Catechismo e servizi
di Ubaldo Ceccoli

Che cos’è in effetti un crimine in un paese in cui non c’è più legge?” (Robin Hodges, tenente colonnello, responsabile britannico del Settore Centrale del Kossovo)

Se qualcuno volesse dotarsi di un catechismo sull’iperliberismo dovrebbe procurarsi la Direttiva Bolkestein: sarà una lettura certamente noiosa ma istruttiva. Anche una Direttiva è un atto di pensiero, uno sforzo ossia un lavoro. Per compierlo occorrono tutti i materiali dell’esperienza depurata dagli effetti sociali e culturali fin qui causati, ma dall’altro quel lavoro è il prodotto, variamente specificato, di un sentire interiore. Di qui nascono gli abiti mentali per i quali gli estensori sentono il proprio io come parte di un modo di vivere, di un’Europa. Con la Direttiva siamo portati dentro la filosofia della prassi neoliberista che è il midollo del capitalismo. Dal pensiero alla vita e viceversa, ossia, per usare le parole di Antonio Labriola, “siamo come vissuti dalla teoria”, del neoliberismo. Leggere la Direttiva è un attraversamento dei capisaldi del neoliberismo, presentati con i caratteri dell’oggettività, dove i sintagmi sono assiomi, e la verità precipita negli articoli di legge: la Direttiva si dichiara in un’idea di società che si fa prassi.

