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Statuto
REGOLAMENTO DELLA LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Approvato dal Consiglio Federale in data 1° luglio 2002

Art. 1 – Sedi Nazionali e Nazioni.

Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitalestorica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine“Nazione” s’intendono le comunità etnico – geografiche identificate nell’Art. 2 dello Statuto.

Art. 2 - Le Sezioni

Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione, si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente oindirettamente attraverso Assemblee o Congressi.L’estensione territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le competenze e lefunzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale, sono disciplinate da specifico regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale.Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionalivengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionaleinteressato, approvato dal Consiglio Federale.

Art. 3 - Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto. I Soci appartengono a due qualifiche differenti:Soci Ordinari-Militanti;Soci Sostenitori. I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo.La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, anche senza giusta causa, non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex-Socio o dei suoi eredi.

Art. 4 - Soci

I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vitaassociativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria. Nel caso di 1° iscrizione, quando la sezione sia diversa da quella di residenza, l’accettazione di iscrizione del Socio Ordinario Militante deve essere deliberata dalConsiglio Direttivo Provinciale, sentite le sezioni di destinazione e di provenienza; analogamente, i trasferimenti di iscrizione di un SOM da una sezione ad un’altraall’interno della medesima Circoscrizione, sono deliberati dal Consiglio Provinciale. I trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Circoscrizione ad un’altra, all’interno di una stessa provincia, sono deliberati dal Consiglio Provinciale, sentiti i pareri delle Circoscrizioni interessate. I trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Provincia ad un’altra necessitano dell’assenso deliberato dal Consiglio Nazionale, sentiti i pareri delle due provinceinteressate. I trasferimenti di iscrizione da una Sezione Nazionale ad un’altra necessitano dell’assenso dei due Consigli Nazionali competenti.La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta omassonica o a liste civiche non autorizzate dall’organo competente.Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica dell’associato.b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscrittinell’apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento. I Soci Sostenitori possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario-Militante, solodopo aver svolto un periodo di militanza attiva e volontaria della durata di non meno di sei mesi. Trascorso tale periodo, devono presentare domanda alla Sezione Comunale in cui sono iscritti. La domanda dovrà rimanere esposta per venti giorni, presso la sede della Sezione Comunale o la Sede di livello immediatamente superiore, competente per territorio, quando la sezione sia priva di sede. Immediatamente dopo, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, verrà inviata al Consiglio Direttivo Provinciale e Circoscrizionale competenti per territorio.Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere del Consiglio Circoscrizionale, deve pronunciarsi in merito all’accettazione dei Soci Sostenitori nella militanza attiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data diricevimento apposta sulla cartolina A.R., o altro mezzo idoneo a comprovarel’avvenuto recapito.Decorso tale termine, la domanda inevasa si intende accettata. Il Consiglio Direttivo Provinciale, con apposita delibera motivata, può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Socio Ordinario-Militante, anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione comunale o Circoscrizionale.Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante, così come gli stessirinnovi di iscrizione alla qualifica di militante, dovranno essere bloccati nel periodo dei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei Congressi ad ogni livello (Federale,Nazionale, Provinciale, Circoscrizionale e Comunale). Nel caso in cui la convocazione venga effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto aparteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Ordinari Militanti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, in regola con il tesseramento con trenta giorni d’anticipo rispetto alla data di convocazione dei Congressi.I Soci Sostenitori che hanno conseguito detta qualifica, vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari-Militanti, tenuto dal Segretario Provinciale. Ove esistono leCircoscrizioni, i Soci sono elencati in base a tale ripartizione. Entro trenta giorni dall’avvenuta accettazione, i Soci Ordinari-Militanti devono integrare la loro quota di iscrizione al Movimento, versando la differenza sinoall’importo stabilito per l’anno in corso. Il passaggio di militanza non costituisce rinnovo della tessera per l’anno in corso.La candidatura alle cariche interne del Movimento e alle elezioni in qualità didelegato dei Soci Ordinari-Militanti, è subordinata al decorso dei seguenti terminitemporali, a partire dalla data di presentazione della domanda per l’acquisizione della qualifica di Socio Ordinario-Militante: centottanta giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circoscrizione;un anno, per le cariche a livello Provinciale;tre anni, per le cariche a livello Nazionale;cinque anni per le cariche a livello Federale. I limiti temporali di cui sopra non realizzano i loro effetti qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’Art.12.In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limititemporali più sopra indicati.

