INTEGRAZIONE
– Promozione Umana e Territorio
S
T A T U T O
Art.
1) 1. Viene costituita una associazione di volontariato denominata : *
INTEGRAZIONE – Promozione Umana e Territorio (INTEGRAZIONE)*. Essa ha sede in
Scarperia (FI), via di Cerliano 104.
Art.
2)
1. L’associazione ha le seguenti finalità:
L’identificazione
di necessità economiche, sociali e culturali di popolazioni umane in zone
economicamente svantaggiate e la realizzazione di interventi tecnici di appoggio
alle società in via di sviluppo.
2.
Le aree prioritarie di intervento di INTEGRAZIONE sono: a) il miglioramento
delle condizioni di vita delle popolazioni rurali ed urbane favorendone
l’accesso ai bisogni basici ed indispensabili di alimentazione, salute ed
educazione; b) il miglioramento dell’equilibrio ambientale nelle zone rurali;
e c) la considerazione del ruolo della condizione femminile negli ambiti sociali
specifici.
3.
INTEGRAZIONE si indirizza ad interventi dove si utilizzino prioritariamente
risorse umane e materiali disponibili localmente.
4.
Essendo il trasferimento di conoscenze tecniche, sociali e culturali al mondo in
via di sviluppo l’obbiettivo finale degli interventi di INTEGRAZIONE, verrà
data priorità al consolidamento del capitale umano.
5.
Allo stesso modo INTEGRAZIONE potrà intraprendere qualsiasi attività legata
alle aree di intervento definite in precedenza che siano coerenti con le
competenze dei suoi soci e collaboratori esterni.
6.
Per il raggiungimento dei suoi fini INTEGRAZIONE promuoverà, in particolare, la
partecipazione in progetti di assistenza tecnica, di aiuti umanitari e di
formazione per le popolazioni rurali ed urbane, l’organizzazione di colloqui e
seminari e la partecipazione in progetti di ricerca sulla situazione del mondo
rurale.
7.
INTEGRAZIONE favorirà nelle sue attività la promozione e l’istituzione di
collegamenti con organizzazioni di cooperazione a livello locale, nazionale,
europeo o internazionale.
Art.
3)
1. L’Associazione, per le sue finalità, è autonoma, apartitica, non
ha fini politici o di lucro e fonda la sua attività e la sua struttura sul
principio della democrazia. L’Associazione può avere sedi all’estero.
Art.
4)
1. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31.12.2050.
Art.
5) 1. Possono aderire ad INTEGRAZIONE tutti
gli individui che ne facciano richiesta.
2. L’Associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi e soci
onorari.
3. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo.
4. Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che si propongano
di concretizzare i fini di INTEGRAZIONE e ne accettino lo Statuto.
5.
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano prestato servigi
rilevanti ai fini istituzionali di INTEGRAZIONE o si siano distinte per azioni
nel campo della ricerca e dello sviluppo del benessere e consolidamento delle
popolazioni nelle zone economicamente svantaggiate dei vari continenti.
6.
Le domande di iscrizione a socio effettivo, sottoscritte dall’interessato e da
due soci fondatori o effettivi, sono presentate all’Assemblea Generale che
decide all’unanimità sull’accettazione delle stesse.
7.
L’ammissione dei soci onorari si effettua tramite proposta del Presidente,
approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Art.
6)
1. Sono diritti dei soci fondatori e dei soci effettivi: a) Votare
nell’Assemblea Generale; b) Assistere e partecipare alle attività promosse da
INTEGRAZIONE; c) Utilizzare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i
servizi, i mezzi e le strutture di INTEGRAZIONE messe a disposizione dei soci;
d) Proporre suggerimenti al Consiglio Direttivo sul programma annuale di attività.
2.
Sono diritti dei soci onorari: a) partecipare alle attività promosse da
INTEGRAZIONE su incarico del Presidente o di chi ne fa le veci; b) Proporre
suggerimenti al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Generale sul programma
delle attività.
Art.
7)
1. Sono doveri dei soci fondatori e dei soci effettivi: a) Partecipare e
votare nelle Assemblee Generali; b) Collaborare alle attività di INTEGRAZIONE;
c) Contribuire al funzionamento di INTEGRAZIONE tramite il pagamento delle quote
di ammissione ed associative, ordinarie o straordinarie.
2.
L’iscrizione è valida per un anno solare e si disdice automaticamente alla
fine di marzo di ogni anno se l’iscritto non provvede per tale data a versare
la quota associativa.
3.
Quando ragioni di peso giustifichino il ritardo nel pagamento delle quote, il
Presidente può deliberare la non applicazione del disposto al comma precedente.
Art.
8)
1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il
recesso può essere richiesto dai soci in qualunque momento per iscritto e
prende effetto immediato dal momento della richiesta.
Art.
9)
1. Il fondo comune dell’associazione è costituito da: a) quote di
ammissione, associative ed altri contributi volontari; b) lasciti, sussidi,
donazioni o eredità che il Consiglio Direttivo accetti; c) rendite di beni o
capitali propri; d) ricavi di pubblicazioni, corsi, seminari ed altre
iniziative; e) rendite provenienti da attività produttive che mirino ad
ottenere fondi per il raggiungimento dello scopo sociale.
2.
