LATINISMI
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La giurisprudenza è una disciplina che trova profonde origini nella lingua latina, di cui ancora oggi ne conserva numerose tracce.
Ci è sembrato opportuno, quindi, inserire una sezione dedicata ai "latinismi" più utilizzati in ambito giuridico.
Indice alfabetico A - C D - F G - I L - N O - Q R - T U - Z |
De cuius
È la persona titolare di un insieme di rapporti giuridici che, al momento della sua morte, si
trasmettono ai suoi successori. Tali rapporti giuridici formano l'eredità.
De iure condendo
Con tale termine si fa riferimento al diritto ancora "da creare", a norme legislative non ancora
approvate ma che si spera possano esserlo la più presto.
De visu
Espressione che viene usata dal testimone che depone in udienza davanti al giudice circa un fatto
al quale egli ha assistito personalmente. Nel linguaggio comune è utilizzato in quelle situazioni in
cui una persona può ammettere di aver assistito personalmente a un dato avvenimento.
Delegatus non potest delegare
Chi può stare in giudizio per altri non può subdelegare ad altri le sue facoltà.
Dictum
Indica la "pronuncia" del giudice.
Dies
Data che indica un termine, una scadenza oppure un avvenimento futuro.
Dies a quo
Giorno dal quale si producono gli effetti di un negozio giuridico.
Dies ad quem
Giorno fino al quale si producono gli effetti di un determinato negozio giuridico.
Electio amici
Letteralmente "scelta dell'amico". È la dichiarazione di nomina necessari a perfezionare il
cosiddetto contratto per persona da nominare, che si ha quando una parte nella conclusione
dell'accordo, si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona nella cui sfera
giuridica il contratto deve produrre effetti.
Erga omnes
"Verso tutti". È una formula molto nota e diffusa nel diritto del lavoro dove sta ad indicare
il principio secondo cui i contratti collettivi stipulati dalle contrapposte associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alle
categorie professionali, indipendentemente dalla loro iscrizione ai sindacati
stipulanti.
Ex novo
"Di nuovo", di sana pianta.
Ex nunc
"Da ora", generalmente si usa per indicare un atto giuridico che ha efficacia dal momento in cui viene
compiuto.
Ex professo
Apertamente, espressamente.
Ex tunc
"Da allora". Indica i casi in cui un atto giuridico non ha efficacia dal momento in cui viene compiuto,
ma da un momento anteriore.
Facta concludentia
Sono i cosiddetti fatti concludenti, cioè quei comportamenti che fanno intendere una volontà del tutto
conforme a quella risultante dai fatti stessi. Un esempio classico è la persona chiamata all'eredità che
dimostra la sua volontà di accettare l'eredità stessa non attraverso un esplicito atto di accettazione, ma
indirettamente (ad es. la vendita dei beni ereditari).
Falsus procurator
Con questi termini si intendono sia coloro che contrattano come rappresentanti altrui senza averne i poteri,
sia colori che - pur essendo investiti di poteri rappresentativi - eccedono i limiti di questi poteri.
Fumus boni iuris
Letteralmente "parvenza del buon diritto". È un requisito necessario per ottenere l'ammissione a determinati benefici
(ad esempio il patrocinio a spese dello Stato), o la pronuncia di determinati provvedimenti (ad esempio i provvedimenti
cautelari).
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