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Statuto
degli Studenti e delle Studentesse
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Art.
1 (Vita della comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE
ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale. Indietro
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Art.
2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria loro opinione mediante una superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la consultazione.gli
studenti della scuola Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati media o i loro genitori.
6.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10.
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati
a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo
di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Indietro
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Art.
3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'art.1.
4.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.Indietro
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Art.
4 (Disciplina)
1.
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i
criteri di seguito indicati.
2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto
possibile il disposto del comma 8.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.Indietro
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Art.
5 (Impugnazioni)
1.Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1
è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria
superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3.
L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
4.
Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di
un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da
un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili
nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori. Indietro
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Art.
6 (Disposizioni finali)
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono
adottati
o modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
Indietro
3.
È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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