con le Istituzioni Universitarie e con esperti di particolari discipline, con le organizzazioni dell'associazionismo culturale democratico.

E' compito degli organismi collegiali, secondo i criteri dettati dal Consiglio Scolastico Provinciale, garantire la massima utilizzazione degli impianti scolastici, rendendoli disponibili ad iniziative di carattere culturale, sociale e politico, intraprese e organizzate dai cittadini residenti nel territorio.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al soddisfacimento delle esigenze e allo svolgimento delle attività scolastiche per adulti e per lavoratori (corsi serali e corsi delle 150 ore, corsi post-diploma, ecc.).

Art.2 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio vengono nominati con decreto del Provveditore agli Studi (art.23 D.P.R.416).

Nella prima riunione successiva allo scadere del periodo di durata dell'organo, si procede all'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva secondo le modalità dell'art.5 D.P.R.416.

Per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva le modalità sono le stesse previste per l'elezione del Presidente.

Viene eletto un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio d'Istituto.

Il Presidente nomina all'inizio di ogni seduta il segretario del Consiglio fra tutti i membri del Consiglio ad esclusione del Preside.

Art.3 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO.

Le attribuzioni del Consiglio sono previste dall'art.6 D.P.R.416, inoltre il Consiglio :

- prende visione del Regolamento per lo svolgimento dell'assemblea dei genitori (art.45 D.P.R.416) e del Regolamento per lo

svolgimento dell'assemblea degli studenti (art.6 D.P.R.416);

- indica per il segretario i criteri concernenti i servizi amministrativi (art.5 D.P.R.410);

- dà parere al Collegio dei docenti circa iniziative di sperimentazione metodologica-didattica (art.3 D.P.R.419);

- propone iniziative di sperimentazione per innovazioni, ordinamenti e strutture (art.3 D.P.R.419);

- riceve la documentazione dei risultati delle sperimentazioni (art.6 D.P.R.419);

- organizza d'intesa con l'I.R.R.S.A.E. iniziative di aggiornamento (art.8 D.P.R.419);

- ogni altra attribuzione purchè conforme alle norme vigenti.

Art.4 - LAVORI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria di norma ogni mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto e, in seduta straordinaria, il Consiglio può autoconvocarsi nei casi previsti dal successivo art.8.

La data della convocazione ordinaria, l'ordine del giorno, l'oggetto e gli estremi delle circolari, riferite all'ordine del giorno, devono essere affissi all'albo della scuola e comunicati ai consiglieri con un anticipo di giorni 5 lavorativi (C.M.105/75) e, considerata la pubblicità delle riunioni, oltre alla suddetta affissione, verrà data comunicazione mediante circolare alle classi.

L'ordine del giorno delle sedute ordinarie è predisposto dalla giunta Esecutiva.

L'ordine del giorno può essere modificato su decisione unanime dei membri presenti alla seduta del Consiglio.

Ciascun membro dell'Istituto può proporre, con richiesta al Presidente, l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto.

Tale richiesta deve essere soddisfatta nella prima seduta utile del Consiglio, qualora le questioni sollevate riguardino problemi di ordine generale e problemi particolari di una classe, ma tali da coinvolgere elementi di interesse generale.

La richiesta, se accolta, deve comunque essere resa nota al Consiglio.

La Giunta Esecutiva, nel preparare i lavori del Consiglio, deve attenersi strettamente alle decisioni e alle indicazioni espresse dal Consiglio medesimo.

Ogni consigliere, in qualsiasi seduta ordinaria, può presentare una mozione di sfiducia sull'operato della Giunta.

Tale mozione deve essere discussa e posta in votazione nel corso della seduta successiva.

Il Consiglio accoglie nel proprio ordine del giorno le richieste avanzate dal Collegio dei docenti, dal Comitato degli studenti, dal Comitato dei genitori e dal personale non docente.

