LOCAZIONI
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Locazione e fisco: istruzioni pratiche

DICHIARAZIONE DEL REDDITO DA FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE

I redditi derivanti da un fabbricato dato in locazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi; precisamente nel quadro RB del modello Unico o nel quadro B del mod. 730.

Il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF è differente a seconda dei vari casi:
- Locazione ad equo canone: il reddito da assoggettare a tassazione è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati a Venezia);
- Locazione in libero mercato: il reddito da assoggettare a tassazione è dato dal valore più alto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone annuo di locazione ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati a Venezia);
- Locazione a canone convenzionale (ex legge n. 431/98): in questo caso bisogna prima verificare se il reddito da assoggettare a tassazione sia quello derivante dalla rendita catastale aumentata del 5% o quello derivante dal contratto di locazione annuo ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati a Venezia). Si assoggetterà a tassazione quello che darà il valore più alto. Se, dopo aver fatto ciò, si stabilisce che andrà tassato il reddito derivante da locazione convenzionata, si prenderà il valore annuale del canone di locazione e si ridurrà del 45% prima di essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

È importante sapere che il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente versato dal conduttore e perciò non è stato neanche percepito dal locatore.

Tale reddito può non essere dichiarato a partire dalla eventuale convalida di sfratto emessa dal giudice. Se in tale provvedimento il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per i periodi precedenti, è riconosciuto al locatore un credito d'imposta, da indicare in dichiarazione, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, ma dichiarati.

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