Le caratteristiche della “Direttiva Bolkestein”
La Direttiva è stata elaborata dopo la consultazione di ben diecimila aziende europee senza sentire alcun sindacato e/o altre organizzazioni della società civile. E' il risultato di un lungo lavoro: dal marzo del 2000 (Consiglio Europeo di Lisbona) all’ottobre 2003, senza che nessun fermento segnasse il mondo politico. Il 13 gennaio del 2004 la Commissione Europea, presieduta da Romano Prodi, approva la Direttiva quadro IP/04/37 (Direttiva Bolkestein, dal nome del Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno) relativa ai “Servizi” nel mercato dell’Unione Europea, - in questo periodo all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo - con l’intento di fornire un quadro giuridico per eliminare i “vincoli alla competitività” e gli ostacoli alla “libera circolazione dei servizi e dei prestatori” tra gli Stati membri dell’Unione, come recita il punto 2 della Sintesi concretizzata poi nell’articolo 1.
Tale direttiva presenta se stessa come la logica e necessaria attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2003, inserendosi nel processo di “riforme economiche” indicato dal Consiglio, allo scopo di fare dell’Unione Europea entro il 2010 “un’economia la più competitiva e più dinamica del mondo”. Per conseguire tale obiettivo è indispensabile realizzare un “vero mercato”1 interno dei servizi liberandolo dai numerosi ostacoli affinché il potenziale di crescita e d’occupazione, caratterizzante il settore, possa pienamente realizzarsi.
Fin dall’inizio questa Direttiva designa e notifica, impone e al contempo fa capire. Definisce l’Europa un’economia, non vita e relazioni umane. Il richiamo poi alle direttive di Lisbona rappresenta una precisa indicazione politica. In quell’occasione da parte dei capi di stato e di governo dei Quindici si fissavano alcune priorità: rafforzare la competitività dell’industria e dei servizi e aumentare gli investimenti nelle reti di comunicazione e nella conoscenza. A questo scopo, l'obiettivo fondamentale è dare a tutti gli europei, fin dall'asilo e dalle elementari, l'accesso all'alfabetizzazione digitale, perché tutti siano "risorse umane" in grado di competere con quelle dell'America. Nella guerra sociale in corso, e nella competizione economica la conoscenza veniva così a rappresentare l’arma aggiuntiva per conquistare e mantenere la supremazia sul mercato mondiale. Così il rapporto tra i contenuti della Direttiva e quanto deliberato a Lisbona è dato da una precisa idea di mercato, competitività e di società, cui, ora i Servizi vanno uniformati, rendendo accessibile all’impresa privata tutte le attività di servizio.
Nella Direttiva – che recepisce l’accezione canonica codificata dal linguaggio economico - per “servizio” si intende qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del Trattato che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico” (Art. 4). Nessun servizio è escluso dal mercato, ma è chiaro che per quanto riguarda l’accesso, l’obiettivo non sono i servizi già merci ma quelli “pubblici” che si spingono sul mercato perché economicamente più appetibili in quanto costituiscono mercati ‘a domanda rigida’ (sanità, istruzione, energia, acqua, ecc.) e presentano pertanto una domanda se non altro costante.
Le modalità di un qualsiasi intervento indicano gli atteggiamenti di fondo e i comportamenti con cui è condotto: si va da modalità orientative ad aspetti contrattuali. E’ questa l’area dove si rivelano inevitabilmente i valori di fondo che regolano sia il progetto sia le concrete linee d’azione. Ed è questo che esprime la Direttiva, quando, richiamandosi al Trattato, afferma che la libertà per eccellenza è la libertà d’intrapresa e dell’Impresa (Sintesi punto 2 e 4).
Il dispiegarsi di questo regno della libertà avviene attraverso il mercato e la libera concorrenza, che costituiscono l’origine effettiva della ricchezza delle nazioni, permettendo incomparabili ritmi di produttività e di consumo. Per avviare l’economia europea sul sentiero virtuoso dello sviluppo anche ai Servizi va applicata questa sintesi sociale suprema poiché essi si avvantaggeranno dei prodigi della concorrenza avviandoci verso un futuro di crescente occupazione. L’assioma della concorrenza generatrice di ricchezza e di vantaggi per i lavoratori, continua ad essere enunciato come articolo di fede anche se dopo 20 anni di libero mercato invece di retrocedere i flagelli sono aumentati: disoccupazione, povertà, guerre, sconvolgimento dell’eco sistema, malattie; la frattura tra classi, generi e culture si è acuita; intere società sono state devastate, scardinate e spesso consegnate a veri e propri poteri criminali.
Già Adam Smith osservava che lungo il corso della storia vediamo all’opera “l’ignobile massima dei padroni dell’umanità: tutto per noi e nulla per gli altri”. La “mano invisibile” – scriveva - distruggerà la possibilità che l’uomo possa avere una esistenza decente a meno che il governo non si dia la pena di impedire questo esito. La “mano invisibile distruggerà la comunità, l’ambiente, i valori umani in genere, persino gli stessi padroni ed è proprio per questo che le classi imprenditoriali hanno sempre chiesto l’intervento dello Stato per essere protette dalle forze di mercato (La ricchezza delle nazioni, 1776). Parte da qui la disputa - al centro del dibattito economico-politico negli ultimi duecento anni - tra capacità d’autoregolazione del libero mercato capitalistico e necessità di un intervento istituzionale per correggere le iniquità prodotte dal “libero scambio”. Oggi con il ritorno di un conflitto insanabile fra socialità ed economia, tra economia ed etica in ragione del fatto che ogni passo verso una maggiore equità sarebbe compiuto a spese dell’efficienza (Pareto), si azzera tutto e si regredisce nuovamente, in nome della competitività, verso la lingua della pura necessità, il che significa regredire a rappresentazioni e a concetti pre-stato sociale e pre-rivoluzione keynesiana. Eguaglianza e giustizia non devono essere conseguite per mezzo di trasferimenti di ricchezza ma attraverso la competizione e il dinamismo che diventano regole per le relazioni non solo tra imprese, ma soprattutto tra gli individui e tra Stati.
Se la libertà di stabilimento e la libera circolazione sono dunque le due libertà fondamentali del Trattato, devono dispiegarsi anche nei servizi che producono quasi il 70% del PNL (pp. 6, 31, 32). Agevolare l’accesso a questo enorme mercato è l’obiettivo dello strumento adottato (pag. 19) e affinché l’impresa privata possa attingere a questa enorme ricchezza, la Direttiva adotta due strumenti: il principio del paese d’origine, e la disciplina del distacco dei lavoratori.

