MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DECRETO 13 ottobre 1992
n°584.
Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di
collocamento della gente di mare
IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il regio decreto-legge 24
maggio 1925, n° 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562, concernente
la repressione della senseria per il collocamento della gente di mare; Vista
la legge 16 dicembre 1928, n° 3042, relativa alla istituzione di uffici
movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di
porto; Visti gli art. 125, 126, 1176, 1177, del codice della
navigazione; Visto l’art. 2098 del codice civile; Visto l’art. 17 della
legge del 23 agosto 1988, n°400; Considerata la necessità di dettare una
nuova normativa generale sostitutiva delle norme particolari che attualmente
regolano il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di
mare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale
del 19 dicembre 1991; Vista la comunicazione in data 14 febbraio 1992 prot.
n° 4140589 alla presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento
Art. 1. Ricorso al collocamento
Il ricorso al collocamento è obbligatorio per l’arruolamento dei marittimi
disoccupati (sottufficiali e comuni ) da imbarcare su tutte le navi nazionali
di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armata, e per l’imbarco di marittimi
italiani su navi di bandiera estera noleggiata a scafo nudo da armatori
italiani.
Non sono soggetti all’obbligo del collocamento: i marittimi in regime
di “continuità di rapporto di lavoro” con l’armatore; i marittimi che
intendono essere imbarcati: a) su navi inferiori a 50 T.S.L. o su velieri e
motovelieri: b) su rimorchiatori in servizio locale; c) sulle navi che
esercitano il traffico locale; d) sulle navi che effettuano la pesca
costiera; e) su navi da carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150
T.S.L. con contratto a compartecipazione; f) su navi da pesca aventi
tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. che effettuano la pesca mediterranea
ovvero oltre gli Stretti con contratto a parte.
Art. 2 Tenuta e contenuto dei registri di
collocamento
Per ciascuna qualifica l’ufficio di collocamento cura la tenuta dei
registri dei marittimi disoccupati elencati in ordine numerico di iscrizione.
I registri indicano per ogni marittimo: il numero d’ordine e la data di
iscrizione; nome, cognome e data di nascita; il compartimento marittimo di
immatricolazione con il relativo numero; domicilio; la data ed il motivo della
cancellazione o, in caso di imbarco, il nome e il numero di iscrizione della
nave sulla quale l’iscrizione è stato imbarcato; la motivazione dell’eventuale
ripristino del numero di turno.
I registri suddetti potranno essere tenuti anche mediante sistemi
informatici.
Art. 3 Istituzione dei turni
Presso ogni ufficio di collocamento è istituito un turno generale per
ciascuna qualifica prevista dal presente regolamento, nel quale vengono
iscritti, a loro richiesta, i marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni)
che desiderano essere imbarcati.
I marittimi possono chiedere l’iscrizione presso un qualsiasi ufficio di
collocamento, indipendentemente dal domicilio, dalla abituale residenza o dal
compartimento di immatricolazione.
E’ vietata l’iscrizione presso più uffici di collocamento.
L’armatore, indipendentemente dal suo luogo di residenza, per l’imbarco di
personale su navi da crociera o da passeggeri o su quelle da carico superiori
alle 3000 T.S.L., e comunque in tutti i casi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, è tenuto a promuovere l’istituzione presso gli uffici di
collocamento di propri turni particolari, suddivisi per qualifica, e ad
iscrivere il personale disoccupato, compreso quello di fiducia necessario per
i servizi di bordo.
Art. 4 Modalità per l’iscrizione nei turni
Per l’iscrizione al turno generale l’interessato deve far pervenire
all’ufficio di collocamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure tramite l’autorità marittima, il comune di residenza, l’armatore od un
suo rappresentante, ovvero l’organizzazione sindacale di categoria, domanda in
carta semplice corredata del libretto di navigazione.
L’interessato deve inoltre dichiarare la sua qualità di disoccupato. Tale
dichiarazione dovrà essere confermata allo stesso ufficio ogni sei mesi, pena
la cancellazione dai turni.
E’ ammessa la richiesta verbale di iscrizione purché effettuata
personalmente dal marittimo.
Per l’iscrizione nei turni particolari l’armatore deve avanzare richiesta
scritta, corredata del libretto del marittimo che intende far iscrivere.
I marittimi da iscrivere per la prima volta nei turni particolari devono
essere individuati tra quelli iscritti nel turno generale di qualsiasi ufficio
di collocamento o nel turno particolare di riserva, qualora istituito.
Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare che: il
libretto di navigazione sia in corso di validità; l’annotazione relativa
all’ultimo sbarco sia redatta secondo le vigenti disposizioni; la qualifica
spettante al richiedente corrisponda ai titoli, alla navigazione effettuata ed
alle mansioni svolte; il marittimo sia stato sottoposto alle visite mediche
previste dalle vigenti disposizioni. I>
Il marittimo che chiede di essere iscritto nel turno generale per una
qualifica inferiore a quella cui ha diritto, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione scritta. Analoga dichiarazione dovrà essere resa se la richiesta
viene effettuata per l’iscrizione nei turni particolari.
Il marittimo iscritto nel turno generale, può chiedere il passaggio ad
altra qualifica, se in possesso dei requisiti previsti. Nella nuova qualifica
occuperà l’ultimo posto della graduatoria.
Qualora la navi si trovi all’estero, i passaggi ad una qualifica superiore
possono essere effettuati solo per casi di assoluta ed inderogabile necessità
di servizio.
. Le funzioni inerenti la nuova qualifica saranno espletate sino al
ritorno della nave nel primo approdo nazionale.
Art. 5 Richiesta d’imbarco e sua pubblicità
Le richieste d’imbarco di personale devono essere presentate a cura
dell’armatore, o di un suo rappresentante, all’ufficio di collocamento almeno
il giorno precedente la chiamata.
Le richieste urgenti devono specificare i motivi per i quali sono state
avanzate.
Sono considerati urgenti le chiamate effettuate per navi che sostano in
porto meno di 12 ore ovvero quelle per motivazioni impreviste ed
imprevedibili, comunque non imputabili all’armatore.
E’ consentito presentare la richiesta d’imbarco per navi non ancora giunte
in porto, per le quali è prevista una sosta inferiore a 12 ore. Tale richiesta
è accolta a condizione che sia avanzata in tempo utile perché possa essere
pubblicizzata.
L’armatore che si avvale di turni particolari, qualora la propria nave
sosti in porto in cui non ha promosso l’istituzione di un proprio turno ai
sensi dell’art.3, può presentare istanza di imbarco presso l’ufficio di
collocamento dove ha curato l’istituzione di un proprio turno particolare.
Per le richieste di imbarco è consentito l’uso dei moderni mezzi di
comunicazione (es. fax, telex, ecc.)
La richiesta di imbarco viene affissa nell’albo dell’ufficio di
collocamento che provvede a darne comunicazione anche agli organi di
informazione locale (stampa, radio, televisione, ecc.), specificando il giorno
e l’ora in cui verrà effettuata la chiamata di imbarco.
Art. 6 Chiamata d’imbarco
La chiamata all’imbarco avviene nel giorno ed ora stabiliti dall’ufficio
di collocamento e diffusa nei modi previsti dall’art. 5.
La chiamata all’imbarco per una nave non ancora giunta in porto deve
essere effettuata cronologicamente dopo quelle relative alle navi in porto.
L’ingaggio del marittimo decorre comunque dal giorno di chiamata.
I marittimi compresi fra i primi dieci iscritti nel turno della qualifica
chiamata, che non rispondano alla chiamata stessa, vengono cancellati dal
turno.
Le chiamate per le quali motivi di urgenza non consentano di dare
diffusione nei modi previsti dal precedente art. 5, non danno luogo alla
cancellazione di alcun marittimo. Per l’imbarco si osserva ugualmente,
l’ordine cronologico degli iscritti.
Le richieste di imbarco del personale iscritto a turno, sono numeriche;
sono fatte salve le disposizioni per il personale di cui agli articoli 7
(personale di fiducia), 8 (personale per navi di particolare imprese
armatoriali), 9 (personale di libera scelta) e, qualora previsto dai
contrattti collettivi nazionali di lavoro o aziendali, è ammessa la libera
scelta per i marittimi iscritti nei turni particolari.
L’armatore o il comandante della nave non può rifiutare il marittimo
avviato per l’imbarco; sono fatti salvi i casi in cui il marittimo sia stato
sbarcato, per accertata colpa grave, dalla stessa nave, ovvero da altra nave
dello stesso armatore.
I marittimi che abbiano fruito di esodo agevolato da parte dello stesso
armatore o gruppo armatoriale non possono essere reimbarcati.
Qualora la chiamata abbia avuto esito negativo, l’ufficio di collocamento,
a richiesta ed a spese dell’armatore o di un suo rappresentante, dovrà
interessare altri uffici di collocamento, anche con procedura d’urgenza..
I marittimi iscritti in turni particolari hanno diritto di prelazione
qualunque sia il porto nazionale in cui si trovi la nave.
