Sentenza
della Corte di Giustizia Europea
Corte
di Giustizia Comunità Europee, Sez. II, Sentenza
13 luglio 2006 – Causa C – 191/05
Aree
protette - Caccia - Conservazione uccelli selvatici -
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione
degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione speciale
- Modifica senza fondamento scientifico. La Repubblica
portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona
di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos»,
ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie
di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato
la designazione di tale zona, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4,
n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici. La Repubblica
portoghese è condannata alle spese. Commissione
delle Comunità europee c. Repubblica portoghese.
CORTE DI GIUSTIZIA Comunità Europee, Sez.
II, Sentenza -13 luglio 2006 - Causa C-191/05
-----------------------------------------
SENTENZA
DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13
luglio 2006 (*)
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione
degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale
– Modifica senza fondamento scientifico»
Nella
causa C-191/05,
avente
ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art.
226 CE, proposto il 28 aprile 2005,
Commissione
delle Comunità europee, rappresentata
dai sigg. M. van Beek e A. Caeiros, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes,
in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Seconda
Sezione),
composta
dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. K ris (relatore),
J. Klu ka e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale:
sig.ra J. Kokott,
cancelliere:
sig. R. Grass,
vista la fase
scritta del procedimento,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 23 febbraio 2006,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
1.
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità
europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica
portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona
di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS»)
di «Moura, Mourão, Barrancos» (in prosieguo:
la «ZPS di cui trattasi») ed avendo in tal
modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici
la cui protezione ha giustificato la designazione di tale
ZPS, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 103, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).
2.
L’art. 4, n. 1, della direttiva così dispone:
«Per
le specie elencate nell’allegato I sono previste
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat,
per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette
specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si
tiene conto:
a) delle specie
minacciate di sparizione;
b)
delle specie che possono essere danneggiate da talune
modifiche del loro habitat;
c)
delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione
è scarsa o la loro ripartizione locale è
limitata;
d)
di altre specie che richiedono una particolare attenzione
per la specificità del loro habitat.
Per
effettuare le valutazioni si terrà conto delle
tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli
Stati membri classificano in particolare come zone di
protezione speciale i territori più idonei in numero
e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto
conto delle necessità di protezione di queste ultime
nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva».
3.
A seguito di una denuncia nella quale si indicava che
la ZPS di cui trattasi era stata modificata senza alcun
fondamento scientifico, il 17 ottobre 2003 la Commissione
ha inviato al governo portoghese una lettera di diffida,
cui le autorità portoghesi hanno risposto con lettera
del 19 dicembre 2003.
4.
Il 9 luglio 2004, la Commissione ha inviato al governo
portoghese un parere motivato secondo il quale la Repubblica
portoghese, avendo modificato la delimitazione della ZPS
di cui trattasi e avendo in tal modo escluso zone che
ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione
ha giustificato la designazione di tale ZPS, è
venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 4,
n. 1, della direttiva, e ha invitato tale Stato membro
ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi
a detto parere entro due mesi a decorre dalla ricezione
dello stesso. Presa conoscenza della risposta inviatale
dalle autorità portoghesi il 24 febbraio 2005,
la Commissione, ritenendo persistesse una situazione insoddisfacente,
ha proposto il presente ricorso.
5.
Nel ricorso la Commissione sostiene che il governo portoghese,
avendo ridotto, con il decreto legge n. 141/2002 del 20
maggio 2002 (Diário da República I, série
A, n. 116, del 20 maggio 2002), la ZPS di cui trattasi,
così come era stata delimitata all’atto della
sua istituzione mediante il decreto legge n. 384 B/99
del 23 settembre 1999 (Diário da República
I, série A, n. 223, del 29 settembre 1999), ha
escluso dalla protezione diverse specie di uccelli selvatici
menzionati nel formulario standard dei dati «Natura
2000» che è servito da base per la creazione
di questa ZPS, specie che dovevano essere protette in
forza della direttiva.
