INTEGRAZIONE – Promozione Umana e Territorio

 

S T A T U T O

 

Art. 1) 1. Viene costituita una associazione di volontariato denominata : * INTEGRAZIONE – Promozione Umana e Territorio (INTEGRAZIONE)*. Essa ha sede in Scarperia (FI), via di Cerliano 104.

 

Art. 2)                         1. L’associazione ha le seguenti finalità:

L’identificazione di necessità economiche, sociali e culturali di popolazioni umane in zone economicamente svantaggiate e la realizzazione di interventi tecnici di appoggio alle società in via di sviluppo.

2. Le aree prioritarie di intervento di INTEGRAZIONE sono: a) il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali ed urbane favorendone l’accesso ai bisogni basici ed indispensabili di alimentazione, salute ed educazione; b) il miglioramento dell’equilibrio ambientale nelle zone rurali; e c) la considerazione del ruolo della condizione femminile negli ambiti sociali specifici.

3. INTEGRAZIONE si indirizza ad interventi dove si utilizzino prioritariamente risorse umane e materiali disponibili localmente.

4. Essendo il trasferimento di conoscenze tecniche, sociali e culturali al mondo in via di sviluppo l’obbiettivo finale degli interventi di INTEGRAZIONE, verrà data priorità al consolidamento del capitale umano.

5. Allo stesso modo INTEGRAZIONE potrà intraprendere qualsiasi attività legata alle aree di intervento definite in precedenza che siano coerenti con le competenze dei suoi soci e collaboratori esterni.

6. Per il raggiungimento dei suoi fini INTEGRAZIONE promuoverà, in particolare, la partecipazione in progetti di assistenza tecnica, di aiuti umanitari e di formazione per le popolazioni rurali ed urbane, l’organizzazione di colloqui e seminari e la partecipazione in progetti di ricerca sulla situazione del mondo rurale.

7. INTEGRAZIONE favorirà nelle sue attività la promozione e l’istituzione di collegamenti con organizzazioni di cooperazione a livello locale, nazionale, europeo o internazionale.

 

Art. 3)             1. L’Associazione, per le sue finalità, è autonoma, apartitica, non ha fini politici o di lucro e fonda la sua attività e la sua struttura sul principio della democrazia. L’Associazione può avere sedi all’estero.

 

Art. 4)                         1. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31.12.2050.

 

Art. 5) 1. Possono aderire ad INTEGRAZIONE tutti gli individui che ne facciano richiesta.

                                    2. L’Associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi e soci onorari.

                                    3. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo.

            4. Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che si propongano di concretizzare i fini di INTEGRAZIONE e ne accettino lo Statuto.

5. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano prestato servigi rilevanti ai fini istituzionali di INTEGRAZIONE o si siano distinte per azioni nel campo della ricerca e dello sviluppo del benessere e consolidamento delle popolazioni nelle zone economicamente svantaggiate dei vari continenti.

6. Le domande di iscrizione a socio effettivo, sottoscritte dall’interessato e da due soci fondatori o effettivi, sono presentate all’Assemblea Generale che decide all’unanimità sull’accettazione delle stesse.

7. L’ammissione dei soci onorari si effettua tramite proposta del Presidente, approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6)             1. Sono diritti dei soci fondatori e dei soci effettivi: a) Votare nell’Assemblea Generale; b) Assistere e partecipare alle attività promosse da INTEGRAZIONE; c) Utilizzare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i servizi, i mezzi e le strutture di INTEGRAZIONE messe a disposizione dei soci; d) Proporre suggerimenti al Consiglio Direttivo sul programma annuale di attività.

2. Sono diritti dei soci onorari: a) partecipare alle attività promosse da INTEGRAZIONE su incarico del Presidente o di chi ne fa le veci; b) Proporre suggerimenti al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Generale sul programma delle attività.

 

Art. 7)             1. Sono doveri dei soci fondatori e dei soci effettivi: a) Partecipare e votare nelle Assemblee Generali; b) Collaborare alle attività di INTEGRAZIONE; c) Contribuire al funzionamento di INTEGRAZIONE tramite il pagamento delle quote di ammissione ed associative, ordinarie o straordinarie.

2. L’iscrizione è valida per un anno solare e si disdice automaticamente alla fine di marzo di ogni anno se l’iscritto non provvede per tale data a versare la quota associativa.

3. Quando ragioni di peso giustifichino il ritardo nel pagamento delle quote, il Presidente può deliberare la non applicazione del disposto al comma precedente.

 

Art. 8)             1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il recesso può essere richiesto dai soci in qualunque momento per iscritto e prende effetto immediato dal momento della richiesta.

 

Art. 9)             1. Il fondo comune dell’associazione è costituito da: a) quote di ammissione, associative ed altri contributi volontari; b) lasciti, sussidi, donazioni o eredità che il Consiglio Direttivo accetti; c) rendite di beni o capitali propri; d) ricavi di pubblicazioni, corsi, seminari ed altre iniziative; e) rendite provenienti da attività produttive che mirino ad ottenere fondi per il raggiungimento dello scopo sociale.

