Art.3 - Allievo Ufficiale di Coperta
1) L'Allievo Ufficiale di coperta coadiuva gli ufficiali di Navigazione nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2) Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti:
- a) avere compiuti i 18 anni di età;
- b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso università legalmente riconosciute ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3.;
3) Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, deve aver completato con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore totali finalizzato ad integrare le competenze specifiche di settore di cui all'allegato A) (per ulteriori informazioni consultate il sito:
www.sindacatomarittimi.eu ) del presente decreto. Tale modulo, potrà essere svolto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli Istituti Tecnici Nautici che avranno ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di tale modulo dal Ministero dei Trasporti oppure potrà essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al Provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006.
4) All'Allievo Ufficiale di coperta al momento dell'imbarco viene rilasciato, da parte della compagnia di navigazione, un
libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal decreto direttoriale 30 dicembre 2004 ai sensi della Regola II/1 punto 2.2. della Convenzione STCW e della Sezione A/II/1 del Codice STCW.