Le spese di INTEGRAZIONE sono tutte quelle necessarie alla realizzazione dei
suoi fini statutari.
Art.
10)
1. Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.
Art.
11)
1. L’assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione. Essa
è costituita dai soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota
associativa.
2.
Essa è convocata e presieduta dal Presidente, che ne certifica e sottoscrive le
delibere o, in sua assenza, dal Direttore Generale sia in via ordinaria una
volta all’anno, che straordinaria, per urgenti e motivate ragioni, sentito il
Consiglio Direttivo, o su richiesta dei due terzi dei soci.
3.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega
scritta, da un altro socio; non vi sono limiti al numero di deleghe detenibili
da ciascuno.
4.
L’Assemblea approva la relazione annuale ed organizzativa e le modifiche
statutarie, approva il rendiconto finanziario, indica il programma di massima e
gli indirizzi da seguire, elegge il Presidente per un periodo di 4 anni.
5.
Ogni mozione che dovrà essere discussa in Assemblea Generale dovrà essere
comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data
fissata per l’Assemblea, mentre è dovere del Consiglio Direttivo avvertire
per iscritto ciascun socio della data prevista per l’Assemblea e degli
argomenti all’ordine del giorno almeno 2 settimane prima dell’Inizio della
seduta.
Le
delibere dell’Assemblea vincolano tutti i soci ancorchè assenti o
dissenzienti.
6.
Le assemblee sono validamente costituite qualsiasi sia il numero dei soci
presenti e deliberano di norma col sistema della maggioranza semplice. Delibere
relative a cambiamenti dello Statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei soci
presenti aventi diritto di voto.
7.
Le Assemblee possono altresì essere tenute, in caso di necessità e su
decisione del Consiglio Direttivo, per via postale. In quest’ultimo caso il
Presidente formulerà i quesiti da sottoporre al voto in modo tale da richiedere
risposta affermativa o negativa. Le schede di risposta (votazione) dovranno
pervenire presso il Consiglio Direttivo entro e non oltre un mese dalla data di
invio.
Art.
12)
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione ed orientamento
dell’Associazione ed è costituito da Presidente, Direttore Generale e
Segretario Generale.
2. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente ed è convocato su
richiesta dello stesso. Veglia sulla realizzazione delle delibere
dell’Assemblea, definisce gli indirizzi di massima delle attività di
INTEGRAZIONE, ne certifica bilanci e rendiconti annuali, fissa le quote
associative ordinarie o straordinarie.
Il Consiglio Direttivo decade allo scadere del mandato del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per l’espletamento delle
proprie mansioni, di un collegio di Consiglieri eletto a maggioranza semplice
dai membri del Consiglio. I Consiglieri rimangono in carica fino alla revoca del
mandato loro affidato.
4. Il Consiglio Direttivo avrà i più ampi poteri per praticare gli atti
tendenti alla realizzazione dei fini e dello scopo sociale di INTEGRAZIONE
potendo in particolare acquisire o vendere beni mobili o immobili, azioni, quote
o obbligazioni di società di natura commerciale, cooperativa o altro.
5. Il Consiglio prepara, approva e sottoscrive i contratti che abbiano
per obbiettivo gli obbiettivi dell’Associazione e nomina eventuali
collaboratori anche esterni per attività specialistiche necessarie ai fini
statutari.
6. Le Delibere del Consiglio Direttivo vengono prese all’unanimità ed
eseguite dal Presidente o da un suo delegato.
7. Il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari a
praticare alcuni atti di sua competenza.
8. Il Presidente cura l’attuazione pratica delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea, predispone la relazione sui fatti e le questioni riguardanti l’attività di INTEGRAZIONE e rappresenta legalmente l’Associazione.
9. Il Direttore Generale coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di
impedimento; anch’egli è delegato, in casi particolari e per iscritto dal
Presidente, alla rappresentanza legale dell’Associazione.
10. Il Segretario Generale coadiuva i primi due nell’espletamento delle
loro funzioni, li sostituisce in caso di impedimento, predispone il bilancio e
lo sottopone al visto del Consiglio, cura i registri contabili ed è delegato ai
pagamenti ed alle riscossioni per conto dell’Associazione in base agli ordini
emessi e firmati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Direttore
Generale.
Art.
13)
1. In caso di dissoluzione, i beni mobili ed immobili ed il patrimonio
liquido di INTEGRAZIONE saranno restituiti, senza oneri o contropartite, ai soci
in regola col pagamento della quota associativa alla data della dissoluzione.
Art.
14) 1. I soci che colposamente non
rispettino i doveri statutari, che abbiano un comportamento associativo
conflittuale o che concorrano a menomare il prestigio di INTEGRAZIONE rimarranno
esposti alle seguenti sanzioni, applicate dal Consiglio Direttivo:
a)
Sospensione dei Diritti; b) Sospensione dall’Associazione.
2.
I soci sospesi dall’Associazione ne vengono allontanati per delibera
dell’Assemblea.
3.
Ai soci sospesi o allontanati dall’Associazione non è dovuta la restituzione
della quota associativa per l’anno in corso.
4.
Le sanzioni non saranno mai applicate senza previa udienza dell’arguito.
Art.
15)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme di cui al Codice Civile in vigore.