CONDOMINIO
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Le infiltrazioni

La questione delle infiltrazioni rientra nel tema della "ripartizione delle spese" tra l'inquilino e il condominio.
Ma come si fa a capire chi deve pagare?
La soluzione è semplice: quando i tubi sono verticali appartengono al condominio;
quando sono orizzontali la spesa è a carico del proprietario dell'appartamento superiore.

Se l'amministratore non provvede e neanche l'assemblea il proprietario può far riparare il danno e dopo chiedere il rimborso (ricordarsi di avvisare tramite lettera l'amministratore prima di eseguire la riparazione).

Un problema che ci siamo trovati più volte ad affrontare è quello delle FOGNATURE.
Secondo l'art.1117 n.3 C.c., le fognature sono considerate di proprietà comune fino alla diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Sono da considerarsi di proprietà esclusiva le parti di collegamento delle singole unità immobiliari con la parte comune.

Le spese di manutenzione che di riparazione o ricostruzione sono ripartite fra i condòmini in proporzione delle quote millesimali, tranne nel caso in cui servono solo ad alcune proprietà esclusive che si accolleranno in toto le relative spese.

Tutte le spese che riguardano allacciamenti alle singole unità gravano sui rispettivi proprietari e le spese di riparazione derivanti dai guasti saranno a carico di colui che li ha provocati.
Se occorre costruire nuovi canali in sostituzione di quelli vecchi le spese graveranno sui condòmini proporzionalmente alle quote millesimali di proprietà.

La Corte di Cassazione in un sentenza ha ribadito che l'allacciamento da parte di un condòmino di uno scarico di acque scure nella canala di smaltimento delle acque piovane integra un'alterazione del godimento della cosa comune; sempre la Cassazione ha puntualizzato che l'allacciamento di nuovi scarichi igienici nelle condutture condominiali delle acque scure configura un legittimo uso delle cose comuni, purchè non alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri.


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