. Qualora i marittimi da imbarcare siano in numero superiore a quelli
iscritti nei turni particolari, il maggior fabbisogno dovrà essere soddisfatto
con il personale del turno particolare di riserva oppure, qualora il turno di
riserva non sia stato istituito o sia insufficiente, si procede con chiamata
di imbarco dal turno generale del porto dove si trova la nave.
. Per l’imbarco di marittimi su navi ormeggiate in approdi sforniti di
uffici di collocamento è data facoltà all’armatore od ai suoi rappresentanti
di effettuare la richiesta di imbarco presso un qualsiasi ufficio di
collocamento con le modalità previste dall’art.5.
I marittimi iscritti nei turni generali non sono tenuti a rispondere alle
chiamate per l’imbarco con contratti alla parte o a compartecipazione. In caso
di mancata adesione a tale tipo di chiamata non si procede alla cancellazione.
Art. 7 Personale di fiducia
E’ considerato di fiducia il seguente personale: a) per le navi da carico
- tutti i sottufficiali; b) per le navi da passeggeri - tutti i sottufficiali;
infermiere, un cameriere per ogni classe di passeggeri, bambinaia,
guardarobiera, barista, guardiano notturno alberghiero, cambusiere, chef, 1° e
2° cuoco, dispensiere equipaggio, lavandaia, tipografo e il personale di cui
alla nota di calce all’elenco del personale addetto ai servizi vari
contemplato nell’allegato al presente regolamento.
Tale personale iscritto nel turno generale o nei turni particolari, può
essere imbarcato su richiesta nominativa dell’armatore qualunque sia l’ufficio
di collocamento in cui è iscritto.
Art. 8 Personale per navi di particolari imprese
armatoriali
Le imprese armatoriali che esercitano attività in particolari condizioni
di ambiente, di mezzi e con finalità speciali (quali, ad esempio, quelle che
armano le navi per la pesca atlantica, per le navi da recupero, le navi scuola
ed i mezzi navali speciali per le attività petrolifere off-shore e simili)
possono essere autorizzati dal Ministero della Marina Mercantile ad effettuare
richieste nominative di personale iscritto nei turni di collocamento.
I marittimi iscritti nei turni particolari, avviati all’imbarco, vengono
cancellati da tali turni.
Art. 9 Personale di libera scelta
L’armatore o il comandante della nave può imbarcare, con richiesta
nominativa, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8, nei
seguenti casi: navi fino a 3000 T.S.L.; navi estere noleggiate a scafo nudo da
armatori italiani; marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di
armamento; marittimi designati a lavori di comandata; marittimi imbarcati con
contratti a compartecipazione o alla parte.
Art.10 Imbarco di personale in soprannumero
I marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento possono
essere imbarcati, con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di
appartenenza.
l’imbarco del marittimo in soprannumero deve risultare da un’apposita
annotazione sia sul ruolo di equipaggio che sul libretto di navigazione.
Il personale imbarcato in soprannumero non può sostituire il personale di
tabella sbarcato dalla nave o da altre navi dello stesso armatore, anche se in
navigazione od all’estero tranne che per cause di forza maggiore. In tali
ipotesi la reintegrazione della tabella di armamento dovrà avvenire presso il
primo scalo della nave in territorio nazionale ovvero al primo porto se la
nave non è diretta in Italia e non è previsto il suo rientro entro 30 giorni
della data dello sbarco del marittimo.
Art. 11 Imbarco su navi fino a 150 T.S.L.
I marittimi iscritti ai turni di collocamento, imbarcati su navi fino a
150 tonnellate di stazza lorda, conservano il numero di turno fino al momento
della chiamata sempreché queste non vengano impiegate fuori del Mediterraneo.
Art. 12 Imbarcati di marittimi con contratti alla parte o a
compartecipazione e di marittimi proprietari o comproprietari di
navi.
Il marittimo imbarcato con contratto alla parte o a compartecipazione che,
per cause indipendenti dalla sua volontà, sbarchi prima di aver compiuto 11
mesi di navigazione, viene reiscritto nel turno con il proprio numero.
I marittimi proprietari di almeno un carato di una nave possono essere
imbarcati sulla stessa, con precedenza sugli iscritti al turno generale e
particolare, nel porto in cui è fatta la richiesta di imbarco e in altri
porti, purché il titolo di proprietà risulti da apposito documento rilasciato
dall’autorità marittima.
Art. 13 Imbarco diplomati istituti nautici e degli istituti
professionali di Stato
L’armatore può imbarcare con richiesta nominativa diplomati degli istituti
nautici. Per la sezione di coperta in qualità di giovanotti oppure in qualità
di marinai se hanno maturato almeno sei mesi di navigazione.