Reciprocamente, l Consiglio impegna il Preside ad accogliere nell'ordine del giorno del Collegio dei docenti eventuali proposte espresse a maggioranza nel Consiglio d'Istituto.

Su delibera del Consiglio, l'attuazione di un punto all'ordine del giorno può essere affidata ad un gruppo di studio eventualmente composto da membri appartenenti e non al Consiglio.

Il gruppo si curerà della stesura di un documento se tale è l'incarico affidatogli dal Consiglio.

Le Commissioni resteranno in c arica fino all'espletamento del compito loro affidato.

La nomina delle Commissioni è sottoposta ad apposita delibera da parte del Consiglio.

Tutta la documentazione riguardante i punti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria dell'Istituto, contemporaneamente alla pubblicazione dell'ordine del giorno, casi eccezionali sono giustificati.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei consiglieri.

Durante la riunione del Consiglio, il Presidente dà parola a chi ne fa richiesta con domanda esplicita o per alzata di mano.

Gli interventi si susseguono nell'ordine nel quale sono stati richiesti.

Le delibere del Consiglio sono sottoposte a votazione normalmente per alzata di mano o, su richiesta di uno o più membri, per appello nominale.

Sono sottoposte a votazione segreta le deliberazioni relative a persone.

Le deliberazioni vengono sottoposte a votazione nell'ordine con il quale sono state presentate.

Hanno la precedenza le mozioni d'ordine.

Nel caso di più proposte aventi lo stesso oggetto, prevale quella che ottiene maggior numero di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.5 - IL VICEPRESIDENTE

Sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.6 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio che devono contenere sinteticamente gli interventi dei consiglieri ed in maniera particolareggiata solo quelli che vengono esplicitamente richiesti dall'interessato.

Art.7 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti del Consiglio vengono esposti all'albo dell'Istituto entro i 10 gg. successivi ad ogni riunione fino a quella seguente.

Art.8 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE - SEDUTE STRAORDINARIE

La convocazione del Consiglio in seduta straordinario avviene presentando l'ordine del giorno :

- su richiesta del Presidente;

- su richiesta della Giunta Esecutiva;

- su richiesta di almeno 1/3 dei membri;

- su richiesta del Preside o di chi lo sostituisce;

- su richiesta del Collegio dei docenti;

- su richiesta del Comitato degli studenti;

- su richiesta del Comitato dei genitori;

- su richiesta del personale non docente;

- su richiesta del Consiglio di classe.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso si sole 48 ore.

L'ordine del giorno sarà stabilito dei richiedenti.

Il Presidente, in tali casi, è tenuto a procedere alla convocazione.

Art.9 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.10 - MODALITA' DELLE RIUNIONI

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano dei consiglieri (D.I. 28-05-75 art.2)

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo le persone previste dal punto 5 (art.5 D.P.R.416), nonchè i tecnici e specialisti che il Consiglio intenda ascoltare sulle materie di propria competenza.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche ai sensi della Legge 11-10-77, n 748.

 

Art.11 - VERBALE

Di ogni riunione viene steso il verbale, del quale si dà lettura per approvazione nella seduta successiva e viene sottoscritto dal Segretario e da colui che ha presieduto effettivamente la riunione.

Art.12 - DECADENZA E SURROGA DEI MEMBRI

I membri eletti decadono dalla carica qualora non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio e non abbiano una valida giustificazione scritta, fatta pervenire al Presidente entro 5 gg. lavorativi dalla data della seduta (art.29 D.P.R.416).

Il Presidente, quando accerta che un membro non è intervenuto senza giustificazione a tre riunioni consecutive, comunica al Consiglio la decadenza dalla carica di tale membro e pone all'ordine del giorno della riunione successiva la sua sostituzione, secondo le modalità indicate nell'art.22 D.P.R.416.

Nel caso in cui un consigliere cumuli un numero di assenze anche giustificate e non necessariamente successive, ma tali da pregiudicare le sue funzioni all'interno di una componente, il Consiglio d'Istituto può richiedere la sue giustificazioni nell'ambito del Consiglio stesso.

