OBBLIGAZIONI
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La responsabilità precontrattuale |
La responsabilità precontrattuale indica una lesione della libertà negoziale e l'interesse a non essere coinvolto in trattative inutili
oppure invalide od inefficaci.
Vi possono essere varie ipotesi. Tra queste la rottura ingiustificata dalle trattative fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Va precisato che non vi è necessariamente un obbligo di contrarre. Infatti, fino a quando il contratto non è concluso, ciascun contraente conserva il potere di revocare la propria proposta od accettazione.
L'esercizio di tale potere non costituisce una violazione di un obbligo di comportamento. Piuttosto deriva dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella
conclusione del contratto.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve dare la prova del fatto lesivo, mentre non occorre la prova anche della mancanza di una giusta causa perché il comportamento
è presuntivamente colposo: è quindi a carico del danneggiante la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative.
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