Per la sezione di macchina in qualità di giovanotti di macchina oppure in
qualità di comuni di macchina se hanno maturato almeno sei mesi di
navigazione.
I diplomati degli istituti professionali di Stato per le attività marinare
delle sezioni meccanici elettricisti e frigoristi di bordo possono essere
iscritti nei turni di collocamento rispettivamente con le qualifiche di
operaio meccanico, elettricista e frigorista.
Art. 14 Imbarco su navi di bandiera estera
Il marittimo imbarcato su navi battenti bandiera extracomunitaria è
cancellato dai turni di collocamento per il periodo di imbarco .
L’autorità marittima che procede all’imbarco darà comunicazione ai
competenti uffici di collocamento.
Art. 15 Rifiuto d’imbarco
Il marittimo non può rifiutare l’imbarco, salvo motivi di carattere
eccezionale che saranno vagliati rispettivamente dall’ufficio di collocamento,
o dall’armatore a seconda dell’appartenenza al turno generale o al turno
particolare.
Il marittimo che, senza giustificato motivo, rifiuti l’imbarco, viene
cancellato dal turno.
Art. 16 Cancellazione dal turno di imbarco
La cancellazione dai turni di collocamento, oltre che nei casi previsti
dagli articoli 4, 6, 8, 11, 14, 15, si effettua d’ufficio qualora il marittimo
sia stato cancellato dalle matricole e dai registri ai sensi dell’art. 120,
lettera f), del codice della navigazione.
La reiscrizione nei turni di collocamento potrà avvenire nei casi previsti
dall’art. 121 del codice della navigazione.
In occasione di appello generale degli iscritti nei turni di collocamento,
la risposta nei termini e con le modalità previste dal bando da parte del
marittimo iscritto determina lo spostamento della data di iscrizione nel
turno.
Tale data sarà quella dell’ultimo giorno utile per rispondere all’appello
medesimo.
L’imbarco del marittimo iscritto in turno particolare su nave di altro
armatore comporta la cancellazione da tale turno.
Art. 17 Marittimi alle armi
Il marittimo iscritto nel turno di collocamento che sia stato chiamato
alle armi per servizio di leva, o richiamato, conserva il numero di iscrizione
attribuitogli.
Nel caso, in cui il suo numero d’iscrizione è stato raggiunto dalle
chiamate, il marittimo è reiscritto, a domanda, conservando il suo precedente
numero.
Il termine per richiedere la reiscrizione è fissato in giorni trenta dalla
data di congedo. Entro tale termine l’interessato deve far pervenire
all’ufficio apposita domanda con allegata copia del foglio di congedo. Nel
caso di marittimo iscritto a turno particolare tale documentazione deve essere
inviata alla società nei termini previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro o aziendali.
Art. 18 Reiscrizione dei marittimi nei turni
I marittimi iscritti al turno generale che, per motivi non dipendenti
dalla loro volontà, non abbiano risposto alla chiamata per essere imbarcati
possono essere reiscritti con lo stesso numero, qualora l’ufficio di
collocamento riconosca valide le motivazioni addotte e probante la
documentazione prodotta.
Sono cause di reiscrizione nei turni: le malattie; gli infortuni; le
misure restrittive della libertà personale non imputabili al marittimo; la
morte o malattia grave del coniuge, dei figli, dei genitori e dei fratelli.
Altre ipotesi devono essere sempre non dipendenti dalla volontà del
marittimo e documentate.
La reiscrizione dei marittimi nei turni si applica anche a coloro che
siano stati sbarcati per cause non dipendenti dalla loro volontà e che, a
seguito di detto sbarco, non abbiano potuto ultimare il periodo di imbarco
previsto dalle norme sull’avvicendamento.
La reiscrizione dei marittimi nei turni di cui ai commi precedenti deve
essere chiesta all’ufficio di collocamento entro trenta giorni dalla
cessazione dell’impedimento dalla data di sbarco o da quella della guarigione
se si tratta di sbarco per malattia od infortunio.
I marittimi facenti parte dei turni particolari, per ottenere la
reiscrizione in detti turni da parte della società dalla quale dipendono,
devono presentare le giustificazioni e produrre idonea documentazione alla
società stessa, secondo le norme e le garanzie previste dai contratti
collettivi nazionali o aziendali vigenti.
Il marittimo deve essere altresì reiscritto al collocamento con lo stesso
numero di turno nella ipotesi in cui lo stesso, arruolato a viaggio, sia
sbarcato entro 30 giorni dalla data d’imbarco per malattia o infortunio.