Il principio del paese d’origine
Per il primo strumento, l’articolo 16 recita: “Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine”, ossia l’impresa fornitrice di servizi è esclusivamente soggetta alla legislazione della nazione in cui ha sede legale e non della nazione in cui fornisce il servizio. Inoltre “Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza” (Art. 21). Nella pratica un’impresa polacca che distacchi i propri lavoratori in Francia o in Germania non dovrà più chiedere l’autorizzazione alle autorità francesi o tedesche, se ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità polacche, e a quei lavoratori si applicherà solo la legislazione polacca. Un’impresa può dunque assumere i lavoratori e poi trasferirli in un altro Stato, mantenendo leggi, contratti, norme di sicurezza e di controllo del Paese d’origine. Le imprese sono così incentivate ad aprire le proprie sedi nei paesi membri dell’Unione a più debole protezione sociale e del lavoro – a cominciare dai Paesi ex comunisti – per approfittare delle legislazioni da “stato minimo” ivi esistenti dove le ‘riforme’ capitalistiche procedono secondo le direttive del Fmi.
La possibilità di attingere ai Paesi dell’Est è un vecchio sogno dell’Occidente: nel 1955 un gruppo di studio del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, dichiarò che la minaccia dei poteri comunisti non sta nella potenza militare dei russi ma consiste nel loro rifiuto di “fare da complemento alle economie dell’Occidente”2.La necessità di garantirsi questo ruolo di servizio si è dispiegata nella cosiddetta ricostruzione dell’Est riconducendolo alla sua funzione storica di colonia economica. Anche la guerra nell’ex Jugoslavia va vista all’interno di questo scenario internazionale. Il ritorno di gran parte dell’Est europeo al suo ruolo tradizionale di fornitore di servizi e di forza-lavoro, apre alle imprese europee nuove possibilità di riduzione dei costi. Nell’Europa orientale ci sono molte risorse di cui impadronirsi e una grande quantità di manodopera a basso costo, ma con livelli di istruzione più alti rispetto ad altre zone del mondo.
Attraverso il principio del paese d’origine si può realizzare un “caporalato europeo, perfettamente legalizzato” (Comunicato della Segreteria Fiom del 27.10.2004) poiché si crea un meccanismo di concorrenza selvaggia tra imprese e tra lavoratori, con la conseguenza di smantellare i diritti sociali nazionali più avanzati: si generalizza così il “dumping sociale” che agisce in maniera diretta perché i più bassi salari con minori diritti servono per fare concorrenza nel paese dove l’impresa agirà, e nello stesso tempo opererà nel Paese d’origine affinché questa condizione non si modifichi; e in maniera indiretta perché la situazione stessa esercita una pressione oggettiva verso le legislazioni dei paesi a più alta protezione sociale e del lavoro, affinché riducano, in nome della competitività e della concorrenza, i propri livelli di garanzie sociali. Invece di operare per l’estensione e la tutela dei diritti in modo che l’Europa sia davvero un organismo politico e democratico e una comunità sovranazionale operante nella logica inclusiva, si abbraccia totalmente un’espressione della mondializzazione neoliberista che risponde esclusivamente alle necessità dei fondamentalisti del profitto, dando vita a gabbie salariali europee. Uno spazio transnazionale dunque in cui circolano liberi certamente i capitali, le merci e i servizi a cui corrisponde, come contropartita il sacrificio dei diritti universali.
La “svalutazione sociale” è l’effetto della scelta di governare l’economia con politiche di svalutazione competitiva sul salario e sullo stato sociale, fin dal luglio del 1979, di fronte al secondo choc petrolifero, al fine di assicurare una ridistribuzione del reddito dai salari ai profitti. Da allora ogni riferimento al raggiungimento del pieno impiego scomparve dai discorsi dei governi europei che presero a considerare la disoccupazione come sostituto al vecchio protezionismo e alla pratica della svalutazione monetaria. E si sceglie così la deflazione competitiva di tipo sociale, con il risultato che il lavoro regredisce a forme arcaiche, neo servili, che, lungi da rappresentare meri arcaismi, svolgono un ruolo costituente nella traiettoria del capitalismo neoliberista.

Il distacco dei lavoratori
Come secondo strumento la Direttiva predispone il distacco dei lavoratori poiché trattare la questione dei cittadini dei paesi terzi (art. 25) è necessario dato che in un gran numero di attività, compresi i settori di punta, si deve risolvere il problema della carenza di manodopera specializzata (pag. 26): “La libera circolazione dei servizi comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell’Unione”. Lo Stato oggetto di distacco non può assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, e non può imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un’occupazione precedente nello Stato membro d’origine del prestatore. E’ lo Stato membro d’origine a verificare se il lavoratore distaccato sia in regola con le condizioni di residenza e d’occupazione regolare eventualmente prevista dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale (cfr. Considerazione n. 60, ‘ufficializzata’ nell’articolo 24 della Direttiva).

