OBBLIGAZIONI
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La responsabilità precontrattuale

La responsabilità precontrattuale indica una lesione della libertà negoziale e l'interesse a non essere coinvolto in trattative inutili oppure invalide od inefficaci.

Vi possono essere varie ipotesi. Tra queste la rottura ingiustificata dalle trattative fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.

Va precisato che non vi è necessariamente un obbligo di contrarre. Infatti, fino a quando il contratto non è concluso, ciascun contraente conserva il potere di revocare la propria proposta od accettazione. L'esercizio di tale potere non costituisce una violazione di un obbligo di comportamento. Piuttosto deriva dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve dare la prova del fatto lesivo, mentre non occorre la prova anche della mancanza di una giusta causa perché il comportamento è presuntivamente colposo: è quindi a carico del danneggiante la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative.

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