Art. 19 Elencazione delle qualifiche
Nei turni di collocamento il personale è distinto secondo le qualifiche
indicate nell’allegato al presente regolamento. Per l’iscrizione il marittimo
deve essere in possesso dei requisiti minimi indicati a fianco di ciascuna
qualifica, nonché della certificazione prevista dalla convenzione
internazionale sugli “standars” di addestramento del 1978, ratificata con
legge 21 novembre 1985, n° 739.
Le qualifiche e i requisiti possono essere modificati con decreto del
Ministro della marina mercantile in relazione a nuove esigenze derivanti
dall’evoluzione tecnologica delle navi e della conseguente modifica della
ripartizione del lavoro a bordo, o dall’applicazione della citata convenzione
e sue eventuali modifiche e integrazioni.
In via transitoria e fino al 25 novembre 1992 saranno considerate valide
le qualifiche acquisite in base alle normative preesistenti all’entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 20 Contributi e rilascio buono d’imbarco
Il servizio di collocamento per la gente di mare è gratuito.
Al funzionamento dell’ufficio provvede l’armamento italiano con il
contributo di una quota per ogni persona imbarcata stabilita con decreto del
Ministero della marina mercantile.
I marittimi avviati a bordo per servizi di comandata sono considerati
imbarcati ai fini del contributo armatoriale.
L’ufficio di collocamento deve rilasciare, al marittimo che deve essere
imbarcato, il“ buono d’imbarco” e deve provvedere contestualmente alla
cancellazione del marittimo dal turno di collocamento e ad annotare la data di
imbarco, il nome e il numero della nave.
Art. 21 Provvedimenti disciplinari
I marittimi ai quali sia stata inflitta la sanzione prevista dall’art.
1252, primo comma, punto 4, del codice della navigazione hanno diritto alla
reiscrizione nei turni di collocamento alla scadenza del termine indicato dal
provvedimento di inibizione.
Art. 22 Iscrizione nei turni di marittimi appartenenti ai
Paesi della Comunità economica europea
Ai marittimi disoccupati (Sottufficiali e Comuni) degli Stati membri della
Comunità economica europea che abbiano interesse all’iscrizione nei turni di
collocamento si applicano le norme previste dal presente regolamento per i
marittimi italiani disoccupati
l’istanza da presentare all’ufficio per l’iscrizione dei marittimi della
Comunità europea dovrà essere corredata del libretto di navigazione o
documenti analoghi rilasciati dallo Stato di appartenenza con l’indicazione
del domicilio eletto.
Ai marittimi predetti si applicano le norme sanitarie previste per i
marittimi nazionali.
L’avvenuto imbarco di marittimi della Comunità su navi italiane deve
essere comunicato al Ministero della marina mercantile -Direzione generale del
lavoro marittimo e portuale.
Art. 23 Iscrizione di marittimi appartenenti a Paesi
extracomunitari
L’imbarco di marittimi extracomunitari è disciplinato dall’art. 318,
secondo comma, e dall’art. 319 del codice della navigazione.
Verrà consentita l’iscrizione del personale medesimo in appositi turni di
collocamento, in attuazione delle disposizioni che saranno emanate ai sensi
della legge 28 febbraio 1990, n° 39.
Art. 24 Comitato centrale per il collocamento della gente
di mare
Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato
centrale per il collocamento della gente di mare.
Su richiesta del Ministero della marina mercantile oppure delle
associazioni armatoriali ed organizzazioni sindacali della gente di mare, il
Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento
dei marittimi ed all’applicazione delle norme contrattuali.
Il Comitato centrale nominato con decreto del Ministro della marina
mercantile è presieduto dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale
del Ministero della marina mercantile ed è composto come segue: il vice
direttore del lavoro marittimo e portuale; due funzionari della Direzione
generale lavoro marittimo e portuale con qualifica non inferiore a primo
dirigente; un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo delle capitanerie di porto; quattro rappresentanti delle associazioni
armatoriali; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente
di mare; un funzionario di livello non inferiore alla settima della Direzione
generale lavoro marittimo e portuale - segretario.
I rappresentanti delle associazioni armatoriali e delle organizzazioni
sindacali sono scelti su designazione delle associazioni ed organizzazioni
maggiormente rappresentative.
Art. 25 Sanzioni e norme abrogate
Chiunque non osserva le norme del presente regolamento è soggetto alle
sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Nella materia disciplinata dal presente regolamento sono abrogate le
disposizioni in contrasto o incompatibili con il medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.