I titoli professionali marittimi

In base al CODICE DELLA NAVIGAZIONE


CAPITANI

Dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
CAPO QUARTO
Dei titoli professionali per i servizi di coperta

Art.248 - Capitano di lungo corso
Il capitano di lungo corso può assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo.
Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuti i 24 anni di età;
2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso;
3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n.3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta perdita del titolo professionale di capitano di lungo corso.


Art.249 - Capitano superiore di lungo corso
I capitani di lungo corso che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso.
Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila tonnellate alle ventimila, che abbiano una velocità superiore alle 25 miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate.
Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso.
Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso.


Art.250 - Aspirante capitano di lungo corso
Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuti i 21 anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;
3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno sei come allievo;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di lungo corso può:
1) imbarcare:
a) come terzo ufficiale su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale su navi da carico per qualsiasi destinazione;
b) come primo ufficiale su navi da carico nel Mediterraneo;
c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;
2)assumere il comando:
a)di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo e di navi da carico o addette al rimorchio, di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mare Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India compreso il Golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a Gardafui ad oriente e a Capo Palmas ad occidente, nonchè lungo le coste atlantiche europee escluse quelle a nord del Portogallo, purchè abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta;
b)di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mare Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India compreso il Golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a Gardafui ad oriente e a Capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purchè abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.

Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:

a)abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;
b)abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.


Art.251 - Allievo capitano di lungo corso
Per conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria delle gente di mare;
2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani;
L'allievo capitano di lungo corso coadiuva gli ufficiali di coperta nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti. Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso qualora: abbiano sostenuto e superato con esito favorevole apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta perdita del titolo professionale di allievo capitano di lungo corso.




MACCHINISTI

Dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
CAPO QUINTO
Dei titoli professionali per i servizi di macchina

Art.265 - Capitano superiore di macchina
Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di capitano di macchina
2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi; nell'anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina.
Il capitano superiore di macchina può assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione, comprese le navi il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso. Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n.2 del presente articolo ed abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.


Art.266 - Capitano di macchina
Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventitrè anni di età
2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina
3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile;
Il capitano di macchina può:
1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;
2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;
3) assumere la direzione:
a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti;
b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti purchè abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti calcolando tale potenza a norma della precente lettera a).
Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n.3 del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.
Qualora le esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.


Art.267 - Aspirante capitano di macchina
Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventuno anni di età
2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina
3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina; oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile;
L'aspitante capitano di macchina può imbarcare:
a) come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore delle navi stesse;
b) come primo ufficiale di macchina su navi da carico nel Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore;
c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.
L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui un anno e sei mesi su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:
a) di navi da passeggeri in navigazione mediterranea dotate di apparato motore di potenza non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati;
b) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;
c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.
Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi - ruolo servizi di macchina -, e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n.3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.


Art.268 - Allievo capitano di macchina
Per conseguire il titolo di allievo capitano di macchina occorono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria delle gente di mare;
2) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione macchinisti;
L'allievo capitano di macchina coadiuva gli ufficiali nella esplicazione dei servizi di guardia in macchina.
Il titolo di allievo capitano di macchina può essere conseguito, all'infuori dei predetti requisiti, da chi abbia ottenuto la nomina a sottotenente del genio navale.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta perdita del titolo professionale di allievo capitano di macchina.




COSTRUTTORI

Dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
CAPO SESTO
Delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali

Art.278 - Costruttore navale
Per essere iscritto in qualità di costrutore navale nel registro di cui all'art.275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i 21 anni di età
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n.4;
4) avere compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.