Mentre non si può negare l’accesso al prestatore o sottoporlo a condizioni “meno favorevoli” per via della nazionalità (Articolo 21, paragrafo 2), le imprese possono rifiutare un servizio o “applicare tariffe e condizioni variabili” per vari motivi, fra cui ad esempio costi supplementari (p. 26), ossia possono non erogare il servizio se questo diventa poco remunerativo. Tale prerogativa è rafforzata dall’articolo 25 dove il distacco dei cittadini di paesi terzi dipende solo dallo Stato membro d’origine dell’impresa, anche per i documenti necessari, e lo Stato che riceve non può in alcun modo interferire. In pratica è l’Impresa che si fa Stato anche nel dichiarare in regola i “suoi” dipendenti che, come nel caso di cittadini di paesi terzi, possono avere un diverso contratto d’assunzione rispetto ai cittadini “nazionali”. Dunque mentre nello Stato nazionale potere della politica e potenza dell’economia, in forme diverse, interagivano, confliggevano o si condizionavano reciprocamente, oggi il potere e la potenza, la regola della legge e il predominio della forza, stanno tutti nella sfera economica.
Le nuove regole sul distacco dei lavoratori, i controlli sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati e le relative sanzioni sono affidate agli ispettori del paese d’origine. Con tale disciplina si determina un’ulteriore rottura del principio d’uguaglianza dei diritti del lavoro. Per recuperare la redditività si è lavorato nel corso dell’ultimo ventennio, sulla riduzione dei costi fissi tagliando il numero degli impianti produttivi e dei dipendenti nei paesi maturi e aprendo fabbriche in paesi dal costo del lavoro e protezione sindacale più interessanti. Così in una stessa unità produttiva manifatturiera ormai convivono regimi d’orario molto diversi insieme a gradi diversi di tutela e di stabilità determinando quello che Revelli ha chiamato “de-giuridizzazione” del mercato del lavoro3. Appare quindi consequenziale il tentativo di praticare ciò anche per quella categoria di prodotti così particolari come i servizi. Ed infatti, la Direttiva legittima un diritto del lavoro a geometria variabile: differenziazione delle regole su base territoriale in ragione anche degli ordinamenti politici dei diversi governi regionali (federalismo italiano). Dove già qui gli effetti in termini di dumping sociale sono agevolmente intuibili: si pensi alle ricadute di normative territorialmente diversificate, ad esempio, con riguardo all’orario di lavoro o ai licenziamenti. Ancora una volta quindi il mercato del lavoro è uno dei momenti centrali per la riproduzione delle disuguaglianze sociali, cui si aggiungono ora anche discriminazioni su base etnica, sviluppando così un “razzismo istituzionale”. E tuttavia si ha l’impudenza di affermare che “La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali” (Considerazione 58).
Da un lato il discorso dei liberali che vogliono relegare l’immigrazione al ruolo di esercito di riserva funzionale alla globalizzazione concorrenziale, dove donne e uomini sono oggetti da sfruttare e scaricare quando non se ne ha più bisogno; dall’altro tutti i lavoratori europei, già frammentati nelle varie forme di precariato nazionale, diventano stranieri l’uno all’altro. Ciò rende impossibile non solo di risolvere ogni problema riguardante il riconoscimento dell’umanità come soggetto giuridico e politico, ma addirittura di proporlo o di formularlo.
Invece la Direttiva attribuisce energicamente al mercato di concorrenza il carattere di equità. Il mercato corregge tutte le disfunzioni perché agisce secondo la logica dell’allocazione ottimale delle risorse; la concorrenza stimola le aziende e le mantiene giovani e moderne perché è efficiente nella distribuzione delle risorse; il mercato è necessario al soddisfacimento dei bisogni dei consumatori e delle imprese secondo le loro preferenze. Il punto nodale è questo: il mercato viene presentato come il luogo delle pari opportunità, dell’efficienza, della desiderabilità, della libera iniziativa senza alcuna discriminazione a priori.
Sulla base di questi dogmi, per la Direttiva la concorrenza è un diritto che consente di conseguire l’ideale di uguaglianza che si configura come pari garanzia offerta a tutte le imprese. Pertanto, al fine di creare “un vero mercato” interno dei servizi, è necessario “sopprimere in modo sistematico” le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi, restrizione incompatibile con gli articolo 43 e 49 del Trattato (Considerazione 30) e ciò significa garantire il principio di uguaglianza di trattamento per tutte le imprese, perché “uno Stato non può prevedere forme di vantaggio per i prestatori che abbiano un legame particolare con il contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest’ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio nella misura in cui queste facoltà siano utili alla sua attività o all’esercizio effettivo della stessa” (Considerazione 31).
Dunque non vi può essere discriminazione tra imprese ma uguaglianza di trattamento. Quello che però vale per l’impresa non vale per il lavoratori europei. Per cui la disuguaglianza non è certamente né un fenomeno naturale né il segno di una punizione divina ma ha a che fare proprio con il sistema produttivo che la propugna e l’alimenta.
Come la fabbrica post-fordista deve poter comandare sul mercato del lavoro per una costante riduzione dei costi, usando forza-lavoro segmentata, gerarchizzata secondo livelli crescenti di fedeltà e tutela e inoltre deve poter viaggiare libera alla ricerca della massima opportunità, così deve poter fare anche l’impresa di servizi: il circolo si chiude. Abbiamo un gigantesco mercato dove l’Europa-economia è segnata da una complessiva svalorizzazione della forza-lavoro non più solo in qualche Stato ma in tutta la comunità europea, con ciò mascherando la contraddizione capitale-lavoro con un conflitto tra lavoratori, tra popoli, tra territori, tra culture, secondo la ben visibile deriva già in corso. La generalizzata e irreversibile liberalizzazione dei mercati consente di mettere al riparo il potere dell’impresa da modificazioni politiche che localmente possono porre in discussione l’attuale dominio dell’economia su tutti gli aspetti della vita.