2. Le spese di INTEGRAZIONE sono tutte quelle necessarie alla realizzazione dei suoi fini statutari.

 

Art. 10)                                   1. Sono organi dell’associazione:

                                    L’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.

 

Art. 11)           1. L’assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è costituita dai soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente, che ne certifica e sottoscrive le delibere o, in sua assenza, dal Direttore Generale sia in via ordinaria una volta all’anno, che straordinaria, per urgenti e motivate ragioni, sentito il Consiglio Direttivo, o su richiesta dei due terzi dei soci.

3. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio; non vi sono limiti al numero di deleghe detenibili da ciascuno.

4. L’Assemblea approva la relazione annuale ed organizzativa e le modifiche statutarie, approva il rendiconto finanziario, indica il programma di massima e gli indirizzi da seguire, elegge il Presidente per un periodo di 4 anni.

5. Ogni mozione che dovrà essere discussa in Assemblea Generale dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea, mentre è dovere del Consiglio Direttivo avvertire per iscritto ciascun socio della data prevista per l’Assemblea e degli argomenti all’ordine del giorno almeno 2 settimane prima dell’Inizio della seduta.

Le delibere dell’Assemblea vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

6. Le assemblee sono validamente costituite qualsiasi sia il numero dei soci presenti e deliberano di norma col sistema della maggioranza semplice. Delibere relative a cambiamenti dello Statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

7. Le Assemblee possono altresì essere tenute, in caso di necessità e su decisione del Consiglio Direttivo, per via postale. In quest’ultimo caso il Presidente formulerà i quesiti da sottoporre al voto in modo tale da richiedere risposta affermativa o negativa. Le schede di risposta (votazione) dovranno pervenire presso il Consiglio Direttivo entro e non oltre un mese dalla data di invio.

 

Art. 12)           1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione ed orientamento dell’Associazione ed è costituito da Presidente, Direttore Generale e Segretario Generale.

                        2. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente ed è convocato su richiesta dello stesso. Veglia sulla realizzazione delle delibere dell’Assemblea, definisce gli indirizzi di massima delle attività di INTEGRAZIONE, ne certifica bilanci e rendiconti annuali, fissa le quote associative ordinarie o straordinarie.

                        Il Consiglio Direttivo decade allo scadere del mandato del Presidente.

                        3. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per l’espletamento delle proprie mansioni, di un collegio di Consiglieri eletto a maggioranza semplice dai membri del Consiglio. I Consiglieri rimangono in carica fino alla revoca del mandato loro affidato.

                        4. Il Consiglio Direttivo avrà i più ampi poteri per praticare gli atti tendenti alla realizzazione dei fini e dello scopo sociale di INTEGRAZIONE potendo in particolare acquisire o vendere beni mobili o immobili, azioni, quote o obbligazioni di società di natura commerciale, cooperativa o altro.

                        5. Il Consiglio prepara, approva e sottoscrive i contratti che abbiano per obbiettivo gli obbiettivi dell’Associazione e nomina eventuali collaboratori anche esterni per attività specialistiche necessarie ai fini statutari.

                        6. Le Delibere del Consiglio Direttivo vengono prese all’unanimità ed eseguite dal Presidente o da un suo delegato.

                        7. Il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari a praticare alcuni atti di sua competenza.

                        8. Il Presidente cura l’attuazione pratica delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea, predispone la relazione sui fatti e le questioni riguardanti l’attività di INTEGRAZIONE e rappresenta legalmente l’Associazione.

                        9. Il Direttore Generale coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di impedimento; anch’egli è delegato, in casi particolari e per iscritto dal Presidente, alla rappresentanza legale dell’Associazione.

                        10. Il Segretario Generale coadiuva i primi due nell’espletamento delle loro funzioni, li sostituisce in caso di impedimento, predispone il bilancio e lo sottopone al visto del Consiglio, cura i registri contabili ed è delegato ai pagamenti ed alle riscossioni per conto dell’Associazione in base agli ordini emessi e firmati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Direttore Generale.

 

Art. 13)           1. In caso di dissoluzione, i beni mobili ed immobili ed il patrimonio liquido di INTEGRAZIONE saranno restituiti, senza oneri o contropartite, ai soci in regola col pagamento della quota associativa alla data della dissoluzione.

 

Art. 14) 1. I soci che colposamente non rispettino i doveri statutari, che abbiano un comportamento associativo conflittuale o che concorrano a menomare il prestigio di INTEGRAZIONE rimarranno esposti alle seguenti sanzioni, applicate dal Consiglio Direttivo:

a)      Sospensione dei Diritti; b) Sospensione dall’Associazione.

2. I soci sospesi dall’Associazione ne vengono allontanati per delibera dell’Assemblea.

3. Ai soci sospesi o allontanati dall’Associazione non è dovuta la restituzione della quota associativa per l’anno in corso.

4. Le sanzioni non saranno mai applicate senza previa udienza dell’arguito.

 

Art. 15)           1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Codice Civile in vigore.