Art. 5 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare taleprovvedimento, il controllo si effettua dall’organo di livello immediatamentesuperiore:sia mediante l’annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti inpalese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d’azione del Movimento;sia, nei casi più gravi, attraverso lo scioglimento dell’organo.Tale decisione deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario, incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni per la ricostituzione dell’Organo sciolto, ed ha efficacia immediata. Entro tre mesi dallo scioglimento, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell’Organo sciolto, salvo diversa disposizione dell’Organo competente.Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quantodiversamente disposto dallo Statuto, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l’Organo di livello immediatamentesuperiore a quello che ha adottato il provvedimento.Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 6 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Premesso che l’attività del Movimento si basa prevalentemente sull’impegno dei Militanti e che tale impegno costituisce dovere di ciascun Socio Ordinario Militante, coloro che ricoprono incarichi elettivi o di nomina politica retribuiti, hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all’espletamento dell’incarico assunto e di sostenere ilMovimento attraverso un contributo volontario. I Consigli Nazionali o Federale, sono tenuti a deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario Militante nei confronti di quanti non mantengono fede al debito morale assunto. In ogni caso,l’inadempiente, non potrà essere candidato a ricoprire né cariche interne né esterne al Movimento. Ogni Organo del Movimento vigila sull’osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento viene deferito da un qualunque Organoterritorialmente competente, all’Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale audizione del Socio deferito.La rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l’osservanza delleprocedure di cui ai commi precedenti.

Art. 7 – Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:il richiamo scritto;la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l’automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamentigravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino opregiudichino l’attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un’immagine consona ai suoi principi.Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti ancheomissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica dello stesso, ovvero cerchi dicomprometterne l’unità o il patrimonio ideale.I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiaratidecaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l’informazione.Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l’indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e saràinviato con lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dall’adozione, all’interessato il quale avrà quindici giorni di tempo dalla data di spedizione della comunicazione, per ricorrere all’organo competente. Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non sospende l’esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all’organo competente.

Art. 8 Avviso di richiesta di provvedimento.

Copia della richiesta di provvedimento sanzionatoriodeve esserecontestualmente inviata, tramite lettera raccomandata A.R., al Socio deferito. Lo stesso avrà tempo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata per inviare all’Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

Art. 9 - Il Procedimento Sanzionatorio

Le sanzioni nei confronti dei Soci Ordinari Militanti vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione ed assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale competente per territorio. L’eventuale appello verrà proposto al Consiglio Nazionale competente. Nei casi di espulsione è consentito l’appello ai Probiviri Nazionali contro ilpronunciamento del Consiglio Nazionale.Nei casi di sospensione e richiamo scritto, il Consiglio Nazionale si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile. Le sanzioni nei confronti dei Segretari Provinciali, dei membri del CollegioNazionale dei Probiviri e dei Soci che ricoprono una carica istituzionale di Consigliere provinciale o regionale, di Sindaco o di Presidente di Provincia, vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi Provinciali ed assunte dal Consiglio Nazionale competente per territorio. L’eventuale appello verrà proposto al Collegio Nazionale dei Probiviri.Le sanzioni nei confronti dei membri elettivi dei Consigli Nazionali sono dicompetenza del Consiglio Nazionale di appartenenza.Il Consiglio Nazionale o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l’osservanza delleprocedure di cui ai commi precedenti.Contro le delibere sanzionatorie emanate dai Consigli Nazionali, autonomamente o su proposta dei Consigli Provinciali, è possibile il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.Le sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Federale, dei Segretari o dei Presidenti Nazionali, dei Parlamentari o Europarlamentari, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei membri del Collegio Federale dei Probiviri, vengono assunte dalConsiglio Federale. L’eventuale appello verrà presentato al Collegio dei ProbiviriFederali, il cui pronunciamento è inappellabile.