6.
La Commissione sottolinea inoltre che la modifica dei
limiti della ZPS di cui trattasi non ha alcun fondamento
scientifico, ponendosi quindi in contraddizione con i
requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
7.
Il governo portoghese, da parte sua, riconosce che, qualunque
sia il margine discrezionale degli Stati membri, la ZPS
deve obbedire ai criteri previsti dalle disposizioni della
direttiva, come sottolinea la giurisprudenza della Corte.
8.
Il detto governo afferma che è attualmente in corso
di elaborazione una nuova delimitazione adeguata della
ZPS di cui trattasi. Tale delimitazione terrà conto,
da un lato, delle esigenze connesse alla protezione adeguata
delle specie che hanno motivato la designazione della
detta ZPS, quali la gru (Grus grus), il gufo reale (Bubo
bubo), l’avvoltoio (Aegypius monachus), l’aquila
minore (Hieraaetus pennatus) nonché il grifone
(Gyps fulvus), e, d'altro lato, della necessaria protezione
degli uccelli della steppa in aree adatte.
Giudizio
della Corte
9.
Occorre ricordare che l’art. 4 della direttiva prevede
un regime di protezione specificamente mirato e rafforzato
sia per le specie elencate nell’allegato I sia per
le specie migratrici, che trova giustificazione nel fatto
che si tratta, rispettivamente, delle specie più
minacciate e delle specie che costituiscono un patrimonio
comune della Comunità (v., in tal senso, sentenze
23 maggio 1990, causa C 169/89, procedimento penale contro
Van den Burg, Racc. pag. I 2143, punto 11, e 11 luglio
1996, causa C 44/95, Royal Society for the Protection
of Birds, Racc. pag. I 3805, punti 23 e 26).
10.
Si deve poi sottolineare che sono i criteri ornitologici
contenuti nei nn. 1 e 2 dell’art. 4 a dover guidare
gli Stati membri nella scelta e nella delimitazione delle
ZPS (v., in questo senso, sentenza Royal Society for the
Protection of Birds, cit., punto 26).
11.
Come risulta dalle disposizioni del decreto legge n. 141/2002,
la delimitazione della ZPS di cui trattasi è stata
modificata in quanto tale ZPS includeva zone che non costituivano
habitat importanti per gli uccelli della steppa.
12.
Va però sottolineato che, come giustamente afferma
la Commissione, seppure le zone che il citato decreto
legge ha escluso dalla ZPS di cui trattasi non ospitano
uccelli della steppa, esse accoglievano tuttavia altre
specie di uccelli selvatici menzionate nell’allegato
I della direttiva e la cui protezione aveva giustificato
la designazione della detta ZPS, vale a dire, segnatamente,
la gru (Grus grus), il gufo reale (Bubo bubo), l’avvoltoio
(Aegypius monachus), l’aquila minore (Hieraaetus
pennatus) e il grifone (Gyps fulvus).
13.
Ciò considerato, uno Stato membro non può
ridurre la superficie di una ZPS o modificarne la delimitazione,
a meno che le zone escluse dalla ZPS non corrispondano
più ai territori più idonei alla conservazione
delle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell'art.
4, n. 1, della direttiva.
14.
Orbene, il governo portoghese non ha neppure sostenuto
l'esistenza di una situazione del genere nella fattispecie.
15.
Il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere
pertanto considerato fondato.
16.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo modificato
la delimitazione della ZPS di cui trattasi, ed avendo
in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli
selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione
di tale ZPS, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva.
Sulle
spese
17.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi
motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce
1)
La Repubblica portoghese, avendo modificato la
delimitazione della zona di protezione speciale «Moura,
Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo
escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici
la cui protezione ha giustificato la designazione di tale
zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle
spese.
Firme
______________________________________________________________
Ufficio Stampa Legambiente Ricadi – legambientericadi@libero.it
http://digilander.libero.it/legambientericadi
|