OBBLIGAZIONI
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Proposta d'acquisto

E' l'atto formale, di solito irrevocabile per il proponente, da redigersi in forma scritta a pena di nullità, indirizzato al venditore (e non all'agenzia immobiliare) che deve contenere:

- Dati identificativi del proponente (colui che vuole acquistare)
- Dati identificativi del venditore e anche del proprietario se diverso dal venditore
- L'esatta descrizione dell'immobile oggetto della proposta mediante l'identificazione dei dati catastali e di almeno tre confini
- Il prezzo, i termini e le modalità di pagamento, che potrà prevedere l'eventuale accollo di mutuo residuo
- Gli estremi di eventuali iscrizioni ipotecarie con pretesa che tale iscrizione sia cancellata a cura e spese del venditore entro il rogito
- La situazione giuridica dell'immobile per quanto concerne diritti personali e reali di godimenti, nonché la conformità del bene alle normative urbanistiche e fiscali
- La data in cui dovrà stipulare l'atto definitivo di compravendita (che non dovrà essere dilazionata per oltre un anno) e l'eventuale indicazione del notaio rogante.

La proposta d'acquisto che vincola solo il proponente può essere accettata o meno dal venditore nel termine indicato dal proponente in calce alla stessa proposta o tramite un atto separato, ma sempre per iscritto. In caso di accettazione conforme alla proposta il contratto potrà intendersi concluso e le parti si assumeranno diritti ed obblighi nascenti dallo stesso. Di solito l'agente immobiliare chiede alla sottoscrizione della proposta il versamento di una somma a garanzia della serietà dell'impegno assunto. Tale importo deve essere di modesta entità e sarà consegnato all'agente immobiliare a titolo di deposito fiduciario, gratuito e infruttifero, mediante assegno bancario non trasferibile intestato al proprietario, che varrà quale caparra confirmatoria in caso di accettazione della proposta e in caso contrario sarà restituito al proponente. L'incarico di mediazione all'acquisto dovrà essere formalizzato con atto separato sottoscritto dal proponente e dall'agente immobiliare. In tale atto sarà indicata con precisione la somma dovuta al mediatore per le sue provvigioni e la data del pagamento che dovrà coincidere con quella del rogito, perché solo allora l'acquisto si perfeziona.


Contratto preliminare
Nel caso in cui le trattative si svolgano tra privati senza l'intermediazione dell'agente immobiliare verrà stipulato un contratto preliminare. Il contratto preliminare è l'atto - anch'esso redatto obbligatoriamente in forma scritta - mediante il quale le parti si impegnano a stipulare l'atto definitivo di compravendita. Tale atto deve contenere tutte le clausole precedentemente indicate nella "proposta d'acquisto". Dopo la forma del preliminare e prima del rogito, il promittente venditore dovrà consegnare al promissario acquirente: - copia degli atti di proprietà
- copia della nota di trascrizione
- copia dell'eventuale denuncia di successione con le ricevute delle relative imposte pagate
- copia della concessione edilizia
- copia dell'eventuale domanda di sanatoria con i relativi bollettini di pagamento dell'importo dovuto a titolo di oblazione e la concessione in sanatoria
- il certificato di abitabilità
- la scheda e la planimetria catastale
- la copia del regolamento condominiale (ove esistente) e delle tabelle millesimali
- il rendiconto e il preventivo delle spese condominiali e copia delle ultime delibere assembleari
- nel caso di accollo del residuo mutuo, la copia dell'ultima ricevuta di pagamento
- nel caso di immobile locato, copia del contratto di locazione e dell'eventuale documentazione relativa alla procedura di rilascio.

La fase tra la stipula del contratto preliminare e il rogito notarile è una fase molto delicata che vede, sulla scena due soggetti in posizione di netto disquilibrio e animati da opposti interessi: il promittente venditore mantiene la proprietà e la disponibilità dell'immobile e in tasca l'anticipo versato dal promissario acquirente il quale, invece, ha in mano solo l'impegno a stipulare il rogito. Uno strumento di garanzia offerto al promissario acquirente dall'attuale normativa, anche se finora poco utilizzato, è la trascrizione del contratto preliminare. In tal caso sarà indispensabile l'intervento del notaio anche nella stipula del contratto preliminare.


Caparra e acconto prezzo
Bisogna stare attenti a come viene qualificato il versamento eseguito all'atto del preliminare per gli effetti che ne conseguono. Se la somma versata viene qualificata come "caparra confirmatoria" in caso di inadempimento da parte del venditore questi deve restituire il doppio alla controparte che decide di recedere dal contratto; se invece è inadempiente l'acquirente, il venditore può recedere dal contratto e tenersi la somma. La caparra confirmatoria consente di poter pretendere l'adempimento del contratto o l'esecuzione del contratto, è quindi una sorta di garanzia contro l'inadempimento dell'altra parte. Diversamente l'acconto è solo il pagamento anticipato di una parte del prezzo e, in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo deve essere restituita al compratore.


Il rogito notarile
Il contratto definitivo di compravendita e cioè l'atto che consente il trasferimento della proprietà dell'immobile deve sempre essere stipulato con l'intervento di un notaio, un libero professionista ma anche un pubblico ufficiale, che curerà gli adempimenti previsti dalla legge (registrazione, trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, voltura catastale) tutelando gli interessi delle parti (venditore e compratore) con imparzialità.

È consuetudine, anche se non lo prescrive nessuna norma, che il notaio venga scelto dall'acquirente che paga gli onorari e le spese.

Con la stipula dell'atto notarile di compravendita il venditore incassa l'intero prezzo e il compratore acquista la proprietà dell'immobile. In sede di stipula di tale contratto l'acquirente dovrà farsi consegnare dal venditore la dichiarazione dell'Amministratore del condominio sia di natura ordinaria sia straordinaria, dello stesso dovuti fino alla data di immissione nel possesso, anche se non ancora riscossi, poiché venditore e acquirente sono solidalmente responsabili per il pagamento degli oneri condominiali relativi all'anno in corso a quelli dell'anno precedente il passaggio di proprietà.

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