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DEVOLUZIONE

IL CAMBIAMENTO CHE NESSUNO HA SPIEGATO

Analizziamo punto per punto i contenuti della Riforma, anticipando cosa cambierà di concreto nella vita delle istituzioni e dei cittadini.
Tratto da “la Padania” del 22 ottobre 2005


1 - SENATO FEDERALE

NASCE LA CAMERA DELLE REGIONI

Per la prima volta nella storia d’Italia uno dei due rami del Parlamento, il Senato federale, è espressione diretta delle diverse realtà che compongono il Paese, nella fattispecie le Regioni.
I 252 membri del Senato rappresentano direttamente, dunque, la loro Regione nell’ambito delle Istituzioni centrali dello Stato. Il collegamento diretto tra il ramo federale del Parlamento e le singole realtà regionali è rafforzato dal fatto che l’elezione dei senatori è simultanea a quella dei Consigli regionali e dei Governatori. In questo modo si attua una più diretta rappresentanza del territorio e delle specificità locali in cui storicamente è suddiviso il Paese. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei (tranne il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta che ne ha uno). La ripartizione dei seggi tra le Regioni viene effettuata in proporzione alla popolazione delle stesse.

Oggi il Senato della Repubblica, pur essendo eletto su base regionale, esprime i medesimi poteri di rappresentanza dell’altro ramo del Parlamento, la Camera dei deputati. Sia i senatori che i deputati rappresentano lo Stato nella sua interezza, senza alcuna specificità legata all’ambito territoriale di provenienza.

2 - IL TAGLIO DELLE POLTRONE

MENO ONOREVOLI E… PIU’ GIOVANI

La camera è composta da 518 deputati (di cui 18 eletti nelle circoscrizioni estere). In più ci saranno anche i “deputati a vita”, nominati dal Capo della Stato (al massimo potranno essere tre), e “di diritto” gli ex Presidenti della Repubblica. Scende a 21 anni l’età per poter essere eletti alla Camera. Le commissioni d’inchiesta istituite alla Camera avranno gli stessi poteri dell’Autorità giudiziaria e, per tutelare al massimo la trasparenza, la loro presidenza sarà assegnata all’opposizione. I Senatori invece saranno 252, eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi consigli regionali. Questo meccanismo permetterà di mantenere un rapporto tra le Regioni, i territori che rappresentano ed i Senatori che ne sono espressione. Al numero dei Senatori si devono sommare anche i 42 delegati delle Regioni, che parteciperanno ai lavori del Senato federale ma senza avere diritto di voto (due per ogni Regione più due per le province autonome di Trento e Bolzano). Sarà eleggibile al Senato chi ha compiuto 25 anni.

Oggi si può entrare in Parlamento rispettivamente a 25 anni (camera) e 40 anni (Senato). I due rami del Parlamento sono composti, complessivamente, da 945 membri (630 alla Camera e 315 al Senato), cui si sommano i senatori a vita (cinque, nominati dal Presidente della Repubblica), più gli ex Capi di Stato.

3 - DEVOLUTION

IL POTERE SI DISTRIBUISCE

Le Regioni ottengono la potestà legislativa esclusiva su alcune materie: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione professionale (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche), definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle Regioni; polizia amministrativa regionale e locale. La riforma non mette in discussione la competenza statale sulla sicurezza, ma la integra introducendo i nuovi concetti di “sicurezza urbana” e di “sicurezza del territorio”. Il vigile urbano, di fatto, non avrà più il solo compito di comminare multe, ma potrà contribuire alla tutela della sicurezza dei cittadini, fornendo risposte pronte ed adeguate soprattutto nelle Regioni che presentano un elevato tasso di criminalità. Tornano invece ad essere di competenza dello Stato: la tutela della salute, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, l’ordinamento della comunicazione e delle professioni intellettuali, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.

Il federalismo attuato dal centrosinistra, pochi giorni prima della fine della scorsa legislatura, aveva sovraccaricato di competenze gli enti locali, senza un’adeguata copertura finanziaria, contribuendo a creare una forte conflittualità (con numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale) tra Stato e Regioni.

4 - IL CAPO DELLO STATO

LE REGIONI ENTRANO AL QUIRINALE

Il Presidente della Repubblica viene eletto dall’Assemblea per la Repubblica, così composta: tutti i parlamentari (senatori e deputati), i governatori ed i due delegati per ogni Regione. Il Capo dello Stato rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale dello Stato. Si può essere eletti al Quirinale al compimento dei 40 anni. L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dell’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto, invece, basta la maggioranza assoluta. Tra i poteri del Presidente della Repubblica c’è quello di indire le elezioni alla Camera ed al Senato, nominare i presidenti delle Autorità indipendenti (una forma di garanzia nei confronti delle opposizioni), il presidente del Cnel ed il vicepresidente del Csm (scegliendo tra i membri “laici”, ossia i componenti nominati dalle Camere).