Nella prima riunione dell'anno scolastico, sui procede alla sostituzione dei membri del Consiglio e della Giunta Esecutiva che abbiano perso i requisiti previsti, mediante nomina dei primi non eletti dalle liste di cui i membri decaduti facevano parte.

Le elezioni suppletive previste dall'art.22 D.P.R.416 devono tenersi entro 60 gg. dalla data in cui il Consiglio ne abbia constatata la necessità.

Art.13 - LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Preside è il Presidente della Giunta Esecutiva e, in caso di sua assenza, è sostituito anche per le funzioni nella Giunta, dal docente delegato ai sensi dell'art.4 D.P.R.416 e dell'art.3 D.P.R.417.

La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi e di rispetto alle deliberazioni del Consiglio e svolge la propria attività nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art.6 D.P.R.416.

Predispone l'ordine del giorno delle sedute ordinarie del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, tenendo presente le indicazioni del Consiglio.

Prepara i lavori del Consiglio e ne attua le deliberazioni.

La giunta è convocata dal Preside o su iniziativa propria o a richiesta della maggioranza dei suoi componenti 3 giorni lavorativi prima della seduta.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal capo dei servizi di segreteria.

Ciascun membro della Giunta ha diritto, durante le ore di servizio, ad avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta e di avere dagli uffici di segreteria tutte le informazioni necessarie per migliorare l'esercizio della propria funzione.

Per i membri eletti dal Consiglio d'Istituto, per quanto concerne la decadenza, vale la normativa di cui al precedente art.12 (terzo e quarto comma).

Art.14 - BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve essere approvato a maggioranza assoluta dei presenti entro il mese di novembre, salvo l'invio della circolare ministeriale concernente il bilancio di previsione.

Art.15 - CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo deve essere approvato a maggioranza assoluta dei presenti entro il mese di marzo, salvo l'invio della circolare ministeriale concernente il conto consuntivo.

Art.16 - MANDATI DI PAGAMENTO

Il membro della Giunta Esecutiva che firma i mandati di pagamento assieme al Preside e al capo dei servizi amministrativi è un componente designato dalla Giunta stessa.

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REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO 

 

 

 

              

 

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Art.1

L'Istituto, con la partecipazione dei genitori e di ogni altra componente della scuola, svolge un'azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica e prepararli ad assolvere i doveri sociali e porli su un piano di autentica libertà riguardo al loro sviluppo intellettuale, culturale e professionale.

 

Art.2

Gli allievi assistiti quotidianamente dal Preside e dai docenti si educano all'autogoverno e all'esercizio della democrazia, partecipando insieme alle altre componenti della scuola quali protagonisti della comunità educativa.

Art.3

I rapporti tra docenti e discenti si informano al dialogo ed alla collaborazione.

Art.4

Ciascuna classe è una comunità di lavoro di ricerca individuale e collettiva degli alunni guidata dai docenti.

                

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                  DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI  

 

                   

 

 

 

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PARTE I

Attività associative ed organismi rappresentativi :

Art.5

Gli studenti hanno facoltà di riunirsi nell'ambito dell'Istituto entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti (art.42-43-44 D.P.R.416), integrate, dove occorra e sia utile, da deliberazioni dei competenti organi, dopo accordi organizzativi fra i loro rappresentanti e il Preside, per studiare insieme, costituire gruppi di studio, seminari e tenere assemblee plenarie e parziali che trattino problemi culturali, scolastici, sociali e formulino proposte e richieste.

Le assemblee plenarie e di classe sono indette secondo le norme vigenti (art.44 D.P.R.416 e C.M. del 27-12-79 n 312); quelle plenarie sono precedute dall'esposizione nell'ambito dell'Istituto, con congruo anticipo di almeno 5 gg. lavorativi, degli argomenti da trattarsi successivamente.

Solo eccezionalmente, in casi di urgenza a giudizio del Preside, il predetto preavviso può essere limitato ad un solo giorno.

