OBBLIGAZIONI
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Il sordomuto e l'atto notarile

La fattispecie in esame prevede un'ipotesi abbastanza particolare, in quanto, una parte dell'atto pubblico notarile deriva dalla parte e non dal notaio, pur svolgendosi sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

È evidente che la lettura dell'atto da parte del sordomuto o persona muta debba avvenire mentalmente e la successiva dichiarazione di avvenuta lettura debba essere scritta, per permettere l'effettiva verifica dell'espletamento della relativa formalità.

Tale dichiarazione deve essere interamente scritta di proprio pugno dal sordomuto o muto in calce all'atto, subito dopo aver letto l'intero testo scritto in modo da consentire l'approvazione dell'intero contenuto del contratto, ivi comprese le modifiche.

L'art. 57 in questione è volto alla tutela unicamente di tali soggetti che si apprestano alla conclusione del contratto, in modo tale da permettere loro di prendere corretta consapevolezza del contenuto del negozio.

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