Art. 10 – Immediata esecutività

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all’organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l’immediata esecutività. In quest’ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell’Organo d’appellocompetente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all’interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare adelezioni, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.L’organo competente a pronunciarsi in caso di appello a provvedimentisanzionatori, deve pronunciarsi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione del ricorso.Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per il periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, nel caso di procedimenti che richiedono l’assunzione diinformazioni e/o l’acquisizione di documentazione aggiuntiva. Se alla scadenza deitermini sopra riportati, l’organo investito dall’appello non si sarà pronunciato,l’originaria sanzione cessa di avere ogni efficacia.

Art. 11 – Periodo successivo al provvedimento di Sospensione.

Il Socio Ordinario Militante colpito da provvedimento di sospensione, alla scadenza del periodo sospensivo previsto, dovrà dimostrare la propria militanza nella Sezione dove è tesserato, per un periodo di sessanta giorni. Durante tale periodo non potrà partecipare, né come soggetto attivo né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, la Sezione in cui milita. Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il parere in merito alla conferma o meno della qualifica di SOM. Il parere espresso dalla Sezione comunale deve essere comunicatoall’interessato e alla Segreteria Provinciale competente per territorio, entro sette giorni dalla sua adozione. In caso di parere negativo, il Socio sanzionato può ricorrere in appello presso il Consiglio Direttivo Provinciale, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 12 - Incompatibilità – ineleggibilità

La carica di Segretario di Sezione comunale, Circoscrizionale e Provinciale non potrà essere ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Provinciale, quando si tratta di Segretario di Sezione comunale; del Consiglio Nazionale quando si tratta di Segretario di SezioneProvinciale. Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui lapermanenza in carica abbia una durata non inferiore ai diciotto mesi per Segretario di Sezione e di Circoscrizione, e due anni per quanto riguarda il Segretario Provinciale.Tutte le cariche monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili; tale incompatibilità non si applica nel caso in cui una delle cariche sia quella diVicesegretario vicario Nazionale o Provinciale, quando nominato.Sono altresì incompatibili le cariche di qualunque tipo, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini sino al secondo grado, qualora siano pertinenti ad organi di pari livello o immediatamente superiore o inferiore. L’incompatibilità per parentela o affinità, di cui sopra, diviene condizione diineleggibilità quando il coniuge e/o uno dei parenti o affini sino al secondo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.In presenza della candidatura di un SOM ad una carica monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti e affini del candidato fino al secondo grado ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.Nel primo Congresso elettivo, successivo ad un periodo di commissariamento che ha interessato una Sezione di qualsiasi livello, è ineleggibile il Segretario che ha subito tale commissariamento per sfiducia dell’organo superiore.Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario diSezione, Circoscrizione, Provincia e membro elettivo del Consiglio Federale e delConsiglio Nazionale,sono incompatibili con la carica di Parlamentare,Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco dicapoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti; tale incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopra già una dellecariche istituzionali di cui al presente comma.I segretari Nazionali e, per competenza, i Segretari Provinciali, dovranno vigilare affinché gli eletti per conto della Lega Nord, ricoprano non più di due cariche elettive e/o di diritto, due cariche istituzionali e due incarichi o nomine retribuite.E’ incompatibile la carica di Parlamentare o di membro elettivo del Consiglio Nazionale con l’equivalente del Consiglio Federale.L’incompatibilità con altre eventuali cariche amministrative sarà definita daapposita delibera del Consiglio Nazionale competente per territorio, ratificata dalConsiglio Federale.

Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro quarantotto oredall’avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all’organocompetente. Per i membri supplenti le quarantotto ore.