CONDOMINIO
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Le tabelle millesimali

Il Condominio è una comunione forzosa, tanto è vero che il condomino non può sottrarsi, rinunciando al diritto sulle cose comuni, al contributo nelle spese per la loro conservazione, nemmeno in via di autotutela.

Tali spese sono sostenute in misura proporzionale al valore dell'appartamento di ciascuno (che è calcolato in millesimi).

Se però si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.

Quindi, per la ripartizione si procede alla formazione delle cosiddette "tabelle millesimali" in cui a ciascun condomino è imputata una certa quota le tabelle possono essere più di una proprio perché le spese:

- possono essere divise in proporzione (ad esempio il portiere o la ristrutturazione del tetto)

- possono tener conto non solo della quota di proprietà ma anche del diverso uso (ad esempio le scale o l'ascensore)

- possono tener conto non solo della quota di proprietà ma anche della diversa incidenza del servizio (ad esempio il riscaldamento).

Ciascun condomino può poi prendere l'iniziativa di intraprendere azione legale per la determinazione delle tabelle millesimali nei casi previsti dall'art.69 Disp.Att. Cod.Civ. Ciò naturalmente qualora l'assemblea all'unanimità non abbia deliberato per la modifica.


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