Qual è il problema?
La Costituzione europea si occupa solo della stabilità monetaria e della BCE, mentre tutti gli altri obiettivi (livello di attività, occupazione e distribuzione del reddito) sono subordinati agli interessi delle imprese, sancendo di fatto che il reale soggetto costituente è l’Impresa. Questa critica sembrava a molti ingenerosa un anno fa, ma, nel momento in cui compare la Direttiva Bolkestein, la questione si riapre. L’impianto della Direttiva non maschera la concezione del mondo di cui è il prodotto ed istituzionalizza di fatto la Costituzione neoliberista dell’Europa, perché se è nata, vuol dire semplicemente che questo evento non era impedito dalla Costituzione, anzi ne è il prodotto coerente. Per questo il gruppo Europa del Social Forum di Firenze e il gruppo economia della Fondazione Balducci considerano la direttiva anche l’occasione per aprire un dibattito sul processo di costituzione dell’Europa e il suo allargamento ad Est.
Le frontiere passano ora all’interno degli stati e delle città europee. Si hanno derive di un “mondo senza leggi” con le popolazioni private della maggior parte dei diritti sociali e quindi di quelli civili. Infinite sono state le deregulation sociali con l’ascesa del potere totalitario dell’Impresa, un potere che può dispiegarsi, indifferentemente, dal campo di battaglia alla corsia di un ospedale. Che cosa dobbiamo pensare di operazioni che, come la Direttiva Bolkestein, danno vita in Europa a zone sperimentali di non-diritto (economico, scientifico, biologico, ecc.), se non che si stanno creando le condizioni di servitù sistematica fissando per sempre le inclusioni e le esclusioni in Europa?
Per questo, nonostante la frenata istituzionale imposta dalla Francia nel febbraio 2005, si manifesta in tutta Europa per il ritiro completo della Direttiva Bolkestein.


1) Il sintagma ricorre a pag. 4, 7, 9 due volte, 12, 13, 25, 32 due volte, 40.
2) Cfr. Noam Chomsky, La quinta libertà. I cortili dello zio Sam, 1987

3) M. Revelli, in “Appuntamenti di fine secolo”, 1995.

giugno 2005