Il Preside, i docenti ed il personale non docente dell'Istituto hanno diritto di assistere alle assemblee studentesche.

Art.6

Il Comitato degli studenti, rappresentativo di tutti gli alunni, esprime pareri su aspetti e problemi della vita scolastica; può indire assemblee e coordinare attività.

Il Comitato si riunisce su proposta del Presidente o dei rappresentanti di una o più classi, una volta al mese in seduta ordinaria, preceduta dall'esposizione nell'albo dell'Istituto, almeno 3 giorni prima, dell'elenco degli argomenti da trattarsi successivamente; può essere convocato in seduta straordinaria di norma nelle prime ore pomeridiane a richiesta del Presidente o di 1/3 dei consiglieri.

ART.7

Gli studenti hanno facoltà di riunirsi in assemblee d'Istituto per svolgere attività culturali e ricreative e discutere i loro problemi.

Il regolamento delle assemblee studentesche è approvato dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

Gli studenti hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto; possono, nell'ambito dell'Istituto, esporre negli spazi stabiliti e diffondere fogli periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.

Ad evitare violazioni di legge, i fogli succitati devono essere presentati al Preside da uno studente maggiorenne che si renda responsabile del contenuto del foglio stesso.

ART.8

Gli allievi, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. precedenti, possono usare aula, sale e attrezzature a ciò destinate dopo gli accordi fra i loro rappresentanti e il Preside, fatta salva la vigilanza dei docenti interessati.

 

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Fine doc.

 

 

 

 

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PARTE II

ART.9

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabilità del Preside e di tutte le componenti scolastiche.

E' vietato fumare nelle aule e nei corridoi dell'Istituto.

ART.10

Nessun abito particolare è richiesto agli allievi e alle allieve, un corredo adatto alla specifica attività da svolgere è indispensabile per le esercitazioni di educazione fisica.

Agli studenti verrà consegnato un libretto personale, controfirmato dall'esercente la patria potestà, se minorenne, o dall'alunno stesso, se maggiorenne, per le giutificazioni delle assenze e per la richiesta di entrata posticipata e di uscita anticipata.

Gli studenti, che nel corso dell'anno scolastico raggiungono la maggiore età, dovranno segnalare il fatto in segreteria, affinchè l'Istituto possa avvertire la famiglia della nuova situazione giuridica in merito alla giustificazione delle assenze.

ART.11

Gli studenti entrano nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni e devono essere nell'aula loro assegnata al secondo suono della campana, assistiti dai docenti (C.M.82 DD. 26-03-76 relativa all'art.88 DPR 417/74).

Gli studenti che vengono da località lontane possono accedere, anche prima, nei locali della scuola, previo permesso concordato con l'ufficio di Presidenza.

ART.12

Gli allievi in ritardo sono ammessi in classe entro un limite di 5 minuti dopo che il Preside o i collaboratori ne abbiano accettato le motivazioni; i ritardatari oltre il limite suddetto vengono ammessi alle lezioni all'inizio della seconda ora.

Si potrà derogare dai criteri anzidetti esclusivamente per motivi di carattere eccezionale.

Il Preside o i collaboratori potranno consentire agli alunni maggiorenni di lasciare la scuola prima del termine delle attività scolastiche solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Al minore potrà essere accordato il permesso di uscita solo se il genitore o chi ne fa le veci verrà di persona a prelevarlo.

ART.13

La presenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite culturali (gratuita compatibilmente con la disponibilità di bilancio) è obbligatoria e la giustificazione delle assenze è vagliata dal Preside o dai collaboratori o dai professori delegati (docenti della I^ora di lezione)

La 5^assenza, 10^, etc. sono comunicate per iscritto alla famiglia. I minori che siano stati assenti dalla scuola non possono esservi riammessi senza la giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci. Le malattie che abbiano causato assenze di oltre 5 giorni consecutivi devono essere documentate da certificato medito.

