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Il condono fiscale in pillole
 04 marzo 2003

A) I soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni: possono effettuare la definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo relativi alle annualità che vanno dal 1997 (Unico/98) al 2001 (Unico/02). Vediamo in che modo: Annualità 1997: versando una somma pari a 300 Euro entro il 20 giugno 2003-03-03.

Annualità dal 1998 al 2001:
1) Persone fisiche: calcolando la maggiore imposta, derivante da ricavi o compensi non contabilizzati o non dichiarati, secondo le istruzioni dei modelli di dichiarazione relativi ai rispettivi periodi d'imposta. L'importo così calcolato sarà decurtato del 50% sulla parte che eccede 5.000 Euro. A questo punto si procederà ad aumentare tale importo di 300 Euro (600 Euro per chi applicava gli studi di settore). I ricavi o i compensi non contabilizzati o non dichiarati non possono essere inferiori a 600 Euro. Il versamento va effettuato entro il 20 giugno 2003.

2) Altri soggetti: versando la maggiore imposta, derivante da ricavi o compensi non contabilizzati o non dichiarati, calcolata secondo le istruzioni dei modelli di dichiarazione relativi ai rispettivi periodi d'imposta aumentati di 300 Euro (600 Euro per chi applicava gli studi di settore). Tale importo sarà decurtato del 50% sulla parte che eccede 10.000 Euro. I ricavi o i compensi non contabilizzati o non dichiarati non possono essere inferiori a 1.500 Euro. Il versamento va effettuato entro il 20 giugno 2003.

B) Dichiarazione integrativa: può essere presentata in via telematica dichiarazione integrativa per le annualità precedenti al 2002. In tale dichiarazione devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti per almeno 300 Euro. Si applicano le disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta integrato. La definizione si attua con il versamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003.

C) Condono tombale: è possibile avvalersi di una definizione forfetaria presentando in via telematica una dichiarazione concernente tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo e tutti i periodi d'imposta dal 1997 (1996 se la dichiarazione risulta omessa) al 2001. Si perfeziona, relativamente alla singola annualità, mediante il versamento di un importo pari all'8% di tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Per un'imposta lorda superiore a 10.000 Euro la percentuale scende al 6% sull'eccedenza. Per un'imposta lorda superiore a 20.000 Euro la percentuale scende al 4% sull'eccedenza. Il versamento deve essere, per ciascun periodo d'imposta, pari ad almeno:
- 100 Euro per le persone fisiche;
- 400 Euro per chi ha reddito d'impresa o di lavoro autonomo se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 Euro;
- 500 Euro per chi ha reddito d'impresa o di lavoro autonomo se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 Euro;
- 600 Euro per chi ha reddito d'impresa o di lavoro autonomo se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 Euro.
La definizione si perfezione con il versamento di tali somme entro il 16 aprile 2003.

D) Ritardati od omessi versamenti: qualora siano state correttamente presentate le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità che vanno dal 1997 al 2001, ma non siano stati effettuati correttamente o del tutto i relativi versamenti, questi possono essere definiti senza le relative sanzioni mediante il loro versamento entro il 16 aprile 2003 e la presentazione di una dichiarazione integrativa in via telematica, nella quale saranno indicate in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato.

E) Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni, invim: per la definizione di queste imposte è necessaria un'istanza che il contribuente deve presentare entro il 16 aprile 2003. Sarà poi inviato allo stesso un avviso di liquidazione maggiorato del 25% che richiederà il pagamento di quanto richiesto entro i successivi sessanta giorni.

F) Ruoli: i ruolo affidati ai concessionari del servizio della riscossione fino al 31 dicembre 2000, possono essere estinti mediante il versamento entro il 16 aprile 2003 di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, più le somme che il concessionario richiederà a titolo di rimborso delle spese sostenute.

G) Avvisi di accertamento o degli inviti al contraddittorio: gli accertamenti cui al 31/12/2002 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso o gli inviti al contraddittorio non ancora definiti sempre al 31/12/2002, possono essere definiti mediante versamento entro il 16 aprile 2003 dei seguenti importi:
a) 30% delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, se questi non superano complessivamente i 15.000 Euro;
b) 32% delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, se questi superano i 15.000 ma non i 50.000 Euro;
c) 35% delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, se questi superano complessivamente i 50.000 Euro.

H) Atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni: questi possono essere definiti, se alla data del 31/12/2002 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, mediante il versamento entro il 16 aprile 2003 di una somma pari al 10% dell'importo contestato o irrogato.

I) Processi verbali di constatazione: se riguardo a questi al 31/12/2002 non è ancora stato notificato avviso di accertamento, possono essere definiti nel modo che segue:
a) applicando l'aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi risultanti dal verbale, per le imposte sui redditi, addizionali e sostitutive;
b) riducendo del 50% le maggiori imposte irap, iva e altre indirette dovute in base ai rilievi;
c) riducendo del 65% le maggiori ritenute dovute in base ai rilievi;
d) riducendo del 90% le sanzioni minime applicabili.
La definizione si perfezione con il versamento di tali somme entro il 16 aprile 2003.

L) Liti fiscali: le liti fiscali pendenti possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle seguenti somme entro il 16 aprile 2003:
a) 150 Euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 Euro:
- 1) il 10% del valore della lite se questa è oltre il primo grado ed in questo è risultata soccombente l'amministrazione finanziaria;
- 2) il 50% del valore della lite se questa è oltre il primo grado ed in questo è risultato soccombente il contribuente;
- 3) il 30% del valore della lite nel caso in cui si sia ancora nel primo grado di giudizio.


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