Oggi si può essere eletti al Quirinale solo dopo aver compiuto i 50 anni. L’elezione avviene da parte del Parlamento riunito in seduta comune, con l’aggiunta di tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta). Il Capo dello Stato nomina e revoca i ministri, su indicazione del Presidente del Consiglio.

5 - I COSTI

PIU’ LIBERTA’ E MENO SPRECHI

Con l’apposita Legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove regioni, purchè abbiano un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Questo cambiamento consentirà in regioni, come ad esempio la Romagna, di poter tentare la strada dell’indipendenza amministrativa, qualora i cittadini siano favorevoli in tal senso, nel pieno rispetto della democrazia e del principio dell’autodeterminazione dei popoli. La riforma prevede una profonda razionalizzazione delle risorse, riducendo i compiti dello Stato centrale a favore delle Regioni, che saranno però chiamate ad essere responsabili del loro uso. Il federalismo istituzionale (quello cioè posto in essere dalla riforma attuale) non comporta un aumento delle imposte ma soltanto una loro redistribuzione. Entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge di riforma costituzionale, sarà assicurata l’attuazione del federalismo fiscale. Sono fissati dei limiti in base ai quali in nessun caso, l’autonomia impositiva di regioni, Province e Comuni potrà determinare un incremento della pressione fiscale.

6 - CORTE COSTITUZIONALE

IL TERRITORIO SI AVVICINA

Più potere al Parlamento nella nomina dei quindici giudici (il numero complessivo resta invariato) della Corte Costituzionale: 4 li sceglie il Senato federale, 3 la Camera, 4 li nomina il Presidente della Repubblica e 4 invece, le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. Si definisce in modo chiaro il diritto del territorio (attraverso le Regioni) nella scelta di una quota importante (quattro membri) del massimo organo giurisdizionale. Concluso il mandato è previsto che, nei tre anni successivi, non si possano ricoprire incarichi di Governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa. In questo modo si intende evitare che i partiti politici possano, in qualche modo, influenzare il delicato lavoro dei giudici, soprattutto negli ultimi anni del loro mandato, attraverso la promessa di candidature o cariche per le quali è prevista una designazione politica.

Oggi i membri della Corte sono eletti nel seguente modo: 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della repubblica e 5 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. L’articolo 135 della Costituzione non prevede, oggi, alcuna incompatibilità negli anni successivi alla cessazione della carica di membro della Consulta

7 - BICAMERALISMO

DA "PERFETTO" AD EFFICIENTE

Finisce l’era dei due rami del Parlamento con gli stessi identici poteri, le lungaggini burocratiche ed i relativi costi (di tempo e di denaro) previsti per l’approvazione di una Legge. Con la riforma vengono suddivise in modo razionale le rispettive competenze, rispondendo alle esigenze del federalismo ed allo snellimento dell’iter legislativo. La camera legifera in merito alle materie in cui lo Stato ha una legislazione esclusiva (politica estera, immigrazione, difesa, giurisdizione e norme processuali ecc.) ed esamina i disegni di Legge di sua competenza esclusiva. Dopo l’approvazione il Senato federale (espressione delle Regioni) entro 30 giorni può proporre delle modifiche sulle quali comunque sarà la Camera a decidere in ultima istanza. Al Senato, invece, spetta l’ultima parola sui provvedimenti riguardanti le materie concorrenti fra Stato e Regioni (commercio con l’estero, rapporti internazionali e con l’Unione europea, tutela del lavoro, ricerca, protezione civile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ecc.).

Attualmente Camera e Senato sono due “doppioni”con i medesimi poteri. Non esistono distinzioni tra i poteri dei due rami del Parlamento.

8 - IL GOVERNO

PRIMO MINISTRO A PALAZZO CHIGI

A capo dell’Esecutivo c’è il Primo ministro, nominato dal Presidente della Repubblica sulla base del risultato elettorale (viene scelto il capo della coalizione che ha vinto le elezioni politiche). I poteri del capo del Governo sono: nomina e revoca dei ministri, determinazione della linea politica generale del Governo e direzione dell’attività dei ministri. Non è più richiesta la fiducia del Parlamento per poter governare, ma occorre soltanto che il Primo ministro illustri il programma alla Camera, che si esprimerà con un voto su di esso. Il primo ministro può sciogliere la Camera, ma contro questa decisione i deputati hanno la facoltà di opporsi, presentando una sfiducia costruttiva, ossia l’indicazione di un nuovo Premier espressione dello stesso schieramento. Finiscono quindi i “ribaltoni” e le “crisi al buio”. Il primo ministro può porre la “questione di fiducia” e chiedere che la Camera si esprima su una proposta del Governo (in caso di voto contrario si dimette).

Oggi la Costituzione prevede, di fatto, che sia il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio, dopo il “giro di consultazioni” con le forze politiche che compongono il Parlamento. La nomina e la revoca dei ministri, così come la facoltà di sciogliere il Parlamento, sono poteri che competono al Capo dello Stato e non al capo del Governo.