In caso di astensione collettiva il docente della prima ora dovrà richiedere a tutti gli alunni partecipanti all'astensione la comunicazione dell'astensione firmata dai genitori se minorenni, dall'alunno se maggiorenne e trascrivere nel registro di classe sotto l'apposito spazio (rapporti disciplinari).

In caso di dimenticanza di giustificazione o di comunicazione di astensione, il docente incaricato annota il fatto nel registro di classe; il docente della I^ora del giorno successivo controlla. In caso di ulteriore dimenticanza o recidività, l'alunno vieni inviato in Presidenza per i provvedimenti del caso.

ART.14

Le eventuali uscite dall'aula durante le ore di lezione, uno alla volta, in particolare nel corso delle prime due ore, dovranno essere scrupolosamente vagliate dagli insegnanti, i quali eviteranno di dare l'assenso a richiesta che, a loro attento giudizio, non siano indispensabili o necessarie.

ART.15

In classe, ogni allievo deve avere con sè quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni.

ART.16

Gli allievi sono ricevuti in Presidenza o dal professore, di regola, in periodi di tempo liberi dalle lezioni.

ART.17

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione degli allievi. Di eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati volontariamente. L'Istituto non è responsabile dei beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. E' fatto divieto usare il telefono dell'Istituto, salvo che si tratti di comunicazioni autorizzate dal Preside. Durante le ore di lezione e al momento del cambio degli insegnanti, tra un'ora e l'altra, gli studenti devono restare nelle aule. In nessun caso comunque durante l'orario scolastico possono uscire dal perimetro dell'Istituto.

ART.18

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni sono di competenza rispettivamente del Preside, del Consiglio di classe e della Giunta Esecutiva, in base alla legge 11-11-1977, n.478 art.3 DPR 1974 e alla normativa stabilita dal regolamento di disciplina di cui alla legge 653/1925.

All'inizio di ogni anno scolastico, il Preside darà incarico ad un insegnante di svolgere le funzioni di coordinatore di classe. Sarà compito del coordinatore :

- coordinare l'attività didattica;

- riunire il Consiglio di classe in casi di necessità.

ART.19

La biblioteca dell'Istituto favorisce l'integrazione all'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e offre agli studenti la possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura.

ART.20

Nella prima riunione annuale, il Collegio dei docenti elegge un gruppo di insegnanti bibliotecari, i quali nomineranno un responsabile che collaborerà con il Preside, con i docenti, con gli allievi, con il personale non docente nella scelta dei libri e nell'organizzazione del servizio.

ART.21

Gli alunni e il personale dell'Istituto possono accedere alla biblioteca, osservando il regolamento e l'orario stabilito all'inizio di ogni anno scolastico dalla Commissione competente, costituita dal suddetto gruppo di docenti, dal Preside, dai rappresentanti degli studenti e da un responsabile del personale non docente.

ART.22

Le persone che ricevono i libri in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione.

Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito, è tenuto a risarcire il danno arrecato.

ART.23

Gli studenti che hanno lezione di educazione fisica devono essere accompagnati dai rispettivi insegnanti.

ART.24

Il fotoriproduttore viene manovrato solamente dalle persone preposte, che saranno indicate annualmente dal Preside.

ART.25

Il fotoriproduttore è messo a disposizione di tutte le compinenti scolastiche nell'orario seguente :

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

ART.26

Per poter usufruire del fotoriproduttore, si presenterà una domanda scritta indirizzata al Preside che verificherà che le fotocopie servano a scopi inerenti alla vita della scuola.

L'addetto alla macchina, previo controllo dell'autorizzazione data dal Preside, provvederà all'esecuzione del lavoro.

ART.27

Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni ed aggiunte annuali, approvate dai membri del Consiglio d'Istituto, qualora se ne presentino le esigenze.

Chioggia,

 

            IL PRESIDENTE DEL C.d.I.                                                                                    IL PRESIDE

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